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310.210 ANWPVOEAVVOEA CH-GR

Art. 4 Ordinanza sull'esame di avvocatura (OEAvv) - Domanda di ammissione

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Art. 4 OEAvv · Domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione all'esame di avvocatura deve essere inoltrata alla Commissione di vigilanza entro il termine comunicato utilizzando il modulo messo a disposizione e allegando i seguenti documenti

a) un breve curriculum vitae;

b) un estratto per privati recente del casello giudiziale federale;

c) un estratto recente del registro delle esecuzioni e dei fallimenti;

d) il diploma di studi in diritto conclusi presso una scuola universitaria svizzera o un diploma equivalente conseguito presso una scuola universitaria all'estero;

e) la prova relativa all'attività giuridica pratica richiesta.

2. Esami tentati in altri Cantoni devono essere indicati nella domanda di ammissione all'esame di avvocatura.

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