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Art. 10 Ordinanza sulla sorveglianza con acquisizione di immagini dello spazio pubblico e pubblicamente accessibile (Ordinanza sulla sorveglianza con acquisizione di immagini, OSImm) - Protocollo della presa in visione a posteriori

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Art. 10 Ordinanza sulla sorveglianza con acquisizione di immagini, OSImm · Protocollo della presa in visione a posteriori

1. L'accesso a registrazioni di immagini deve essere protocollato. Devono essere indicati il motivo dell'accesso, il nome della persona che ha preso visione e il materiale preso in visione.

2. I protocolli degli accessi devono essere conservati per cinque anni.

3. I protocolli degli accessi possono essere presi in visione soltanto da persone

a) che devono garantire o controllare il rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati;

b) che sono autorizzate alla presa in visione a posteriori.

← Art. 9 Ordinanza sulla sorveglianza con acquisizione di immagini, OSImm Ordinanza sulla sorveglianza con acquisizione di immagini dello spazio pubblico e pubblicamente accessibile (Ordinanza sulla sorveglianza con acquisizione di immagini, OSImm) - Autorità competenti 1. Sorveglianza con acquisizione di immagini ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera a LCPD Art. 11 Ordinanza sulla sorveglianza con acquisizione di immagini, OSImm →

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