Art. 6 Ordinanza concernente le finanze e la contabilità nel settore della giustizia (OFCG) - Utilizzo del preventivo per il personale
Art. 6 OFCG · Utilizzo del preventivo per il personale
1. I tribunali regionali devono rispettare le spese salariali previste dal preventivo. Sono fatte salve assunzioni a tempo determinato a norma dell'articolo 14 capoverso 2 e capoverso 5 dell'ordinanza sulla gestione finanziaria cantonale.
2. I tribunali regionali disciplinano la competenza per la determinazione individuale degli stipendi dei collaboratori (stipendio iniziale, sviluppo annuale degli stipendi, erogazione di premi di prestazione e premi spontanei) nei propri regolamenti interni.
3. La determinazione individuale degli stipendi deve avvenire a norma del diritto cantonale sul personale all'interno delle classi di funzione predefinite dal Tribunale d'appello. Un'attribuzione a una classe superiore conformemente all'articolo 14 capoverso 1 dell'ordinanza sul personale necessita del consenso del Tribunale d'appello.
4. Il Tribunale d'appello verifica il rispetto delle direttive in materia di diritto del personale nel corso delle modifiche annuali degli stipendi e se necessario predispone i necessari adeguamenti.
5. L'Ufficio cantonale del personale gestisce il settore stipendi dei tribunali regionali a norma del diritto cantonale sul personale, dietro un compenso da stabilire annualmente nel preventivo. I tribunali regionali trasmettono all'Ufficio del personale la documentazione necessaria e notificano in tempo utile corrispondenti cambiamenti.