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Art. 7 Ordinanza sull'esame di avvocatura (OEAvv) - 3. Esame orale

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Art. 7 OEAvv — 3. Esame orale

1. Chi ha ottenuto almeno la nota 3,5 nell'esame scritto viene ammesso all'esame orale.

2. Durante l'esame orale vengono esaminati i seguenti ambiti giuridici

a) diritto di procedura civile;

b) diritto di procedura penale;

c) diritto costituzionale cantonale e giurisdizione costituzionale;

d) diritto amministrativo cantonale e diritto procedurale amministrativo cantonale;

e) legge d'introduzione al Codice civile svizzero e diritto sugli avvocati.

3. L'esame orale dura almeno un'ora e mezza.

4. Non sono ammessi mezzi ausiliari.

5. I candidati sostengono l'esame individualmente.

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