Kanton Glarus (BIG)
Indice delle disposizioni (85)
Testo normativo (85 Articoli)
Ambito di applicazione
1 Questa legge regola la formazione e l'istruzione nelle scuole pubbliche e
nelle scuole private. Essa contiene inoltre disposizioni sul sostegno ad altri
settori educativi e sulle strutture diurne. *
2 La presente legge è applicabile alla formazione professionale, a meno che
la legge federale sulla formazione professionale o la relativa legislazione
cantonale di attuazione non contengano disposizioni speciali.
3
*
Obiettivi educativi
1 La scuola garantisce agli studenti un'educazione adeguata alle loro attitu-
dini e capacità.
2 Insieme ai titolari dell'autorità parentale, essa promuove lo sviluppo psico-fisico, sociale e fisico degli studenti.
3 Essa suscita la comprensione per il prossimo e per l'ambiente e forma gli
studenti, partendo da principi cristiani, a diventare membri autonomi e re-
sponsabili della comunità.
4 Essa promuove le forze creative, la disponibilità ad apprendere e accre-
sce la conoscenza e la capacità di giudizio degli studenti in vista di una si-
gnificativa configurazione e gestione della vita.
Collaborazione
1 Per raggiungere gli obiettivi formativi, i genitori/tutori, gli insegnanti, gli
allievi, le direzioni scolastiche, le autorità, i servizi scolastici, le chiese
nazionali riconosciute, le istituzioni sociali e altri organismi specializzati
collaborano.
Offerta scolastica pubblica
1 L’offerta delle scuole pubbliche compete, in conformità alla presente legge,
al Cantone, ai Comuni o alle istituzioni che gestiscono scuole private
con adempimento di compiti pubblici (art. 8). *
2 Essa garantisce, in conformità alla presente legge, che ogni bambino
possa frequentare una scuola pubblica.
3 Il Comune stabilisce le sedi delle proprie scuole e determina il numero
delle classi ivi condotte. *
SBE VII/9 448
1
IV B/1/3
Collaborazione tra Comuni
1 I Comuni possono gestire scuole in comune.
2 La forma della collaborazione è regolata dalla legge comunale¹).
Privatschulen
1 L’esercizio di scuole private che offrono, senza incarico pubblico, l’insegnamento per
l’adempimento della scolarità obbligatoria (art. 43 segg.) necessita di un’autorizzazione
del Consiglio di Stato. L’autorizzazione viene rilasciata previa audizione del
comune di ubicazione, se la scuola privata offre garanzia di una formazione
equivalente a quella delle scuole pubbliche. *
2 Le scuole private sono sottoposte alla vigilanza del Dipartimento. *
3 Il Dipartimento può autorizzare, per le scuole private, deroghe nell’organizzazione e
nel piano di studi.
4 Gli insegnanti devono essere in possesso di un attestato di idoneità riconosciuto e
adeguato al livello di insegnamento. *
Insegnamento presso scuole private
**1** Se i detentori dell'autorità parentale desiderano far istruire i propri figli in età scolare presso una scuola privata ai sensi dell'articolo 6, necessitano di un'autorizzazione della direzione scolastica. *
**2** L'autorizzazione è concessa se
a. l'insegnamento avviene presso una scuola privata nel Cantone che dispone di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1, oppure
b. l'insegnamento avviene presso una scuola privata extracantonale che garantisce una formazione equivalente ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1.
Scuole private con funzione pubblica
1 Il Gran Consiglio può affidare a scuole private la garanzia di una determinata offerta formativa o riconoscere loro il carattere di scuola pubblica.
Insegnamento privato individuale
1 Qualora i detentori della potestà genitoriale vogliano far istruire i propri
figli in età scolastica individualmente o istruirli personalmente, necessitano
di un’autorizzazione del Dipartimento.
2 L’autorizzazione viene rilasciata se
a. l’insegnamento individuale è impartito da persone in possesso di un
titolo di abilitazione riconosciuto e adeguato al livello scolastico; e
b. è garantita una formazione scolastica equivalente a quella delle scuole
pubbliche.
1) RS II E/2
2
IV B/1/3
3 Il Dipartimento esercita la vigilanza sull’insegnamento privato individuale.
Neutralità confessionale
1. La scuola pubblica è confessionale neutrale. Essa deve poter essere frequentata dagli appartenenti a tutte le confessioni senza pregiudizio della libertà di fede e di coscienza.
1. Der Besuch der öffentlichen Schulen, die Abgabe von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie des allgemeinen Schulmaterials ist für Kantonseinwohner unentgeltlich, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.
2. Während der obligatorischen Schulzeit können die Schulträger für Exkursionen, Schulverlegungen, Schulreisen und Projekte von den Erziehungsberechtigten einen Beitrag verlangen.
3. Im Brückenangebot sowie in der Sekundarstufe II haben die Lernenden bzw. die Erziehungsberechtigten für die Lehr- und Unterrichtsmittel, für das allgemeine Schulmaterial und für spezielles Material selber aufzukommen. An Fachexkursionen, Schulverlegungen und Projekten haben sich die Lernenden bzw. die Erziehungsberechtigten angemessen zu beteiligen; die zuständige Behörde legt die Einzelheiten fest.
4. In Härtefällen kann die zuständige Behörde die Kosten gemäss den Absätzen 2 und 3 reduzieren oder erlassen.
Schultypen
Tipi di scuole
1 Es bestehen folgende öffentliche Schulen
1 Esistono le seguenti scuole pubbliche
a.
Volksschule mit
a.
Scuola popolare con
1.
Kindergarten
1.
Scuola dell'infanzia
2.
Primarstufe
2.
Scuola primaria
3.
Sekundarstufe I: Oberschule, Realschule, Sekundarschule, Unterstufe und erster Teil Mittelstufe Gymnasium
3.
Scuola secondaria di primo grado: Scuola superiore, Scuola reale, Scuola secondaria, Ciclo inferiore e prima parte del ciclo intermedio di ginnasio
4.
Sonderschulen
4.
Scuole speciali
b.
Freiwilliges Schulisches Zusatzangebot (Brückenangebot)
b.
Offerta scolastica aggiuntiva facoltativa (offerta ponte)
c.
Sekundarstufe II: Fachmittelschule, Zweiter Teil Mittel- und Oberstufe Gymnasium, Berufsfachschulen
c.
Scuola secondaria di secondo grado: Scuola media professionale, Seconda parte del ciclo intermedio e superiore di ginnasio, Scuole professionali
2 Jeder Schultyp kann in ein- oder mehrklassigen Abteilungen geführt werden. Ober-, Real- und Sekundarschule können mit Bewilligung des Departements organisatorisch eng verknüpft oder zu einem Schultyp im Sinne der kooperativen oder integrativen Schulstruktur verbunden werden.
2 Ogni tipo di scuola può essere gestito in sezioni monoclasse o pluriclasse. Le scuole superiori, reali e secondarie possono, con l'autorizzazione del Dipartimento, essere strettamente connesse organizzativamente o raggruppate in un unico tipo di scuola nell'ambito di una struttura scolastica cooperativa o integrativa.
3
IV B/1/3
Die Gemeinden führen die Angebote der Volksschule, ausgenommen das Gymnasium und die Sonderschulen. Erweist sich die selbstständige Führung eines Schultyps für eine einzelne Gemeinde als unzweckmässig, so hat sie das Angebot durch kommunale Zusammenarbeit sicherzustellen.
Der Landrat ist befugt, im Bereich der Volksschule die Schultypen anders zu organisieren.
3
IV B/1/3
I Comuni gestiscono le offerte della scuola popolare, ad eccezione del ginnasio e delle scuole speciali. Se la gestione autonoma di un tipo di scuola dovesse rivelarsi inopportuna per un singolo Comune, questo deve garantire l'offerta tramite la collaborazione comunale.
Il Gran Consiglio è autorizzato a organizzare diversamente i tipi di scuole nell'ambito della scuola popolare.
Scuola dell'infanzia
La scuola dell'infanzia comprende i primi due anni di scolarizzazione.
La scuola dell'infanzia integra l'educazione dei bambini in famiglia e in altre comunità di vita. Essa promuove lo sviluppo intellettuale, emotivo, sociale e fisico dei bambini. Li prepara per l'idoneità scolastica.
1. In der Primarstufe wird den Kindern die Elementarbildung vermittelt. Die Beobachtungsfähigkeit, das Denken und Lernen werden entwickelt, die Gemüts- und Charakterbildung sowie die körperlichen Fähigkeiten gefördert. Der Erziehung zu selbstständiger Arbeit und zur Pflege der Gemeinschaft wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt.
2. Die Primarstufe umfasst das dritte bis achte Schuljahr.
Scuola secondaria di primo grado
La scuola secondaria di primo grado costituisce il completamento della scuola obbligatoria. Essa segue l'ottavo anno scolastico e ha una durata di tre anni. *
Comprende la scuola superiore (Oberschule), la scuola reale (Realschule), la scuola secondaria (Sekundarschule), il ciclo inferiore (Unterstufe) e la prima parte del ciclo intermedio (Mittelstufe) del ginnasio. I comuni possono gestire l'undicesimo anno scolastico della scuola superiore anche come offerta con un'elevata componente pratica, da soli o congiuntamente ai sensi dell'articolo 12 capoverso 3. Essi possono delegare la gestione di settori parziali di tale offerta a terzi. *
La scuola secondaria di primo grado approfondisce ed amplia le conoscenze e le competenze acquisite nella scuola primaria. Essa crea i presupposti per l'ingresso nel mondo del lavoro, per l'apprendimento ulteriore nella formazione professionale e nelle scuole a tempo pieno, e fornisce conoscenze utili per la gestione generale della vita.
Il Consiglio di Stato disciplina l'accesso e le procedure di ammissione ai diversi tipi di scuola della scuola secondaria di primo grado. Le normative garantiscono la permeabilità tra i singoli tipi di scuola.
* Oberschule
IV B/1/3
1 La scuola secondaria superiore comprende il nono, il decimo e l'undicesimo anno scolastico. Essa approfondisce e amplia la formazione generale e promuove le abilità artigianali e creative. Prepara all'istruzione professionale e alla vita lavorativa.
* Realschule
1 La Realschule comprende il nono, decimo e undicesimo anno scolastico. Essa
approfondisce ed amplia la formazione generale. Promuove le abilità manuali e
creative. Prepara alla formazione professionale.
Scuola secondaria
1 La scuola secondaria comprende il nono, decimo e undicesimo anno scolastico. Essa approfondisce ed amplia la formazione generale. Ha lo scopo di consentire il raggiungimento di requisiti elevati per la formazione professionale e prepara al passaggio alle scuole superiori.
* **Scuola sportiva**
1. Il Cantone gestisce una scuola sportiva di livello secondario I, se necessario.
2. Il Gran Consiglio decide in merito alla gestione della scuola in caso di bassa domanda. Esso può trasferire la gestione della scuola a un Comune o a terzi.
3. Il Cantone versa un contributo di base per i costi della scuola. Qualora i costi rimanenti non possano essere coperti dai contributi comunali e dalle rette scolastiche dei titolari della patria potestà, devono essere utilizzati i contributi di terzi.
4. Il Consiglio di Stato disciplina gli ulteriori aspetti, in particolare la gestione, la vigilanza nonché l'ammontare dei contributi comunali e delle rette scolastiche.
* Sottostadio e prima parte del livello medio del Ginnasio
1 I cicli di studio del nono e decimo anno scolastico presso la Scuola Cantonale
(art. 32) preparano gli studenti particolarmente dotati a livello scolastico per le classi
successive del Ginnasio. Con l'undicesimo anno scolastico inizia, secondo il
diritto federale, la preparazione alla maturità.
* Formazione speciale
1 I bambini e i giovani dalla nascita fino al compimento del 20° anno di età
hanno diritto a misure pedagogiche speciali adeguate.
2 Il Cantone provvede all'offerta e alla cooperazione intercantonale.
5
IV B/1/3
3 Qualora le misure adottate prima della scolarizzazione o nella scuola re-
golare (art. 48-51) si rivelino insufficienti, il Servizio specializzato in pe-
dagogia speciale decide, sulla base della valutazione del bisogno indi-
viduale, in merito all'adozione di misure rafforzate.
4 Il Gran Consiglio emana un'ordinanza sulla formazione speciale². Esso
regola in particolare
a.
b.
C.
d.
Scuola Cantonale
1 Per la trasmissione di una formazione generale completa e in preparazione agli studi presso un’alta scuola specializzata universitaria, un’università o una scuola universitaria professionale, il Cantone gestisce una scuola cantonale. La scuola cantonale è suddivisa in una scuola media di professione e in un ginnasio.
2 La scuola cantonale è gestita dalla direzione scolastica ed è sottoposta alla vigilanza del Consiglio della scuola cantonale. Il Gran Consiglio disciplina i principi fondamentali dell’organizzazione e della vigilanza.
Art. 33-35
Percorsi formativi esterni
1) Il Cantone si adopera per garantire e agevolare, mediante la conclusione di accordi intercantonali, l'accesso dei suoi abitanti a percorsi formativi non offerti nel Cantone.
2) GS IV B/31/1
3) GS IV B/50/1
6
IV B/1/3
2) Gli accordi intercantonali di cui al capoverso 1 rientrano nella competenza del Landrat.
Art. 37-38*
Educazione degli adulti
1 L'educazione degli adulti, nell'ottica dell'apprendimento permanente,
trasmette conoscenze e competenze necessarie ad affrontare le mutevoli esi-
genze della società e dell'economia e ad assumere nuovi compiti.
2 Il Cantone può sostenere l'educazione generale degli adulti con contributi.
Diritti degli studenti
1 Gli studenti hanno diritto a un insegnamento adeguato all'età e al livello
scolastico, che si basi sulle conoscenze attuali, su metodi di insegnamento e
apprendimento contemporanei e sul piano di studi.
2 Essi hanno diritto, nella loro scuola, a un'informazione e a una partecipazione
adeguate all'età, al livello di istruzione e alla capacità di giudizio, nonché a
un trattamento equo.
Obblighi dei discenti
¹ I discenti sono tenuti a frequentare le lezioni e le manifestazioni scolastiche
secondo le prescrizioni e a conformarsi alle direttive dei docenti.
² Essi sono corresponsabili del proprio processo di apprendimento, in base
alla loro età e al loro livello di formazione.
³ Essi devono trattare gli altri discenti, i docenti e il personale scolastico
con rispetto.
1. Kinder, die bis zum 31. Juli das vierte Altersjahr erfüllt haben, werden auf Beginn des folgenden Schuljahres schulpflichtig.
2. Die Hauptschulleitung kann auf Gesuch der Erziehungsberechtigten im Einzelfall über den Beginn der Schulpflicht abweichend entscheiden. Das Weitere bestimmt die Volksschulverordnung[[4]](#paragraphtext_content_fn_909689_2_4_c).
1. Die obligatorische Schulpflicht dauert elf Jahre. Das Schulbesuchsrecht dauert bis zum ordentlichen Abschluss der Sekundarstufe I, auch wenn die Lernenden damit mehr als elf Schuljahre absolvieren.
2. In begründeten Ausnahmefällen kann die Hauptschulleitung auf schriftliches Gesuch der Erziehungsberechtigten Lernende nach dem Absolvieren von zehn Schuljahren aus der Schulpflicht entlassen.
1. Gegen Lernende, die schuldhaft zu Beanstandungen Anlass geben, können Disziplinarmassnahmen angeordnet werden.
2. Disziplinarische Anordnungen im Rahmen des Unterrichtsbetriebes treffen die Lehrpersonen nach pflichtgemässem Ermessen. Weitergehende Massnahmen dürfen nur aufgrund eines kantonalen oder kommunalen Erlasses angeordnet werden und fallen unter Vorbehalt von Absatz 3 in die Zuständigkeit der Schulleitung.
3. Nach erfolgloser schriftlicher Verwarnung durch die Schulleitung kann die Hauptschulleitung, bei kantonalen Schulen die Schulleitung, Lernende vom Schulbesuch definitiv ausschliessen. Bei schweren Verfehlungen ist ein sofortiger Ausschluss ohne vorgängige Verwarnung möglich.
4. Sind die ausgeschlossenen Lernenden noch schulpflichtig, sorgt die Hauptschulleitung dafür, dass die Schulpflicht an einem geeigneten Ort erfüllt werden kann. Im letzten Jahr der Schulpflicht kann die Hauptschulleitung statt dessen für die Vermittlung einer Arbeitsstelle besorgt sein, wenn dies den Interessen des oder der Lernenden besser entspricht. Die Hauptschulleitung teilt ihre Entscheide dem Departement in jedem Fall mit; den zuständigen Stellen im Sozial-, Kindes- und Erwachsenenschutzwesen jeweils dann, wenn dies angezeigt erscheint. Die Schulleitung einer kantonalen Schule meldet den Ausschluss aus ihrer Schule der zuständigen Hauptschulleitung.
5. Der Landrat kann die Disziplinarmassnahmen gegenüber Lernenden an kantonalen Schulen nach Abschluss der obligatorischen Schulpflicht, die schuldhaft zu Beanstandungen Anlass geben, abweichend regeln.
1. Jedes Kind hat grundsätzlich die Schule der Gemeinde zu besuchen, in der es sich dauernd aufhält. Die Schulleitung bestimmt die Zuteilung zu den einzelnen Standorten.
2. Falls der Schulbetrieb dies zulässt, kann auf Gesuch der Erziehungsberechtigten die Schule an einem anderen Standort besucht werden. Umteilungen, welche für den Schulbesuch oder die Kinderbetreuung wesentliche Erleichterungen ergeben, gehen dabei vor. Für die Bewilligung des Schulbesuchs ausserhalb der Gemeinde ist die Hauptschulleitung der Wohngemeinde zuständig, über die Aufnahme entscheidet die Hauptschulleitung am Standort der Schule. Die Hauptschulleitungen einigen sich über die Entschädigung der aufnehmenden durch die abgebende Gemeinde.
3. Für Kinder, die infolge geografischer Wohnlage die Volksschule einer ausserkantonalen Gemeinde besuchen, trifft das Departement die notwendigen Vereinbarungen; die betroffenen Gemeinden sind anzuhören.
4. Wo die Verhältnisse es erfordern, haben die Gemeinden für Lernende mit besonders weitem Schulweg Transportmöglichkeiten zu schaffen. Die zusätzlichen Transportkosten für selbst gewählte Schulstandorte gehen zu Lasten der Erziehungsberechtigten.
Valutazione e promozione degli allievi
Gli allievi sono valutati in modo globale e comprensibile.
Il Consiglio di Stato emana le disposizioni concernenti la promozione, che regolano in particolare il contenuto e il tipo di valutazione, le sue conseguenze scolastiche e la sua comunicazione.
* Offerta di promozione Scuola materna logopedica
Gli alunni con disturbi del linguaggio possono essere promossi in una
scuola materna logopedica gestita dai comuni.
Offerta di promozione per allievi con difficoltà di apprendimento e di rendimento
A sostegno e promozione degli allievi che, a causa di difficoltà parziali o generali di apprendimento e di rendimento, non raggiungono o raggiungono solo in parte, temporaneamente o permanentemente, gli obiettivi di apprendimento della scuola obbligatoria, i Comuni adottano misure di promozione ambulatoriali (pedagogia curativa scolastica, logopedia, psicomotricità). Essi possono istituire classi introduttive e classi piccole. Il Consiglio di Stato disciplina gli ulteriori dettagli5).
Offerta di promozione per studenti particolarmente dotati
I bambini particolarmente dotati possono essere promossi attraverso l'iscrizione anticipata alla scuola, la creazione di gruppi di rendimento specifici per materia all'interno della scuola elementare, il salto di una classe o l'ammissione anticipata a livelli superiori. Gli anni saltati vengono computati nell'obbligo scolastico (Art. 44).
Il Consiglio di Stato regolamenta ulteriormenteº). *
1. Die Gemeinden ermöglichen fremdsprachigen Kindern den erleichterten Eintritt in eine Klasse der Volksschule durch besondere Fördermassnahmen.
2. Der Regierungsrat regelt das Weitere[[8]](#paragraphtext_content_fn_909708_2_8_c).
* Promozione della salute
1 La promozione della salute degli studenti e la sorveglianza da parte del Servizio medico scolastico e del Servizio odontoiatrico scolastico si basano sulla Legge sulla salute.
* Misure sociali
1 Qualora un bambino sia minacciato nel suo benessere fisico o psico-
emotivo, o si trovi in stato di abbandono, gli organi scolastici sono tenuti
ad avviare le necessarie misure sociali per la sua protezione. Gli organi
scolastici collaborano a tal fine con gli enti competenti ai sensi della legge
sull'assistenza sociale.
2 Qualora ciò appaia opportuno nell'interesse del bambino, la Commissione
scolastica deve presentare una segnalazione alla KESB. *
* **Orari Bloccati e Strutture per l’Accoglienza Giornaliera**
1 I Comuni organizzano l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella
scuola primaria con orari bloccati.
2 Essi provvedono a strutture per l’accoglienza giornaliera adeguate alle necessità degli
alunni soggetti all'obbligo scolastico. L'utilizzo di tale offerta è facoltativo. *
3 Essi riscuotono dai genitori o da chi ne fa le veci per l'utilizzo delle strutture
per l’accoglienza giornaliera un adeguato contributo alle spese.
4 *
4. **Genitori o Chi ne Fa le Veci**
Diritti dei Genitori
1 I genitori hanno il diritto di essere regolarmente e adeguatamente informati
sullo sviluppo scolastico e sul comportamento del loro figlio e di visionare
la valutazione.
2 Essi possono assistere alle lezioni dei loro figli, purché ciò sia compatibile
con il regolare svolgimento delle attività scolastiche.
3 Su loro richiesta, vengono ascoltati e consigliati dagli insegnanti o dagli
organi scolastici. *
4 Essi vengono informati dalle autorità competenti in merito a misure speciali
che riguardano il loro figlio e tempestivamente informati su importanti eventi
e progetti relativi all'insegnamento e all'attività scolastica.
8) RS VIII A/1/1
9) RS VIII E/21/3
10
IV B/1/3
5 Il comune adotta misure appropriate per promuovere la partecipazione
dei genitori. *
Obblighi dei detentori dell'autorità parentale
1. I detentori dell'autorità parentale sono obbligati a mandare regolarmente il proprio figlio a scuola e a sollecitarlo al rispetto delle disposizioni scolastiche. Possono essere invitati dalla direzione scolastica a permettere al proprio figlio di partecipare a eventi scolastici con pernottamento fuori sede, come viaggi di classe di più giorni o trasferimenti scolastici. *
2. Essi devono informare gli insegnanti su quelle questioni che sono rilevanti per la situazione scolastica del bambino.
3. Essi devono prendere visione della valutazione del proprio figlio e firmare la pagella o il rapporto scolastico.
4. Essi devono, in conformità con le disposizioni applicabili in materia di assenze¹⁰) (Art. 93 cpv. 2), ottenere un'autorizzazione per le assenze prevedibili e comunicare il motivo di altre assenze del proprio figlio dalle lezioni.
5. ... *
5. Insegnanti
Lehrpersonen
Insegnanti
1. Salvo quanto espressamente previsto dalla legge, per "insegnanti" si intendono tutti i docenti della scuola popolare e speciale. Per gli insegnanti dell'offerta scolastica aggiuntiva facoltativa, della scuola cantonale e delle scuole professionali, si applicano le disposizioni della presente legge, a meno che non siano applicabili normative speciali.
2. Le persone che svolgono funzioni di direzione presso scuole cantonali sono soggette alle disposizioni per i dipendenti cantonali in merito alle incompatibilità.
* **Diritto applicabile**
1 Nella misura in cui la legislazione sulla formazione non prevede una propria disciplina, le disposizioni della legislazione cantonale sul personale si applicano per analogia alla posizione giuridica dei docenti.
Diritti del Personale Insegnante
1 Il personale insegnante ha il diritto
a.
di scegliere liberamente il metodo d'insegnamento, nel rispetto delle
disposizioni di legge, del piano di studi e dei mezzi d'insegnamento;
b.
di farsi consigliare dagli uffici competenti del Dipartimento;
10) GS IV B/31/2; IV B/4/7
11
IV B/1/3
c.
di partecipare all'organizzazione dell'attività scolastica e allo sviluppo
ulteriore della scuola.
Obblighi del personale docente
1 Il personale docente è tenuto a un esercizio coscienzioso della propria professione.
2 Deve rispettare l'integrità psichica, spirituale e fisica degli apprendisti ad esso affidati.
3 *
* **Mandato professionale**
1. Le insegnanti e gli insegnanti svolgono il loro lavoro nell'ambito di un mandato professionale stabilito dal Dipartimento previa consultazione dei Comuni e approvato dal Consiglio di Stato. In esso sono descritti i loro compiti, diritti e doveri, in particolare la pianificazione, preparazione e conduzione delle lezioni, la consulenza, la formazione continua, l'orario di lavoro complessivo, nonché la partecipazione a compiti comuni e alla valutazione secondo l'articolo 73.
Ammissione al servizio scolastico
1 Nelle scuole pubbliche vengono assunti docenti in possesso di un riconosciuto attestato di idoneità. *
2 L'assegnazione di posti di insegnamento a docenti non qualificati per il rispettivo livello scolastico richiede l'autorizzazione del Dipartimento. Tali assunzioni sono di regola a tempo determinato. *
3 Restano riservate eventuali disposizioni speciali negli atti normativi sull'Offerta Scolastica Supplementare Volontaria e sulle scuole professionali.
Anstellung; Teilzeitpensen
1 Die Anstellung der Lehrpersonen ist öffentlich-rechtlich und grundsätzlich
unbefristet. Befristete Anstellungen erfolgen, wo es Gesetz oder Verordnun-
gen vorschreiben. Im Übrigen können befristete Anstellungen vorgenommen
werden, wenn dafür ein besonderer Bedarf besteht.
2 *
3 Das Anstellungsverhältnis wird durch einen schriftlichen Vertrag begrün-
det. *
Here's the translated version
**Impiego; Impieghi a tempo parziale**
1 L'impiego del personale docente è di diritto pubblico e, in linea di prin-
cipio, a tempo indeterminato. Le assunzioni a tempo determinato avvengono
ove prescritto dalla legge o dai regolamenti. Per il resto, le assunzioni a
tempo determinato possono essere effettuate qualora sussista un'esigenza
particolare.
2 *
3 Il rapporto di impiego è costituito da un contratto scritto. *
1. Die Lehrpersonen der Volksschule werden durch die Hauptschulleitung auf Antrag der Schulleitung angestellt.
2. Die Zuständigkeiten bei der Anstellung der Lehrpersonen kantonaler Schulen richten sich nach den betreffenden Spezialvorschriften.
Disdetta del rapporto di impiego
1 Il rapporto di impiego a tempo indeterminato può essere disdetto da entrambe le parti.
2 Le disdette possono avvenire solo alla fine di un semestre. Devono essere comunicate per iscritto entro il 31 marzo o il 31 ottobre. Le disdette da parte dell'autorità di nomina devono essere motivate. *
3 Se i docenti condividono un carico di lavoro a tempo pieno, la disdetta deve avvenire alla fine di un semestre entro il 28 febbraio o il 30 settembre. Se uno dei due docenti disdice il rapporto, l'autorità di nomina può sciogliere anche il rapporto di impiego dell'altro docente. Per queste disdette si applicano i termini di cui al capoverso 2.
Art. 67-70 *
* Congedo di maternità
1 Qualora per una docente le intere vacanze estive coincidano con il periodo
del congedo di maternità, non si considerano computate sei, bensì quattro
settimane di tale congedo. *
1. Der Kanton sorgt für ein Grundangebot im Bereich der Weiterbildung der Volksschullehrpersonen.
1a Lehrpersonen kantonaler Schulen haben nach langjähriger Berufstätigkeit Anspruch auf eine Intensivweiterbildung. Der Regierungsrat regelt das Weitere.
2. Das Departement regelt Art, Umfang und Finanzierung des Grundangebots.
3. Die Gemeinde sorgt für die individuelle Weiterbildung der Lehrpersonen und entrichtet Beiträge daran. Die Schulleitung kann für einzelne oder alle Lehrpersonen Weiterbildung anordnen.
Valutazione e promozione dei docenti
1 I docenti vengono valutati nella loro attività. Essi collaborano a questa
valutazione.
2 Essi valutano inoltre regolarmente la propria attività.
3 Il Consiglio di Stato emana un'ordinanza per la valutazione e la promozione
dei docenti. In particolare, regola le istanze di valutazione e le loro
competenze, i criteri di valutazione nonché la tempistica.
13
IV B/1/3
*Retribuzioni*
1 Il Landrat disciplina le retribuzioni degli insegnanti tramite ordinanza¹¹).
2 Sull'inquadramento individuale nonché sugli adeguamenti retributivi decide, per la scuola elementare, la competente autorità comunale, mentre per gli altri insegnanti decide l'istanza di nomina.
1. Eine von den Lehrpersonen gewählte Vertretung, die Hauptschulleitung sowie im Bedarfsfall eine oder mehrere Schulleitungen wohnen den Sitzungen der Bildungskommission mit beratender Stimme bei.
2. Die Lehrpersonenvertretung hat bei der Beratung und Abstimmung über Fragen, die das persönliche Interesse aller oder einzelner Lehrpersonen betreffen, in den Ausstand zu treten, nachdem ihr vorher Gelegenheit geboten wurde, sich zu äussern. Für die Haupt- und Schulleitungsvertretung gilt die Ausstandspflicht bei Fragen, die ihr persönliches Interesse betreffen.
3. Die Vertretung der Lehrpersonen, der Haupt- und Schulleitung sind im Sinne des Gemeindegesetzes[[13]](#paragraphtext_content_fn_909775_2_13_c) bzw. des kommunalen Personalrechts zur Verschwiegenheit verpflichtet.
* Organizzazione Professionale Cantonale degli Insegnanti
1 L'Organizzazione Professionale Cantonale degli Insegnanti riceve dal Cantone,
per il suo impegno nella promozione della formazione continua, nella trattazione di
questioni scolastiche generali e nella formulazione di pareri su proposte
delle autorità cantonali, un'indennità annuale.
6. Autorità
Consiglio di Governo
**1** Il Consiglio di Governo esercita l'alta vigilanza sull'intero sistema scolastico e di formazione. Emana i regolamenti di sua competenza ai sensi della presente legge e provvede alle elezioni ad esso assegnate.
11) RS II C/1/1
12) RS II E/2 o II A/6/1
14
* Dipartimento IV B/1/3
1 Il Dipartimento competente per il settore dell'istruzione dirige e supervi-
siona l'intero sistema scolastico ed educativo del Cantone.
2 Nell'ambito dello sviluppo e dell'assicurazione della qualità, provvede a
regolari valutazioni di tutte le scuole del livello della scuola dell'obbligo e allo
sviluppo scolastico e all'accompagnamento di progetti di sviluppo. Può offrire
o mediare consulenza per singoli casi o per esigenze specifiche.
3 Gestisce un servizio specializzato di pedagogia speciale. Questo decide in
merito a misure pedagogiche speciali rafforzate.
4 Gestisce un servizio di accertamento per la determinazione del fabbisogno
individuale in caso di misure pedagogiche speciali rafforzate.
1. Der Gemeinderat trägt die Verantwortung für die Qualität der Schule, beschliesst auf Antrag der Hauptschulleitung das Schulbudget und wählt die Mitglieder der Bildungskommission. Er ist Anstellungsinstanz der Hauptschulleitung.
2. Ein zuständiges Mitglied wird als Bildungskommissionspräsidentin oder Bildungskommissionspräsident bestimmt, welche oder welcher sich regelmässig mit dem Departement austauscht.
1. Die Bildungskommission ist dem Gemeinderat zugeordnet und zuständig für die strategische Führung der Schule in der Gemeinde. Sie berät den Gemeinderat und die Hauptschulleitung und erfüllt die ihr durch dieses Gesetz und seine kantonalen und kommunalen Ausführungsbestimmungen übertragenen Aufgaben.
2. Sie kann bestimmte Aufgaben anderen Kommissionen oder einer Verwaltungseinheit zuweisen. Entscheidbefugnisse können nur dann delegiert werden, wenn dies vom kantonalen Recht ausdrücklich vorgesehen ist und von der Gemeindeordnung nicht ausgeschlossen wird.
3. Bei kantonalen Schulen sowie Privatschulen mit öffentlicher Aufgabenerfüllung (Art. 8) tritt die in den entsprechenden Spezialvorschriften bestimmte Behörde an die Stelle der Bildungskommission.
1. Jede Gemeinde setzt eine Hauptschulleitung ein. Sie erfüllt die ihr durch dieses Gesetz und seine kantonalen und kommunalen Ausführungsbestimmungen übertragenen Aufgaben.
2. Die Hauptschulleitung ist zuständig für die Entwicklung und Sicherung der Schul- und Unterrichtsqualität in der Gemeinde. Sie nimmt die personelle Führung der Schulleitungen wahr und ist die Anstellungsinstanz für die Lehrpersonen.
3. Die individuelle Lohneinreihung sowie die weiteren Anstellungsbedingungen richten sich nach dem Personalrecht für die Gemeindeangestellten.
1. Jede Gemeinde setzt Schulleitungen ein.
2. Die Schulleitung ist zuständig für die pädagogische und unmittelbare personelle Führung der Lehrpersonen, das Qualitätsmanagement, die interne Evaluation, die schulinterne Weiterbildung sowie die Organisation des Schulbetriebs.
3. Die Funktion einer Schulleiterin oder eines Schulleiters wird im Hauptamt ausgeübt. Der Regierungsrat regelt das Weitere, namentlich die Mindestanforderungen an die Ausbildung auf Stufe Verordnung.
4. Die individuelle Lohneinreihung sowie die weiteren Anstellungsbedingungen richten sich nach dem Personalrecht für die Gemeindeangestellten.
Gestione e pubblicazione di mezzi didattici
¹ La gestione dei mezzi didattici è determinata dal Consiglio di Stato.
² Essa è competente per l'acquisto, la conservazione e la distribuzione di mezzi didattici e di sussidi didattici, nonché per i compiti ad essi correlati.
³ Il Cantone può gestire una casa editrice di mezzi didattici.
Anno scolastico
¹ L'anno scolastico dura amministrativamente dal 1° agosto al 31 luglio. Esso è suddiviso in due semestri: 1° agosto al 31 gennaio e 1° febbraio al 31 luglio.
² L'insegnamento inizia a metà agosto. Il momento esatto è stabilito dal Dipartimento.
³ La durata annuale dell'insegnamento è di 39 settimane. Il Dipartimento stabilisce le date delle vacanze e dei giorni ponte.
* Orario delle lezioni degli allievi in generale
1 L'insegnamento nelle scuole pubbliche si estende dal lunedì al venerdì, alla
scuola dell'infanzia e alla scuola primaria in orario continuato. Il mercoledì
pomeriggio è libero da lezioni alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria.
Alla scuola secondaria di I grado il mercoledì pomeriggio è di regola libero
da lezioni; in caso contrario, è sostituito da un altro pomeriggio libero.
* Mancanza a scuola
1 Se gli allievi si assentano dalla scuola senza giustificazione e senza valido
motivo, i genitori o chi ne fa le veci devono essere informati. In caso di
ripetute assenze ingiustificate, la direzione scolastica adotta misure adeguate
e può avviare sanzioni nei confronti dei genitori o di chi ne fa le veci.
2 I comuni emanano un regolamento sulle assenze e possono prevedere
la sanzione dei genitori o di chi ne fa le veci con una multa. Il Consiglio di
Stato disciplina a grandi linee le possibili motivazioni di congedo e dispensa.
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IV B/1/3
1. Die Jahresarbeitszeit der Lehrpersonen setzt sich aus der jährlichen (Art. 91 Abs. 3) und der wöchentlichen Unterrichtszeit, der angeordneten Weiterbildung (Art. 72) sowie der unterrichtsfreien Arbeitszeit zusammen. Die Jahresarbeitszeit wird im Berufsauftrag gemäss Artikel 61 geregelt.
2. Lehrpersonen haben bei gleicher Besoldung Anspruch auf eine Altersentlastung. Der Landrat regelt das Weitere.
3-4 ...
Orario delle lezioni
1 L'orario delle lezioni regola la distribuzione giornaliera delle lezioni setti-
manali degli allievi, nonché le lezioni e il tempo di presenza dei docenti.
2 L'insegnamento della religione impartito dalle Chiese nazionali riconosciute
deve essere, per quanto possibile, integrato nell'orario delle lezioni.
Piano di studio
1 Gli obiettivi e i contenuti dell’insegnamento e delle materie d’insegnamento, nonché le tabelle orarie delle lezioni, sono definiti per le scuole pubbliche nei piani di studio emanati dal Consiglio di Stato.
Assegnazione delle classi o delle materie
1 La Direzione della scuola assegna le classi o le materie dopo aver con-
sultato i docenti. Si tiene conto della formazione dei docenti.
2 Ad ogni classe viene assegnato un docente titolare.
* Materiali didattici
1 I materiali didattici utilizzati per la conduzione delle lezioni della scuola popolare pubblica sono approvati dal Dipartimento, previo parere delle insegnanti e degli insegnanti.
* Biblioteche scolastiche
1 I comuni gestiscono le biblioteche scolastiche.
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IV B/1/3
Progetti di sviluppo scolastico
1 Per sperimentare nuove forme di insegnamento e apprendimento, nuove materie di insegnamento nonché
per acquisire basi decisionali per lo sviluppo scolastico,
possono essere attuati progetti a tempo determinato, a condizione che agli
studenti e ai genitori non vengano imposti nuovi obblighi sostanziali, che i loro
diritti rimangano essenzialmente inalterati e che il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento ordinari sia garantito, e che
un eventuale maggiore impegno degli insegnanti si mantenga entro limiti
ragionevoli.
2 I progetti di sviluppo scolastico che mirano a modifiche del piano di studi o
di disposizioni del diritto cantonale di rango regolamentare necessitano
dell'autorizzazione del Dipartimento. *
3 Se i progetti mirano ad adeguamenti del diritto cantonale di rango legislativo,
è il Consiglio di Stato a essere competente per l'autorizzazione. *
* Assicurazione responsabilità civile
1 I Comuni assicurano le loro scuole contro le conseguenze di pretese di responsabilità civile.
* **Trasferimento da scuola a scuola**
1. Gli allievi che cambiano il luogo del loro domicilio o della loro dimora per
più di quattordici giorni devono essere immediatamente segnalati per l'ammissione alla scuola dalla direzione scolastica per iscritto all'autorità competente del nuovo luogo di domicilio o di dimora.
* **Messa a disposizione gratuita di aule scolastiche**
1. I Comuni sono tenuti a mettere gratuitamente a disposizione le proprie aule e strutture scolastiche per le manifestazioni di perfezionamento professionale del Dipartimento, per lo svolgimento dell’insegnamento religioso delle Chiese cantonali nonché per lo svolgimento di corsi di lingua e cultura materna per gli allievi soggetti all'obbligo scolastico, nella misura in cui i locali non siano necessari per il regolare funzionamento scolastico.
1. Der Landrat regelt durch Verordnung[[14]](#paragraphtext_content_fn_909817_2_14_c) die organisatorischen Grundzüge des Volksschulbetriebs.
Finanziamento della scuola elementare
1 I comuni sopportano, con riserva dei capoversi seguenti, i costi della scuola elementare.
2 Il Cantone sopporta i costi dell'istruzione speciale conformemente all'articolo 25 e i costi delle scuole cantonali, sempre che la legge non disponga diversamente.
3
Art. 105a-112
10. Disposizioni in materia di protezione giuridica, transitorie e finali
1. Jeder Person steht das Recht zu, Tatsachen aus der Führung und Verwaltung des Trägers einer öffentlichen Schule anzuzeigen, die eine Überprüfung oder ein Einschreiten der Aufsichtsbehörde erfordern. Die Behandlung der Anzeige richtet sich nach dem Gemeindegesetz bzw. dem Verwaltungsrechtspflegegesetz[[15]](#paragraphtext_content_fn_909823_2_15_c).
2. Die vermögensrechtliche Verantwortlichkeit der Organe und Amtsträger des Bildungswesens richtet sich nach dem Staatshaftungsgesetz[[16]](#paragraphtext_content_fn_909824_2_16_c).
1. Gegen Verfügungen von untergeordneten Schulorganen kann bei der Hauptschulleitung Beschwerde erhoben werden.
1a Gegen Verfügungen der Hauptschulleitung kann beim Gemeinderat Beschwerde erhoben werden.
2. Gegen Verfügungen der Schulleitungen kantonaler Schulen und Beschwerdeentscheide der Hauptschulleitung oder des Gemeinderates kann beim Departement Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerdeentscheide des Departements unterliegen der Beschwerde an das Verwaltungsgericht.
3. Gegen Verfügungen des Departements kann beim Regierungsrat und gegen dessen Beschwerdeentscheide beim Verwaltungsgericht Beschwerde erhoben werden.
4. ...
5. Die Beschwerdefrist beträgt unter Vorbehalt der nachfolgenden Ausnahmen 30 Tage; in Promotions- und Prüfungsangelegenheiten sowie bei allen übrigen Entscheiden betreffend den Zugang zu oder den Verbleib in Bildungsgängen beträgt sie zehn Tage. In solchen Fällen finden die Vorschriften zum Stillstand der Fristen keine Anwendung.
Scuole private
1 Le scuole private esistenti si considerano autorizzate alle attuali condizioni.
2 Il Gran Consiglio, nell'ambito della sua competenza regolamentare ai sensi dell'articolo 104, determina a quali scuole private viene attribuita la garanzia di una determinata offerta formativa o viene riconosciuto il carattere di scuola pubblica (art. 8). *
3 Il Consiglio di Stato delibera mandati di prestazione per queste scuole. *
1 Abrogazione del diritto previgente
Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati la legge del 1° maggio 1983 sull'istruzione (Legge scolastica) e la legge del 6 maggio 1984 sugli asili infantili.
Modifica del diritto vigente
1 Con l'entrata in vigore della presente legge sono modificate le seguenti leggi:16)
Disposizione transitoria relativa alla modifica del 3 maggio 2009
**1.** Lo spostamento della data di riferimento alla data di cui all'articolo 43 capoverso 1 avviene, per un periodo di tre anni, con una progressione di un mese per anno scolastico. Il Consiglio di Stato stabilisce l'inizio dello spostamento non appena il Concordato Harmos sarà entrato in vigore.17)
* Disposizione transitoria relativa alla modifica del 4 maggio 2025
1 Ad eccezione del presente articolo e dell'articolo 114 capoverso 5, le modifiche del 4 maggio 2025 diventano giuridicamente efficaci soltanto a decorrere dal 1° agosto 2026.
1. Dieses Gesetz tritt auf den 1. August 2002 in Kraft.