171.120
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CH-GR
Art. 3 Ordinanza sulla sorveglianza con acquisizione di immagini dello spazio pubblico e pubblicamente accessibile (Ordinanza sulla sorveglianza con acquisizione di immagini, OSImm) - 3. Competenza plurima
Art. 3 Ordinanza sulla sorveglianza con acquisizione di immagini, OSImm · 3. Competenza plurima
1. Qualora in caso di competenza plurima i servizi cantonali non riescano ad accordarsi in merito alla sorveglianza con acquisizione di immagini, è l'autorità di vigilanza comune a decidere in merito alla sorveglianza con acquisizione di immagini. Se non esiste un'autorità di vigilanza comune, decide il Governo.
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Ordinanza sulla sorveglianza con acquisizione di immagini dello spazio pubblico e pubblicamente accessibile (Ordinanza sulla sorveglianza con acquisizione di immagini, OSImm) - Autorità competenti 1. Sorveglianza con acquisizione di immagini ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera a LCPD
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