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OSILCDPOSImm
CH-GR
Art. 10 Ordinanza sulla sorveglianza con acquisizione di immagini dello spazio pubblico e pubblicamente accessibile (Ordinanza sulla sorveglianza con acquisizione di immagini, OSImm) - Protocollo della presa in visione a posteriori
Art. 10 Ordinanza sulla sorveglianza con acquisizione di immagini, OSImm · Protocollo della presa in visione a posteriori
1. L'accesso a registrazioni di immagini deve essere protocollato. Devono essere indicati il motivo dell'accesso, il nome della persona che ha preso visione e il materiale preso in visione.
2. I protocolli degli accessi devono essere conservati per cinque anni.
3. I protocolli degli accessi possono essere presi in visione soltanto da persone
a) che devono garantire o controllare il rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati;
b) che sono autorizzate alla presa in visione a posteriori.
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Ordinanza sulla sorveglianza con acquisizione di immagini dello spazio pubblico e pubblicamente accessibile (Ordinanza sulla sorveglianza con acquisizione di immagini, OSImm) - Autorità competenti 1. Sorveglianza con acquisizione di immagini ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera a LCPD
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