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170.140 GGOROGC CH-GR

Art. 45 Regolamento organico del Gran Consiglio (ROGC) - Obbligo di presenza

Regolamento di procedura generale - Disposizioni generali
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Art. 45 ROGC — Obbligo di presenza

1. La presenza dei membri del Gran Consiglio viene accertata all'inizio di ogni seduta mediante iscrizione nella lista delle presenze. Questa viene chiusa un'ora dopo l'inizio della seduta.

2. I deputati che fino a quel momento non sono presenti perdono l'indennità di seduta, a meno che in precedenza abbiano annunciato e motivato l'assenza al presidente del Gran Consiglio. Anche chi è assente tutto il giorno perde l'indennità di seduta.

3. In caso di frequente assenza ingiustificata da parte di un membro durante le sedute, la Conferenza dei presidenti decide dopo un unico ammonimento circa il diritto al versamento della diaria. In caso di malattia durante la seduta non vi è perdita della diaria.

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