Art. 5 Regolamento interno del Tribunale regionale Imboden - Deliberazione virtuale
Art. 5 Regolamento interno del Tribunale regionale Imboden · Deliberazione virtuale
1. In casi motivati e con il consenso di tutti i membri del collegio giudicante, singoli membri o tutti i membri del collegio giudicante possono partecipare alla deliberazione mediante trasmissione audiovisiva (videoconferenza).
2. Per l'esecuzione devono essere soddisfatte le condizioni seguenti
a) la trasmissione audiovisiva tra tutte le persone partecipanti alla deliberazione avviene contemporaneamente;
b) all'inizio il presidente identifica tutti i partecipanti sulla base della trasmissione audiovisiva e accerta la loro presenza;
c) durante la deliberazione virtuale deve essere garantito il funzionamento della trasmissione audiovisiva. In caso di importanti problemi tecnici la deliberazione deve essere interrotta. Se questi problemi possono essere risolti, la deliberazione deve essere proseguita; in caso contrario deve essere interrotta;
d) non si procede a una registrazione. La stesura del verbale si conforma alle disposizioni valide per deliberazioni in presenza;
e) la protezione e la sicurezza dei dati sono garantite.
3. Con il consenso di tutti i membri del collegio giudicante è possibile rinunciare alla trasmissione dell'immagine.
4. Se la decisione viene presa durante la deliberazione, i membri del collegio giudicante che hanno partecipato in forma virtuale confermano il dispositivo per via elettronica.
5. Per il resto le condizioni tecniche e i requisiti posti alla protezione e alla sicurezza dei dati si conformano all'articolo 141b del Codice di procedura civile e all'ordinanza federale sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili.