Legislator · Canton Grigioni · Raccolta delle leggi cantonali
Decisioni giudiziarie Legislation Analizza in Legislator
170.410 PVOCPERS CH-GR

Art. 67 Ordinanza sul personale (OCPers) - Valutazione del collaboratore

Ulteriori disposizioni
Apri la fonte ufficiale ↗ Full Act (85 provisions) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 67 OCPers · Valutazione del collaboratore

1. Le prestazioni, le qualità professionali, l'impegno e il comportamento del collaboratore devono essere valutati annualmente. In questo contesto devono essere eseguite analisi della situazione e fissati gli obiettivi futuri. In caso di superiori deve inoltre essere valutata la qualità dirigenziale.

← Art. 66 OCPers Ordinanza sul personale (OCPers) - Politica del personale Art. 68 OCPers →

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →