Art. 25 Ordinanza concernente le finanze e la contabilità nel settore della giustizia (OFCG) - Documenti giustificativi
Art. 25 OFCG · Documenti giustificativi
1. Il presidente dell'autorità annessa provvede a trasmettere tempestivamente e in modo completo al Tribunale d'appello la documentazione necessaria per la registrazione.
2. Se il diritto di autorizzare spese è stato delegato al presidente dell'autorità annessa, quest'ultimo controlla e vista le corrispondenti fatture, prima che queste vengano trasmesse al Tribunale d'appello affinché predisponga il pagamento e la registrazione da parte dell'Amministrazione cantonale delle finanze.
3. Inoltre il presidente dell'autorità annessa controlla e vista i conteggi delle indennità dei suoi membri nonché del personale ausiliario coinvolto. Questi conteggi vanno trasmessi almeno semestralmente al Tribunale d'appello ai fini dell'erogazione delle indennità.