173.180
ROSTRROUCTREG
CH-GR
Art. 3 Regolamento concernente l'organizzazione dell'ufficio di coordinamento dei tribunali regionali (ROUCTReg) - Condizioni di assunzione
Assunzione
Art. 3 ROUCTReg · Condizioni di assunzione
1. Per l'ufficio di coordinamento valgono le disposizioni in materia di diritto del personale del Cantone.
2. A titolo integrativo trovano applicazione le regolamentazioni per gli impiegati dei tribunali. Vi rientra in particolare l'obbligo di osservare il segreto d'ufficio e la discrezione, anche dopo la cessazione dell'impiego. A tale scopo, all'inizio del rapporto di impiego l'ufficio di coordinamento sottoscrive un accordo di riservatezza.
3. I collaboratori dell'ufficio di coordinamento possono essere obbligati a frequentare corsi di perfezionamento professionale nell'ambito dell'amministrazione della giustizia o riferiti ad altri temi che riguardano i loro compiti.