Art. 5 Accordo di esecuzione generale tra il Cantone di Berna e la Repubblica e Cantone del Giura che disciplina l'insieme degli accordi di esecuzione relativi al trasferimento del comune municipale di Moutier nel Cantone del Giura
Art. 5 Accordo di esecuzione generale tra il Cantone di Berna e la Repubblica e Cantone del Giura che disciplina l'insieme degli accordi di esecuzione relativi al trasferimento del comune municipale di Moutier nel Cantone del Giura
All'entrata in vigore del presente accordo, le autorità giurassiche competenti sono autorizzate a compiere atti istruttori sul territorio del comune di Moutier per il trattamento delle procedure di diritto pubblico in relazione alle decisioni menzionate all'articolo 4 del presente accordo.
2 Le autorità bernesi competenti hanno il diritto di effettuare, dopo la data del trasferimento, atti istruttori sul territorio del comune di Moutier per il trattamento delle procedure di diritto pubblico pendenti davanti a loro a tale data.
3 Il diritto previsto al comma 2 si estingue dopo un anno dalla data del trasferimento. Alla scadenza di tale termine, è aperta solo la via dell'assistenza giudiziaria o amministrativa.
4 Il diritto applicabile agli atti istruttori è quello che regola la procedura in cui tali atti si inseriscono. Lo stesso principio è valido per i mezzi di ricorso.