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173.210 FRJVOFCG CH-GR

Art. 28 Ordinanza concernente le finanze e la contabilità nel settore della giustizia (OFCG) - Diritto transitorio

Disposizioni finali
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Art. 28 OFCG · Diritto transitorio

1. Fatta salva una differente regolamentazione contenuta in leggi speciali, l'esame e l'approvazione del conto annuale 2024 rientrano nella competenza del Tribunale d'appello. In tale contesto trovano applicazione le basi giuridiche vigenti prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

2. Fino al 31 dicembre 2025 la gestione contabile per la commissione notarile e per la commissione di vigilanza sugli avvocati avviene secondo le regolamentazioni in materia di vigilanza finanziaria attualmente vigenti.

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