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173.210 FRJVOFCG CH-GR

Art. 7 Ordinanza concernente le finanze e la contabilità nel settore della giustizia (OFCG) - Controllo dei crediti

Tribunali regionali
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Art. 7 OFCG · Controllo dei crediti

1. I tribunali regionali devono controllare su base continua e con attenzione i propri crediti.

2. Domande di trasferimenti di crediti e di crediti suppletivi nonché notifiche di superamenti di credito devono essere presentate al Tribunale d'appello prima che si verifichi una divergenza rispetto al preventivo.

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