Art. 13 Legge sugli avvocati (LAvv) - Applicazione
Art. 13 LAvv — Applicazione
1. Per quanto riguarda l'attività di avvocato, per gli avvocati fanno stato le disposizioni della LLCA sulle regole professionali e sul segreto professionale, indipendentemente dalla loro iscrizione nel registro degli avvocati. Essi sottostanno, sempre indipendentemente dalla loro iscrizione, alla vigilanza e al potere disciplinare della Commissione di vigilanza; le misure disciplinari sono applicate per analogia.
2. Esercita un'attività di avvocato chi è in possesso di una patente di avvocato e rappresenta persone dinanzi al tribunale, ad altre autorità o nei confronti di terzi o chi offre consulenza in questioni giuridiche, facendo uso del titolo professionale di "avvocato", "Rechtsanwaltin" o "Rechtsanwalt", "advocata" o "advocat" o di un titolo professionale equivalente.