Legislator · Canton Grigioni — Raccolta delle leggi cantonali
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170.310 RVOVOOGA CH-GR

Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OOGA) - Luogo e giorno di seduta (RVOV)

21 Articles / Provisions · Canton Grigioni — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (21)

Statutory Text (21 Provisions)

Governo

1. Di regola le sedute si tengono il martedì nella Residenza governativa a Coira.

Governo

1. Se le circostanze lo richiedono, le sedute del Governo possono essere tenute in conferenza telefonica o in videoconferenza.

2. In casi eccezionali motivati, i membri del Governo e il cancelliere che hanno un impedimento possono partecipare alle sedute del Governo in collegamento telefonico o video.

Governo

1. Il Governo fissa la data d'insediamento di un nuovo consigliere di Stato nominato in occasione di un'elezione sostitutiva.

Governo

1. I Dipartimenti devono inoltrare per iscritto alla Cancelleria dello Stato le loro proposte di decreto al più tardi due giorni lavorativi prima della seduta. Esse devono essere redatte nella forma nella quale verranno compilate dopo la decisione del Governo.

2. Le proposte e i rapporti voluminosi o di grande portata, specialmente i disegni di messaggi a destinazione del Gran Consiglio e i disegni di ordinanze governative, devono essere inoltrati almeno una settimana prima della seduta in singoli esemplari ai consiglieri di Stato e al cancelliere.

Governo

1. In base alle comunicazioni dei Dipartimenti, la Cancelleria dello Stato allestisce un ordine del giorno per ogni seduta del Governo. Essa mette l'ordine del giorno immediatamente a disposizione dei consiglieri di Stato e del cancelliere.

Governo

1. Gli atti delle sedute vengono esposti nella Residenza governativa per la presa in visione. Proposte e documenti chiave devono inoltre essere messi a disposizione in forma elettronica.

Governo

1. Il dibattito relativo a un affare viene rinviato se

a) ciò viene richiesto dal consigliere di Stato competente per l'affare;

b) in caso di necessità di ulteriori chiarimenti o per altri motivi importanti, se lo decide la maggioranza dei consiglieri di Stato.

2. Il Governo può ritornare su un decreto, se esso non è ancora stato recapitato e se la maggioranza dei consiglieri di Stato accoglie la richiesta di nuovo dibattito.

Governo

1. Nel protocollo sono riportati i decreti governativi.

2. Nel protocollo non è permesso indicare il rapporto dei voti.

3. Ogni consigliere di Stato ha il diritto di far registrare a protocollo la sua opinione divergente da quella della maggioranza.

Governo

1. I decreti vengono compilati dalla Cancelleria dello Stato.

2. La compilazione dei decreti destinata al protocollo, una volta munita di timbro, viene firmata di proprio pugno o con una firma elettronica qualificata conformemente alla legge sulla firma elettronica (FiEle) dal presidente del Governo e dal cancelliere.

3. Per la riproduzione elettronica o meccanica della compilazione dei decreti, la firma può essere apposta con un timbro facsimile, se non è imperativamente prescritta la firma autografa.

Amministrazione cantonale

1. L'Amministrazione cantonale si articola come segue

a) Dipartimento dell'economia pubblica e socialità

b) Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità

c) Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente

d) Dipartimento delle finanze e dei comuni

e) * Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità

f) Cancelleria dello Stato quale organo di coordinamento

Amministrazione cantonale

1. I settori di competenza dei singoli Dipartimenti e della Cancelleria dello Stato vengono fissati dal Governo nell'appendice 1 alla presente ordinanza.

Amministrazione cantonale

1. La struttura organizzativa dei Dipartimenti in uffici e unità organizzative ad essi equiparate, nonché della Cancelleria dello Stato viene fissata dal Governo nell'appendice 1 alla presente ordinanza. L'ulteriore organizzazione viene stabilita dal direttore del Dipartimento rispettivamente dal cancelliere.

Amministrazione cantonale

1. I direttori dei Dipartimenti hanno il diritto di firma per il settore di competenza di un Dipartimento.

2. Per determinati settori specifici essi possono stabilire ulteriori diritti di firma.

3. In caso di impedimento del direttore, le decisioni e le decisioni su ricorso del Dipartimento vengono firmate dal consigliere di Stato supplente o, se anch'esso è impedito, da un altro consigliere di Stato.

Amministrazione cantonale

1. I capi ufficio hanno diritto di firma per il settore di competenza di un ufficio o di un'unità organizzativa ad esso equiparata.

2. Per determinati settori specifici essi possono stabilire ulteriori diritti di firma.

Amministrazione cantonale

1. La delega del diritto di firma deve avvenire sotto forma di una descrizione generale.

2. Su richiesta, agli esterni deve essere consentita la presa in visione dei documenti relativi alla delega di firma.

Amministrazione cantonale

1. Decisioni singole e decisioni su ricorso devono di regola essere firmate di proprio pugno o con una firma elettronica qualificata conformemente alla FiEle.

2. La firma può venire apposta con un timbro facsimile

a) * in casi particolari, segnatamente in caso di urgenza o se decisioni singole vengono emanate in gran numero;

b) * in caso di decisioni di prima istanza che accolgono integralmente la richiesta delle parti e non ledono diritti di terzi.

Amministrazione cantonale

1. Decisioni che vengono emanate in gran numero in via elettronica o meccanica possono essere firmate con un timbro facsimile o non recare alcuna firma.

Amministrazione cantonale

1. Nei casi in cui è richiesta una firma autografa negli scambi interni all'Amministrazione può essere utilizzata anche una firma elettronica qualificata conformemente alla FiEle.

Disposizioni finali

1. I seguenti atti normativi vengono abrogati

a) Decreto concernente l'assegnazione dei settori specifici ai dipartimenti del 15 dicembre 1986;

b) Ordinanza sul diritto di firma per decisioni e decisioni su gravame nei Dipartimenti e negli uffici del 31 gennaio 1995.

Disposizioni finali

1. Le modifiche delle ordinanze sono disciplinate nell'appendice 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza entra in vigore insieme alla legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

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