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Art. 9 Legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni (LCCit) - Stranieri 1. Presentazione della domanda

Acquisizione della cittadinanza e dell'attinenza - Acquisizione in via ordinaria - Procedura
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Art. 9 LCCit — Stranieri 1. Presentazione della domanda

1. La domanda di naturalizzazione deve essere presentata all'Ufficio cantonale competente, unitamente alla documentazione necessaria.

2. Dopo l'esame dei termini di domicilio, dei precedenti penali e dell'integrazione linguistica, l'Ufficio cantonale competente inoltra la domanda al comune patriziale competente.

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Court Decisions Applying This Provision (1)

GR_KG_999_VR1-2024-59_2025-04-24 · gr (Art. 9 Abs. 1 und 2 KBüG)
Applicant v. Municipality of [Location]: Naturalization Rejection Overturned Due to Overly Strict Knowledge Requirements
5 / 18 strafrechtlichen Leumunds und der sprachlichen Integration an die zuständige Bürgergemeinde weiter (Art. 9 Abs. 1 und 2 KBüG und Art. 3 KBüV). Nach Art. 10 Abs. 1 KBüG tätigt die Bürgergemeinde nach Erhalt des Einbürgerungsgesuchs die Erhebungen, welche