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173.210 FRJVOFCG CH-GR

Art. 23 Ordinanza concernente le finanze e la contabilità nel settore della giustizia (OFCG) - Allestimento del preventivo

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Art. 23 OFCG · Allestimento del preventivo

1. I presidenti delle autorità annesse notificano al Tribunale d'appello entro il termine fissato le entrate e le uscite preventivate per la loro autorità.

2. Il Tribunale d'appello esamina le richieste, procede alle rettifiche necessarie e decide in merito al loro inserimento nel proprio preventivo.

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