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Table of Provisions (21)
Statutory Text (21 Provisions)
1 Il presente accordo contiene le disposizioni che regolano, nel settore dell'insegnamento del grado secondario II, le questioni tecniche, finanziarie, amministrative e giuridiche in relazione al trasferimento del comune municipale di Moutier (di seguito: "il comune di Moutier").
2 Regola, in particolare, i criteri di ammissione al grado secondario II e i luoghi di scolarizzazione delle persone prevôtoises e bernesi in formazione, nonché i contributi alle spese di insegnamento del cantone di Berna e della Repubblica e Cantone del Giura (di seguito: "il cantone del Giura").
1 Con "data del trasferimento" si intende la data a partire dalla quale il comune di Moutier è integrato nel cantone del Giura e per "data del passaggio", l'inizio dell'anno scolastico successivo alla data del trasferimento.
2 Le "formazioni di livello secondario II" possono essere definite come segue
a) le "formazioni transitorie"
1. gli anni scolastici di preparazione professionale;
2. i pre-apprendistati;
3. le formazioni transitorie che preparano a determinate formazioni iniziali;
b) le "formazioni generali"
1. le formazioni liceali;
2. le formazioni nelle scuole di cultura generale;
3. i percorsi di maturità specializzata;
c) le "formazioni professionali iniziali in azienda", la formazione iniziale in azienda, con o senza maturità professionale durante una formazione professionale iniziale riconosciuta (MP 1);
d) le "formazioni professionali iniziali a tempo pieno"
1. la formazione iniziale in una scuola a tempo pieno e la formazione in scuole di mestieri, con o senza maturità professionale iniziale riconosciuta (MP 1);
2. la maturità professionale post CFC (MP 2).
3 Per "studenti bernesi" si intendono gli studenti domiciliati in comuni del cantone di Berna ad eccezione di quelli domiciliati nel comune di Moutier che seguono la loro scolarizzazione obbligatoria nel comune di Moutier.
4 Si intende
a) per "apprendisti prevôti", gli apprendisti in formazione professionale iniziale in azienda che hanno un contratto di apprendistato con impresa con sede nel comune di Moutier;
b) per "studenti prevôti", gli studenti che seguono una formazione di livello secondario II diversa da una formazione professionale iniziale in azienda e il cui domicilio è situato a Moutier secondo l'articolo 4, paragrafo 3, della convenzione del 30 giugno e 6 luglio 2015 tra Berna, Giura e Neuchâtel sui contributi alle spese d'insegnamento (di seguito: "la convenzione BEJUNE").
5 Per "imprese prevôti" si intendono le imprese formatrici con sede nel comune di Moutier.
Una formazione deve, in linea di principio, essere completata nella scuola in cui è iniziata, anche in caso di ripetizione dell'anno.
Le disposizioni della convenzione BEJUNE, in particolare i tassi di contributo alle spese d'insegnamento, sono applicabili salvo disposizioni contrarie nel presente accordo.
Il sostegno relativo all'orientamento nel grado secondario II rientra, in linea di principio, nella competenza del cantone di domicilio dell'allievo o dell'apprendista.
1 Il centro di formazione professionale Berna francofona (ceff) situato nel sito di Moutier è una scuola soggetta al diritto bernese fino al 31 luglio 2017.
2 È soggetto all'ordinamento giuridico bernese, in particolare per quanto riguarda l'offerta di insegnamento, lo status del personale, la gestione e il finanziamento.
1 Per le decisioni di ammissione al grado secondario II per gli anni scolastici 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027, gli studenti e apprendisti prevôt devono soddisfare i criteri di ammissione scolastica bernese, anche se proseguono la loro formazione nel Cantone di Giura. Queste decisioni sono di competenza delle autorità bernesi.
2 Nel caso in cui l'ammissione al corso di formazione scelto nel Cantone di Giura sia soggetta a una procedura di selezione oltre ai criteri di ammissione scolastica, gli studenti e apprendisti prevôt rimangono obbligati al superamento della procedura di selezione. Per gli studenti e apprendisti prevôt, l'ammissione alla procedura di selezione si basa sui criteri di ammissione scolastica bernesi. L'autorità competente per i criteri di ammissione scolastica bernesi è l'autorità bernese. L'autorità competente per la procedura di selezione è l'autorità giurassiana competente.
3 Gli apprendisti prevôt che hanno superato l'esame di ammissione bernese alla maturità professionale post CFC (MP 2) prima della data del passaggio restano ammessi nella corrispondente filiera nel Cantone di Giura per un periodo di due anni a partire dalla data del passaggio.
1 Per le decisioni di ammissione al grado secondario II a partire dall'anno scolastico 2027-2028, gli studenti bernesi, secondo l'articolo 4 dell'accordo d'esecuzione del 20 e 28 maggio 2025 tra il Cantone di Berna e la Repubblica e Cantone del Giura relativo al trasferimento del comune di Moutier nel Cantone del Giura nel campo dell'insegnamento obbligatorio, devono soddisfare i criteri di ammissione scolastici giurassiani, anche se proseguono la loro formazione nel Cantone di Berna.
2 Il Cantone di Berna assimila la decisione giurassiana a quella bernese. Può organizzare esami di ammissione supplementari, se necessario. In tal caso, è il cantone competente e le vie di diritto sono bernesi.
3 Nel caso in cui l'ammissione alla filiera formativa scelta nel Cantone di Berna fosse soggetta a una procedura di selezione oltre ai criteri di ammissione scolastici, gli studenti bernesi restano obbligati al superamento della procedura di selezione. Per questi ultimi, sono vincolanti i criteri di ammissione scolastici giurassiani. L'autorità competente per il ricorso contro i criteri di ammissione scolastici giurassiani è l'autorità giurassiana competente. L'autorità di ricorso contro la decisione relativa alla procedura di selezione è l'autorità bernese competente.
La maturità professionale post CFC (MP 2) e gli indirizzi di maturità specializzata sono considerati formazioni a pieno titolo per quanto riguarda la determinazione del luogo di istruzione ai sensi degli articoli della sezione 3 del presente capitolo.
1 Gli studenti bernesi che frequentano la scuola secondaria nel comune di Moutier alla data del trasferimento, in linea di principio, proseguono una formazione transitoria, una formazione generale o una formazione professionale iniziale a tempo pieno nel cantone di Berna.
2 Si iscrivono nelle scuole e nei percorsi bernesi del grado secondario II a loro scelta.
1 Gli studenti prevôtois che iniziano una formazione generale, una formazione transitoria o una formazione professionale iniziale a tempo pieno all'inizio o durante l'anno scolastico 2024-2025 decidono liberamente, tra il cantone del Giura e il cantone di Berna, il cantone nel quale desiderano svolgere la loro formazione, qualora questa formazione sia offerta in entrambi i cantoni.
2 Gli apprendisti prevôtois che si impegnano in una formazione professionale iniziale in un'azienda prevôtoise per l'anno scolastico 2024-2025 e che hanno la possibilità di scegliere tra il cantone del Giura o il cantone di Berna per la parte scolastica della formazione, decidono di comune accordo con l'azienda in quale cantone questa parte scolastica sarà svolta.
3 Il cantone di Berna si impegna a pagare al cantone del Giura, fino alla fine del primo semestre dell'anno scolastico 2025-2026, i contributi alle spese d'insegnamento per gli studenti e gli apprendisti interessati dai commi 1 e 2 che hanno scelto di effettuare la loro formazione nel cantone del Giura.
4 Il cantone del Giura si impegna a pagare al cantone di Berna, dall'inizio del secondo semestre 2025-2026 fino al termine della formazione intrapresa, i contributi alle spese d'insegnamento per gli studenti e gli apprendisti interessati dai commi 1 e 2 che hanno scelto di effettuare la loro formazione nel cantone di Berna.
1 Gli studenti e apprendisti della regione del Prévôté che iniziano una formazione di grado secondario II all'inizio o durante l'anno scolastico 2025-2026 completano la loro formazione nel cantone del Giura, fatti salvi il capoverso 3 del presente articolo e l'articolo 14, capoverso 1.
2 Il cantone di Berna si impegna a pagare al cantone del Giura, fino alla fine del primo semestre dell'anno scolastico 2025-2026, i contributi alle spese di insegnamento per gli studenti e apprendisti interessati dal capoverso 1.
3 È possibile derogare al principio del capoverso 1 per le ragioni menzionate all'articolo 3 della convenzione BEJUNE.
4 Le eccezioni previste al capoverso 3 sono soggette all'autorizzazione dell'autorità competente bernese. Se viene concessa un'eccezione, il cantone di Berna si impegna a essere il cantone debitore fino al termine della formazione.
1 Non è necessaria un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, per gli studenti di Prévôté che iniziano una formazione nell'ambito del percorso bilingue in una scuola di cultura generale o in quella di maturità specializzata a Bienne all'inizio o durante l'anno scolastico 2025-2026.
2 Il Cantone di Berna si impegna a essere il cantone debitore per gli studenti menzionati al comma 1 fino al termine della loro formazione.
1 Gli studenti del distretto di Prévôté che iniziano una formazione ginnasiale all'inizio o durante gli anni scolastici 2025-2026 e 2026-2027 decidono liberamente tra il ginnasio di Bienne e il Liceo cantonale di Porrentruy l'istituto presso il quale desiderano svolgere la loro formazione.
2 Il Cantone di Berna si impegna a versare al Cantone del Giura, fino alla fine del primo semestre dell'anno scolastico 2025-2026, i contributi alle spese d'insegnamento per gli studenti interessati dal comma 1 che hanno scelto di svolgere la loro formazione ginnasiale nel Cantone del Giura.
3 Il Cantone del Giura si impegna a versare al Cantone di Berna, dall'inizio del secondo semestre 2025-2026 fino al completamento della formazione iniziata, i contributi alle spese d'insegnamento per gli studenti interessati dal comma 1 che hanno scelto di svolgere la loro formazione ginnasiale nel Cantone di Berna.
4 Lo status degli studenti in 10a HarmoS che desiderano iniziare alla data di trasferimento il curriculum bilingue dei Ginnasi di Bienne o il curriculum ginnasiale bilingue comune ai cantoni di Basilea Campagna e del Giura, così come il finanziamento, sono regolati nell'accordo di esecuzione del 20 e 28 maggio 2025 tra il Cantone di Berna e la Repubblica e Cantone del Giura relativo al trasferimento del comune di Moutier nel Cantone del Giura nel settore dell'insegnamento obbligatorio.
Alla data del passaggio, la sorveglianza delle aziende formatrici neocastellane passa sotto la responsabilità delle autorità giurassiane competenti.
1 I contratti di apprendistato stipulati dalle aziende formatrici del Giura Bernese e approvati dal Canton Berna restano validi e si considerano conformi al diritto giurassiano, fatte salve le disposizioni imperative del diritto giurassiano.
2 I contratti di stage collegati ai contratti di apprendistato o di formazione seguono il diritto applicabile al contratto di apprendistato o di formazione e sono soggetti alla sorveglianza dell'autorità competente per il contratto collegato. I contratti di stage approvati dalle autorità bernesi competenti sono considerati approvati dalle autorità giurassiane competenti.
Le autorizzazioni di formazione rilasciate dal cantone di Berna prima della data del trasferimento alle aziende formatrici situate a Moutier restano valide e sono considerate conformi alla legge giurassiana fino al loro rinnovo da parte dell'autorità giurassiana competente, il quale deve avvenire entro tre anni dalla data del trasferimento.
Dalla data del passaggio, il monitoraggio degli apprendisti del prevotato è effettuato dalle autorità giurassiane competenti.
Le autorità competenti del cantone creditore forniscono tempestivamente alle autorità competenti del cantone debitore le informazioni necessarie per l'assunzione degli oneri relativi ai contributi alle spese di istruzione, se necessario in collaborazione con gli studenti e gli apprendisti o i loro rappresentanti legali.
1 Le autorità bernesi competenti trasferiscono i contratti di apprendistato conclusi dalle aziende formatrici del distretto di Moutier e i dati degli apprendisti alle autorità giurassiane competenti, al fine di consentire a queste ultime di svolgere i compiti loro assegnati dalla legislazione federale, cantonale e dal presente accordo di esecuzione.
2 Il trasferimento previsto al comma 1 è effettuato prima della data del passaggio, entro un termine che permetta alle autorità giurassiane competenti di svolgere i compiti loro attribuiti.
1 Il presente accordo entra in vigore il 1° luglio 2025, salvo quanto previsto dal comma 2.
2 Gli articoli 2, 3, 4, 7, 9 e 11 entrano in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2025.