Ordinanza sugli emolumenti relativa alla legge cantonale sulla geoinformazione (OELCGI) - Campo d'applicazione (GKGEOIG)
Table of Provisions (11)
Statutory Text (11 Provisions)
1. La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le spese relative alla fornitura di geodati limitatamente accessibili al pubblico, nonché alla presa in visione degli stessi.
2. Essa disciplina inoltre gli emolumenti nel quadro della misurazione ufficiale.
1. L'imposta sul valore aggiunto viene fatturata conformemente alla legislazione in materia. Essa viene riscossa in aggiunta agli emolumenti.
1. Per l'accesso limitato al massimo a un anno a geodati non accessibili al pubblico viene riscosso un emolumento.
2. L'emolumento per l'accesso ammonta almeno a 150 e al massimo a 800 franchi.
1. Nel quadro di un accordo è possibile concedere a una persona un accesso illimitato oppure un accesso limitato per un periodo superiore a un anno a determinati geodati limitatamente accessibili al pubblico.
2. Tali contratti devono poter essere disdetti annualmente.
3. L'emolumento per l'accesso ammonta a 800 franchi all'anno
1. Prestazioni particolari come l'allestimento di prodotti analogici e l'analisi o la consegna di geodati al di fuori dei servizi di download vengono fatturati secondo il tempo impiegato.
2. Per l'onorario secondo il tempo impiegato vale al massimo l'aliquota oraria conformemente alla categoria D delle raccomandazioni della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB), tuttavia almeno 50 franchi per incarico.
1. Gli emolumenti nel quadro della tenuta a giorno della misurazione ufficiale si conformano al regolamento sugli onorari per la tenuta a giorno della misurazione ufficiale del 20 novembre 1996 (HO 33).
2. L'Ufficio emana le necessarie spiegazioni relative all'applicazione della HO 33.
1. Nel settore della preparazione e della consegna elettroniche di geodati della misurazione ufficiale (pos. 3341) fa stato l'articolo 5. È fatta salva la riscossione di emolumenti per l'autenticazione secondo il diritto federale.
2. L'indennità versata dal comune per la sicurezza dei dati (pos. 3342), la conservazione dei dati (pos. 3343), la fornitura di informazioni (pos. 3344), nonché la fornitura di dati al Cantone e al centro di geodati va fissata tra il comune e il geometra revisore nel quadro del contratto di tenuta a giorno. L'Ufficio emana direttive per gli indennizzi.
1. La HO 33 viene applicata per incarichi fino a 25 000 franchi (IVA esclusa). Per lavori di aggiornamento più importanti, prima dell'inizio dei lavori il committente e il geometra revisore devono stipulare un accordo e stabilire il prezzo.
1. Le tariffe della HO 33 sono soggette al rincaro comunicato annualmente dalla Direzione federale delle misurazioni catastali.
1. Con l'entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata l'ordinanza sulle tasse per l'ottenimento di estratti e analisi della misurazione ufficiale del 18 aprile 2006.
1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.