Art. 14 Ordinanza concernente la vigilanza finanziaria sui comuni (OVFC) - b) Assistenza con competenze di intervento ampliate
Art. 14 OVFC — b) Assistenza con competenze di intervento ampliate
1. Nel quadro del secondo livello di intervento, il comune deve sottoporre all'Ufficio per l'approvazione un preventivo con conto economico equilibrato, nonché una pianificazione degli investimenti e una pianificazione finanziaria limitata allo stretto necessario. L'Ufficio può disporre misure ed emanare direttive volte a facilitare il raggiungimento degli obiettivi del risanamento delle finanze pubbliche.
2. Sono considerate decisioni di ampia portata finanziaria le decisioni che comportano uscite non preventivate superiori a 10 000 franchi. Esse devono essere approvate dall'Ufficio.
3. Sono considerate decisioni inoltre tutte le misure e tutti gli atti giuridici correlati a corrispondenti uscite, come ad esempio l'emanazione e la modifica di leggi e ordinanze comunali, la stipulazione di contratti, l'adesione a corporazioni e organizzazioni con partecipazione permanente alle spese o l'esternalizzazione di compiti comunali.
4. Se le direttive non vengono rispettate o se le misure disposte non generano l'effetto desiderato o lo generano solo in misura insufficiente, il Governo può disporre esecuzioni sostitutive. Esso può in particolare stabilire tassi fiscali e tariffe.