Art. 97 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - Insieme degli abitanti della regione aventi diritto di voto
Art. 97 LCom · Insieme degli abitanti della regione aventi diritto di voto
1. L'insieme degli abitanti della regione aventi diritto di voto costituisce l'organo supremo della regione.
2. Ad esso competono in particolare i seguenti compiti
a) emanazione e modifica dello statuto nel quale è tra l'altro disciplinato il diritto del personale valido per i collaboratori;
b) decisione in merito a progetti contro i quali è riuscito il referendum facoltativo;
c) decisione in merito a progetti e affari che la conferenza dei sindaci ha presentato per la decisione;
d) decisione in merito a iniziative nel quadro del settore di competenza;
e) decisione in merito a uscite che superano le competenze di altri organi; lo statuto può prevedere il referendum facoltativo.
3. Le modifiche dello statuto relative allo scopo e ai compiti della regione necessitano del consenso della maggioranza dei comuni.
4. Per altri atti normativi e altre decisioni è necessaria la maggioranza dei votanti.