173.210
FRJVOFCG
CH-GR
Art. 11 Ordinanza concernente le finanze e la contabilità nel settore della giustizia (OFCG) - Tenuta dei conti
Tribunali regionali
Art. 11 OFCG · Tenuta dei conti
1. L'Amministrazione cantonale delle finanze tiene la contabilità dei tribunali regionali dietro un compenso da registrare quale compensazione interna.
2. I tribunali regionali controllano, contabilizzano e vistano le fatture in entrata e le inoltrano all'Amministrazione delle finanze per il saldo e la registrazione.
3. Lo stesso vale per giustificativi contabili da conteggi riferiti alle pratiche dai quali risultano pretese di rimborso o di indennizzo delle parti, dei loro rappresentanti legali o di eventuali terzi.
4. I tribunali regionali devono prevedere firme collettive per tutti i giustificativi di pagamento.