173.210
FRJVOFCG
CH-GR
Art. 16 Ordinanza concernente le finanze e la contabilità nel settore della giustizia (OFCG) - Allestimento del preventivo
Giudicature di pace e autorità di conciliazione in materia di locazione
Art. 16 OFCG · Allestimento del preventivo
1. Entro il termine da fissare sulla base delle istruzioni del Tribunale d'appello, il giudice di pace notifica al tribunale regionale le cifre di preventivo per la giudicatura di pace e per l'autorità di conciliazione in materia di locazione.
2. Il tribunale regionale esamina le richieste, procede alle rettifiche necessarie e decide in merito al loro inserimento nel proprio preventivo.