217.300
KGEOIGLCGI
CH-GR
Art. 14 Legge cantonale sulla geoinformazione (LCGI) - Scambio tra autorità
Geodati e infrastruttura di geodati - Consultazione e fornitura di geodati
Art. 14 LCGI · Scambio tra autorità
1. Le autorità del Cantone, delle regioni e dei comuni si garantiscono reciprocamente un accesso semplice e diretto ai geodati di base.