173.210
FRJVOFCG
CH-GR
Art. 12 Ordinanza concernente le finanze e la contabilità nel settore della giustizia (OFCG) - Cassa
Tribunali regionali
Art. 12 OFCG · Cassa
1. I tribunali regionali sono autorizzati a gestire una cassa con contanti per il versamento diretto di indennità per testimoni e per il pagamento di acquisti di scarsa entità.
2. Presso il Tribunale regionale Plessur, l'avere in cassa non può superare i 2000 franchi e presso gli altri tribunali regionali esso non può superare i 1000 franchi.
3. Tutti i movimenti di cassa devono essere registrati in un libro cassa secondo le istruzioni dell'Amministrazione delle finanze. A scadenza trimestrale deve essere redatto un rapporto di cassa a destinazione dell'Amministrazione cantonale delle finanze.