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Art. 7 Legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni (LCCit) - Cittadini svizzeri

Acquisizione della cittadinanza e dell'attinenza - Acquisizione in via ordinaria - Condizioni
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Art. 7 LCCit — Cittadini svizzeri

1. I cittadini svizzeri che non hanno precedenti penali gravi e che fanno fronte ai loro impegni finanziari possono richiedere la concessione della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale se da almeno due anni sono domiciliati nel comune del quale intendono acquisire l'attinenza.

2. I comuni patriziali possono prevedere condizioni supplementari, che tuttavia non possono essere più severe di quelle vigenti per gli stranieri.

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