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CH-GR
Art. 7 Ordinanza sull'esame di avvocatura (OEAvv) - 3. Esame orale
Art. 7 OEAvv — 3. Esame orale
1. Chi ha ottenuto almeno la nota 3,5 nell'esame scritto viene ammesso all'esame orale.
2. Durante l'esame orale vengono esaminati i seguenti ambiti giuridici
a) diritto di procedura civile;
b) diritto di procedura penale;
c) diritto costituzionale cantonale e giurisdizione costituzionale;
d) diritto amministrativo cantonale e diritto procedurale amministrativo cantonale;
e) legge d'introduzione al Codice civile svizzero e diritto sugli avvocati.
3. L'esame orale dura almeno un'ora e mezza.
4. Non sono ammessi mezzi ausiliari.
5. I candidati sostengono l'esame individualmente.