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Commissione per la protezione dell'infanzia e l'aiuto alla gioventù

5 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Grigioni
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Testo normativo (5 Articoli)

1. Il Dipartimento competente nomina una Commissione per la protezione dell'infanzia e l'aiuto alla gioventù composta al massimo da nove membri. Esso designa la presidenza della Commissione.

2. Il periodo di carica è di quattro anni. I membri possono essere rieletti.

1. La Commissione

a) elabora basi per la cooperazione coordinata tra le autorità e gli uffici che operano nel campo della protezione dell'infanzia secondo il diritto civile, del diritto penale minorile ed in genere dell'aiuto alla gioventù ed esamina periodicamente la funzionalità di queste basi;

b) valuta l'opportunità di atti normativi nell'ambito della protezione dell'infanzia secondo il diritto civile, del diritto penale minorile ed in genere dell'aiuto alla gioventù;

c) osserva gli sviluppi e le tendenze in relazione alla protezione dell'infanzia e offre consulenza al Dipartimento in merito alle possibili conseguenze e ad un'eventuale necessità d'azione.

2. Sono escluse dalla sfera dei compiti della Commissione le procedure pendenti nell'ambito della protezione dell'infanzia secondo il diritto civile, del diritto penale minorile ed in genere dell'aiuto alla gioventù.

1. La Commissione si costituisce da sé ad eccezione della presidenza della stessa.

2. Essa può costituire commissioni speciali.

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