Art. 25 Ordinanza sul personale (OCPers) - Spese 1. Principi
Art. 25 OCPers — Spese 1. Principi
1. In linea di principio vengono rimborsate soltanto le spese le quali, secondo le disposizioni della presente sezione, risultano effettivamente e necessariamente quali spese supplementari nell'adempimento di compiti di servizio.
a) * ...
b) * ...
c) * ...
d) * ...
e) * ...
2. Per quanto possibile le trasferte di servizio devono essere effettuate con mezzi di trasporto pubblici, a piedi oppure con biciclette con o senza motore elettrico.
3. Se risulta più economico, opportuno o efficiente, le trasferte di servizio possono essere effettuate come segue
a) con veicoli messi a disposizione o procurati dal Cantone;
b) con veicoli privati;
c) con veicoli a noleggio; oppure
d) con mezzi di offerenti privati (taxi, aereo).
4. In caso di dubbi, è il superiore a decidere quali vettori di mobilità possono essere utilizzati. Se necessario per motivi aziendali, il servizio può autorizzare l'utilizzo regolare di determinati vettori di mobilità.