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CH-GR
Art. 4 Ordinanza sull'esame di avvocatura (OEAvv) - Domanda di ammissione
Art. 4 OEAvv · Domanda di ammissione
1. La domanda di ammissione all'esame di avvocatura deve essere inoltrata alla Commissione di vigilanza entro il termine comunicato utilizzando il modulo messo a disposizione e allegando i seguenti documenti
a) un breve curriculum vitae;
b) un estratto per privati recente del casello giudiziale federale;
c) un estratto recente del registro delle esecuzioni e dei fallimenti;
d) il diploma di studi in diritto conclusi presso una scuola universitaria svizzera o un diploma equivalente conseguito presso una scuola universitaria all'estero;
e) la prova relativa all'attività giuridica pratica richiesta.
2. Esami tentati in altri Cantoni devono essere indicati nella domanda di ammissione all'esame di avvocatura.