173.210
FRJVOFCG
CH-GR
Art. 23 Ordinanza concernente le finanze e la contabilità nel settore della giustizia (OFCG) - Allestimento del preventivo
Altre autorità
Art. 23 OFCG · Allestimento del preventivo
1. I presidenti delle autorità annesse notificano al Tribunale d'appello entro il termine fissato le entrate e le uscite preventivate per la loro autorità.
2. Il Tribunale d'appello esamina le richieste, procede alle rettifiche necessarie e decide in merito al loro inserimento nel proprio preventivo.