173.210
FRJVOFCG
CH-GR
Art. 19 Ordinanza concernente le finanze e la contabilità nel settore della giustizia (OFCG) - Documenti giustificativi
Giudicature di pace e autorità di conciliazione in materia di locazione
Art. 19 OFCG · Documenti giustificativi
1. Se il diritto di autorizzare spese in determinati settori è stato delegato al giudice di pace, quest'ultimo controlla e vista le corrispondenti fatture, prima che queste vengano trasmesse al tribunale regionale affinché predisponga il pagamento e la registrazione da parte dell'Amministrazione cantonale delle finanze.
2. Inoltre il giudice di pace controlla e vista i conteggi delle indennità giornaliere e delle spese dei collaboratori a titolo accessorio delle autorità di conciliazione. Tali conteggi vanno trasmessi almeno semestralmente al tribunale regionale ai fini dell'erogazione delle indennità.