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173.210 FRJVOFCG CH-GR

Art. 11 Ordinanza concernente le finanze e la contabilità nel settore della giustizia (OFCG) - Tenuta dei conti

Tribunali regionali
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Art. 11 OFCG · Tenuta dei conti

1. L'Amministrazione cantonale delle finanze tiene la contabilità dei tribunali regionali dietro un compenso da registrare quale compensazione interna.

2. I tribunali regionali controllano, contabilizzano e vistano le fatture in entrata e le inoltrano all'Amministrazione delle finanze per il saldo e la registrazione.

3. Lo stesso vale per giustificativi contabili da conteggi riferiti alle pratiche dai quali risultano pretese di rimborso o di indennizzo delle parti, dei loro rappresentanti legali o di eventuali terzi.

4. I tribunali regionali devono prevedere firme collettive per tutti i giustificativi di pagamento.

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