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Art. 4 Ordinanza sulla sorveglianza con acquisizione di immagini dello spazio pubblico e pubblicamente accessibile (Ordinanza sulla sorveglianza con acquisizione di immagini, OSImm) - Domanda per la sorveglianza con acquisizione di immagini
Art. 4 Ordinanza sulla sorveglianza con acquisizione di immagini, OSImm · Domanda per la sorveglianza con acquisizione di immagini
1. Il servizio cantonale che desidera effettuare una sorveglianza con acquisizione di immagini deve inoltrare al servizio che dispone la sorveglianza una domanda per una sorveglianza con acquisizione di immagini ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera b della legge cantonale sulla protezione dei dati, se esso stesso non è autorizzato a disporre la sorveglianza con acquisizione di immagini.
2. Nella domanda devono essere indicati lo scopo, la tipologia e la durata della sorveglianza, i luoghi oggetto di sorveglianza, le ubicazioni degli apparecchi di sorveglianza, le misure con le quali viene segnalata la sorveglianza, i diritti d'accesso e le misure adottate per garantire la sicurezza dei dati.
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Ordinanza sulla sorveglianza con acquisizione di immagini dello spazio pubblico e pubblicamente accessibile (Ordinanza sulla sorveglianza con acquisizione di immagini, OSImm) - Autorità competenti 1. Sorveglianza con acquisizione di immagini ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera a LCPD
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