173.210
FRJVOFCG
CH-GR
Art. 10 Ordinanza concernente le finanze e la contabilità nel settore della giustizia (OFCG) - Domanda di discarico
Tribunali regionali
Art. 10 OFCG · Domanda di discarico
1. Qualora, senza disponibilità di credito o con superamenti di credito non autorizzati, vengano effettuate spese per cui è necessario chiedere crediti, esse devono essere sottoposte per discarico al Tribunale d'appello unitamente al conto annuale.
2. Per quanto necessario, il Tribunale d'appello trasmette le domande di discarico al Gran Consiglio.