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Art. 4 Ordinanza sull'uso del rumantsch grischun per il materiale di voto e la Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese in lingua romancia - Entrata in vigore

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Art. 4 Ordinanza sull'uso del rumantsch grischun per il materiale di voto e la Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese in lingua romancia · Entrata in vigore

1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2001.

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