173.210
FRJVOFCG
CH-GR
Art. 7 Ordinanza concernente le finanze e la contabilità nel settore della giustizia (OFCG) - Controllo dei crediti
Tribunali regionali
Art. 7 OFCG · Controllo dei crediti
1. I tribunali regionali devono controllare su base continua e con attenzione i propri crediti.
2. Domande di trasferimenti di crediti e di crediti suppletivi nonché notifiche di superamenti di credito devono essere presentate al Tribunale d'appello prima che si verifichi una divergenza rispetto al preventivo.