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Art. 9 Regolamento interno del Tribunale regionale Imboden - Sedute

Amministrazione della giustizia - Corte plenaria
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Art. 9 Regolamento interno del Tribunale regionale Imboden · Sedute

1. La corte plenaria si riunisce all'inizio del periodo di carica, dopo elezioni complementari, dopo elezioni di giudici straordinari e quando lo richiedano gli affari.

2. Una seduta straordinaria può essere convocata dal presidente o se almeno tre giudici richiedono che un affare venga inserito all'ordine del giorno.

3. Le decisioni della corte plenaria sono valide se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei membri della corte plenaria.

4. Ogni membro della corte plenaria dispone di un voto ed è tenuto a esprimerlo, tranne in caso di elezioni.

5. Le decisioni di competenza della corte plenaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei giudici presenti alla seduta o che partecipano alla procedura per circolazione degli atti. In caso di parità di voti decide il presidente.

6. In caso di elezioni, al primo turno elettorale decide la maggioranza assoluta. La maggioranza assoluta è il numero intero immediatamente superiore che risulta dividendo il numero totale di tutti i voti validi per il doppio dei seggi vacanti. Le astensioni, le schede bianche e i voti nulli non vengono conteggiati. Se il numero di persone che hanno ottenuto la maggioranza assoluta è superiore al numero di seggi da occupare, risultano eletti i candidati con il numero di voti più alto. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta o se i candidati eletti sono meno rispetto al numero di seggi da occupare, si procede a un secondo turno elettorale, in cui risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti (maggioranza relativa). Per il resto si applica per analogia la legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni.

7. I verbali delle sedute della corte plenaria possono essere redatti da un attuario.

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