150.410
TICOEGCGRWV
CH-GR
Art. 3 Ordinanza sull'elezione del Gran Consiglio (OEGC) - Regioni
Disposizioni generali
Art. 3 OEGC — Regioni
1. Le regioni svolgono i compiti loro delegati in relazione alla presentazione e alla rettifica delle proposte di candidatura per i circondari elettorali sul loro territorio.