Legislator · Canton Grigioni · Raccolta delle leggi cantonali
Decisioni giudiziarie Legislation Analizza in Legislator
173.170 CH-GR

Art. 11 Regolamento interno del Tribunale regionale Viamala - Sedute

Amministrazione della giustizia - Commissione amministrativa
Apri la fonte ufficiale ↗ Full Act (12 provisions) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 11 Regolamento interno del Tribunale regionale Viamala · Sedute

1. La commissione amministrativa si riunisce al bisogno. Ogni membro della commissione amministrativa può chiedere la convocazione di una seduta o l'inserimento di un affare all'ordine del giorno.

2. La convocazione e l'ordine del giorno, con la relativa documentazione, vengono trasmessi ai membri della commissione amministrativa.

3. Ogni membro dispone di un voto ed è tenuto a esprimerlo, tranne in caso di elezioni.

4. Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti dei giudici presenti alla seduta o che partecipano alla procedura per circolazione degli atti. In caso di parità di voti decide il presidente. In caso di elezioni si applica l'articolo 9 capoverso 6.

5. Le decisioni della Commissione amministrativa sono valide se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due membri.

← Art. 10 Regolamento interno del Tribunale regionale Viamala Oggetto Art. 12 Regolamento interno del Tribunale regionale Viamala →

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →