Art. 11 Regolamento interno del Tribunale regionale Viamala - Sedute
Art. 11 Regolamento interno del Tribunale regionale Viamala · Sedute
1. La commissione amministrativa si riunisce al bisogno. Ogni membro della commissione amministrativa può chiedere la convocazione di una seduta o l'inserimento di un affare all'ordine del giorno.
2. La convocazione e l'ordine del giorno, con la relativa documentazione, vengono trasmessi ai membri della commissione amministrativa.
3. Ogni membro dispone di un voto ed è tenuto a esprimerlo, tranne in caso di elezioni.
4. Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti dei giudici presenti alla seduta o che partecipano alla procedura per circolazione degli atti. In caso di parità di voti decide il presidente. In caso di elezioni si applica l'articolo 9 capoverso 6.
5. Le decisioni della Commissione amministrativa sono valide se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due membri.