Art. 100 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - 3. Presa delle decisioni, forza di voto
Art. 100 LCom · 3. Presa delle decisioni, forza di voto
1. Ogni conferenza dei sindaci regolarmente convocata può deliberare validamente.
2. In caso di nomine e votazioni decide la maggioranza dei voti rappresentati. In caso di parità di voti in caso di nomine decide la sorte, in caso di votazioni l'oggetto è considerato respinto.
3. In caso di nomine e votazioni, ogni comune fino a mille abitanti dispone di un voto. Il comune riceve un voto supplementare per ogni ulteriore insieme di mille abitanti o sua frazione. Un singolo comune non può disporre di più voti rispetto alla totalità degli altri comuni.
4. Se una regione viene ripetutamente bloccata nella decisione in merito a una questione che va assolutamente disciplinata, può chiedere aiuto al Governo. Un'eventuale decisione del Governo è definitiva.