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Art. 16 Ordinanza sull'elezione del Gran Consiglio (OEGC) - Aspetto

Preparazione delle elezioni - Schede elettorali
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Art. 16 OEGC — Aspetto

1. La Cancelleria dello Stato provvede affinché le schede elettorali vengano stampate su carta dello stesso colore e della stessa dimensione nonché in forma trilingue nelle lingue ufficiali cantonali.

2. La Cancelleria dello Stato stabilisce l'ulteriore layout delle schede elettorali. Essa può in particolare formulare direttive concernenti l'entità delle informazioni relative ai candidati.

3. Essa mette a disposizione dei comuni un elenco alfabetico dei candidati del corrispondente circondario elettorale.

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