Legislator Swiss Legal AI Agent Canton Grigioni · Raccolta delle leggi cantonali
Decisioni giudiziarie Legislation Analizza in Legislator
173.180 ROSTRROUCTREG CH-GR

Art. 3 Regolamento concernente l'organizzazione dell'ufficio di coordinamento dei tribunali regionali (ROUCTReg) - Condizioni di assunzione

Assunzione
Apri la fonte ufficiale ↗ Full Act (8 provisions) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 3 ROUCTReg · Condizioni di assunzione

1. Per l'ufficio di coordinamento valgono le disposizioni in materia di diritto del personale del Cantone.

2. A titolo integrativo trovano applicazione le regolamentazioni per gli impiegati dei tribunali. Vi rientra in particolare l'obbligo di osservare il segreto d'ufficio e la discrezione, anche dopo la cessazione dell'impiego. A tale scopo, all'inizio del rapporto di impiego l'ufficio di coordinamento sottoscrive un accordo di riservatezza.

3. I collaboratori dell'ufficio di coordinamento possono essere obbligati a frequentare corsi di perfezionamento professionale nell'ambito dell'amministrazione della giustizia o riferiti ad altri temi che riguardano i loro compiti.

← Art. 2 ROUCTReg Regolamento concernente l'organizzazione dell'ufficio di coordinamento dei tribunali regionali (ROUCTReg) - Scopo Art. 4 ROUCTReg →

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →