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Art. 9 Ordinanza concernente la vigilanza finanziaria sui comuni (OVFC) - Accertamento della situazione finanziaria

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Art. 9 OVFC — Accertamento della situazione finanziaria

1. L'Ufficio procede a un accertamento della situazione finanziaria non pubblico se

a) si verificano evidentemente o presumibilmente le fattispecie secondo l'articolo 82 capoverso 1 della legge sui comuni e se i problemi non possono essere risolti in maniera diversa;

b) si verificano altre fattispecie che evidentemente o presumibilmente comportano uno squilibrio finanziario per il comune.

2. L'accertamento della situazione finanziaria contiene informazioni in merito alla questione se e in quale misura siano soddisfatte le fattispecie di cui all'articolo 82 della legge sui comuni, nonché in merito alle misure che il comune intende adottare per ripristinare l'equilibrio finanziario.

3. Il piano delle misure del comune contiene in particolare termini e misure vincolanti volti a garantire l'equilibrio della gestione finanziaria nel rispetto dei principi della gestione finanziaria e della presentazione dei conti.

4. L'Ufficio può richiedere ai servizi cantonali ulteriori informazioni utili.

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