173.210
FRJVOFCG
CH-GR
Art. 17 Ordinanza concernente le finanze e la contabilità nel settore della giustizia (OFCG) - Competenza di spesa e controllo dei crediti
Giudicature di pace e autorità di conciliazione in materia di locazione
Art. 17 OFCG · Competenza di spesa e controllo dei crediti
1. Le autorità di conciliazione effettuano le proprie spese tramite il tribunale regionale, nella misura in cui la convenzione concernente l'annessione amministrativa non deleghi al giudice di pace il diritto di autorizzare spese per singoli settori.
2. Il tribunale regionale controlla i crediti destinati alle autorità di conciliazione. Eventuali notifiche di superamenti di credito necessarie nonché domande di trasferimenti di crediti e di crediti suppletivi devono essere trasmesse al Tribunale d'appello tramite il tribunale regionale.