177.100
DVGLADIG
CH-GR
Art. 2 Legge sull'amministrazione digitale (LADig) - Campo d'applicazione
Disposizioni generali
Art. 2 LADig — Campo d'applicazione
1. La presente legge si applica alle autorità amministrative cantonali.
2. Per le autorità regionali e comunali, i tribunali e gli istituti autonomi di diritto pubblico nonché altri enti incaricati di compiti di diritto pubblico fanno stato le disposizioni relative ai servizi di base e al portale di e-government, nella misura in cui utilizzino questi ultimi per la fornitura digitale di servizi.