130.100
KBÜGLCCIT
CH-GR
Art. 7 Legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni (LCCit) - Cittadini svizzeri
Acquisizione della cittadinanza e dell'attinenza - Acquisizione in via ordinaria - Condizioni
Art. 7 LCCit — Cittadini svizzeri
1. I cittadini svizzeri che non hanno precedenti penali gravi e che fanno fronte ai loro impegni finanziari possono richiedere la concessione della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale se da almeno due anni sono domiciliati nel comune del quale intendono acquisire l'attinenza.
2. I comuni patriziali possono prevedere condizioni supplementari, che tuttavia non possono essere più severe di quelle vigenti per gli stranieri.