Art. 21 Legge cantonale sulla geoinformazione (LCGI) - Esposizione pubblica e procedura di opposizione
Art. 21 LCGI · Esposizione pubblica e procedura di opposizione
1. Se sono stati fissati i confini per un lotto di misurazione o per un settore di terminazione, la commissione di terminazione rende nota sul Foglio ufficiale e sugli organi di pubblicazione usuali del luogo la conclusione dei lavori di terminazione ed espone pubblicamente gli schizzi di terminazione.
2. Chiunque dimostri un interesse tutelato dalla legge può presentare opposizione scritta alla commissione di terminazione entro 30 giorni dalla pubblicazione. L'opposizione deve contenere una richiesta, la fattispecie e una motivazione.
3. Con il coinvolgimento dell'ingegnere geometra, la commissione di terminazione cerca di mettere d'accordo il più rapidamente possibile i proprietari fondiari interessati. Se è impossibile raggiungere un accordo, trasmette l'opposizione unitamente al verbale dell'udienza di conciliazione e ai relativi atti al Dipartimento, affinché prenda una decisione.
4. Se il Dipartimento non può decidere la causa, fissa all'opponente un termine di 30 giorni per presentare un'eventuale azione per via civile.