Kanton Glarus
Indice delle disposizioni (17)
Testo normativo (17 Articoli)
Scopo
1 La convenzione disciplina il riconoscimento dei titoli di studio cantonali,
la tenuta di un elenco dei docenti privi di abilitazione all’insegnamento
nonché di un registro delle professioni sanitarie. *
2 In applicazione del diritto nazionale e internazionale, essa disciplina il
riconoscimento dei titoli di studio esteri nonché l’attuazione dell’obbligo
di notifica dei fornitori di servizi. *
3 Essa promuove il libero accesso alle scuole di formazione continua e all’e-
sercizio della professione. Contribuisce a garantire la qualità delle forma-
zioni per tutta la Svizzera.
4 Essa costituisce la base per le convenzioni tra la Confederazione e i Can-
toni secondo l’articolo 16 capoverso 2 della legge federale sulle scuole
universitarie professionali. *
1
| | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | a. **\*** | ... | | | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | Diplomierte Logopädin und diplomierter Logopäde (EDK) | | |
| | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | c. **\*** | ... | | | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d. **\*** | Master of Science FH in Ergotherapie | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d1. **\*** | Master of Science FH in Ernährung und Diätetik | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | e. **\*** | Master of Science FH in Hebamme | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | f. **\*** | Master of Science FH in Physiotherapie | | |
| | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | g. **\*** | ... | | | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | h. | Aktivierungsfachfrau und Aktivierungsfachmann HF | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | i. | Biomedizinische Analytikerin und biomedizinischer Analytiker HF | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | i1. **\*** | Bachelor of Science in Biomedizinischer Labordiagnostik | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | j. | Dentalhygienikerin und Deantalhygieniker HF | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | k. | Drogistin und Drogist HF | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | l. **\*** | Radiologiefachfrau und Radiologiefachmann HF | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | l1. **\*** | Bachelor of Science in Medizinisch-technischer Radiologie | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | m. | Fachfrau und Fachmann Operationstechnik HF | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | n. | Orthoptistin und Orthoptist HF | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | o. | Podologin und Podologe HF | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | p. | Rettungssanitäterin und Rettungssanitäter HF | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | q. | Medizinische Masseurin und medizinischer Masseur mit eidg. Fachausweis | | |
| | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | r. **\*** | ... | | | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | s. **\*** | Master of Science FH in Pflege / Master of Science in Nursing | | |
| | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | t. **\*** | ... | | | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | u. **\*** | Naturheilpraktikerin und Naturheilpraktiker mit eidgenössischem Diplom | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | v. **\*** | Augenoptikerin und Augenoptiker EFZ mit kantonaler Berufsausübungsbewilligung | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | w. **\*** | Podologin und Podologe EFZ mit kantonaler Berufsausübungsbewilligung | | |
Ambito di applicazione
1 Il presente accordo si applica a tutte le formazioni e professioni la cui regolamentazione rientra nella competenza dei Cantoni.
2
Collaborazione con la Confederazione
1 Nei settori in cui sono competenti sia la Confederazione sia i Cantoni,
si devono perseguire soluzioni comuni.
2 La collaborazione con la Confederazione avviene in particolare nei set-
tori: *
a. riconoscimento della maturità (titolo di accesso generale alle università),
b. riconoscimento della maturità professionale in particolare e della
qualificazione per l’ammissione alle scuole universitarie professionali
in generale,
c. riconoscimento dei diplomi d’insegnamento per le scuole professionali,
d. definizione dei principi per l’offerta di cicli di studio con diploma
nel settore delle scuole universitarie professionali e
e. diritto di consultazione e di partecipazione dei Cantoni nelle que-
stioni internazionali.
3 La competenza per la stipula di accordi ai sensi dell’articolo 1 capoverso
4 spetta all’Assemblea plenaria della Conferenza dei direttori cantonali della
pubblica educazione (CDPE). Nel settore delle professioni sanitarie, la Confe-
renza dei direttori cantonali della sanità (CDS) è coinvolta nelle trattative per
la stipula di un accordo. *
SBE V/7 408
1
IV B/1/12/12
Autorità di riconoscimento
1 L’autorità di riconoscimento è la CDPE. La CDS riconosce i titoli di studio
nel suo ambito di competenza, a meno che non sia competente la Confedera-
zione.
2 Ogni Cantone che aderisce alla convenzione ha un voto. Gli altri Cantoni
hanno voto consultivo.
Vollzug der Vereinbarung
1 La CUSC attua la Convenzione.
2 Essa collabora con la Confederazione e con la Conferenza svizzera dei rettori delle università per tutte le questioni concernenti i titoli accademici universitari. *
3 La CDS attua la Convenzione nel proprio settore di competenza. Essa può trasferire l’attuazione a terzi; in ogni caso, la vigilanza rimane di sua competenza. *
Regolamenti di riconoscimento
1 I regolamenti di riconoscimento stabiliscono, in particolare, per i singoli titoli di studio o
per gruppi di titoli di studio affini
a.
b.
C.
d.
i presupposti per il riconoscimento (art. 7);
la procedura di riconoscimento;
i presupposti per il riconoscimento dei titoli di studio esteri e
la procedura relativa all'obbligo di notifica e alla verifica delle
qualifiche professionali dei fornitori di servizi.
2 L'autorità di riconoscimento emana il regolamento di riconoscimento dopo aver consultato le organizzazioni professionali e le associazioni professionali direttamente interessate. In caso di delega dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3, spetta a essa l'approvazione del regolamento di riconoscimento.
3 Il regolamento di riconoscimento, ovvero la sua approvazione, richiede il consenso dei due terzi dei membri con diritto di voto dell'autorità di riconoscimento competente.
Anerkennungsvoraussetzungen
1 Le condizioni di riconoscimento indicano i requisiti minimi a cui deve
corrispondere un titolo di formazione. A tal fine vanno opportunamente
considerati gli standard formativi e professionali svizzeri ed eventualmente
i requisiti internazionali.
2 Vanno obbligatoriamente definiti i seguenti requisiti
a. la qualificazione attestata dal titolo e
b. la procedura di esame per tale qualificazione.
2
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3 Possono essere definiti ulteriori requisiti, quali
a. la durata della formazione,
b. i requisiti di ammissione alla formazione,
c. le materie di insegnamento e
d. la qualificazione del personale docente.
Effetti del riconoscimento
1 Il riconoscimento attesta che il titolo di formazione professionale corrisponde ai requisiti stabiliti nel presente accordo e nel relativo regolamento di riconoscimento.
2 I Cantoni contraenti accordano ai titolari di un titolo di formazione professionale riconosciuto il medesimo accesso alle professioni regolamentate dai Cantoni che agli appartenenti al proprio Cantone in possesso di un diploma equivalente.
3 I Cantoni contraenti ammettono i titolari di un titolo di formazione professionale riconosciuto alle scuole di perfezionamento alle medesime condizioni degli appartenenti al proprio Cantone in possesso di un diploma equivalente. Restano riservate la capacità di accoglienza delle scuole e le adeguate compensazioni finanziarie.
4 I titolari di un titolo di formazione professionale riconosciuto sono autorizzati a portare un corrispondente titolo protetto, purché il regolamento di riconoscimento lo preveda espressamente.
Documentazione, Pubblicazione
1 La CSDM tiene una documentazione sui titoli di formazione riconosciuti.
2 I Cantoni aderenti si impegnano a pubblicare i regolamenti di riconoscimento
negli organi ufficiali di pubblicazione.
* Tutela giurisdizionale
1 Sull’impugnazione di regolamenti e decisioni delle autorità di ricono-
scimento da parte di un Cantone e su altre controversie tra i Cantoni decide,
su ricorso, il Tribunale federale conformemente all’articolo 120 della legge
sul Tribunale federale.
2 Contro le decisioni delle autorità di riconoscimento e contro le decisioni
concernenti gli emolumenti giusta l’articolo 12b capoverso 8, i privati interes-
sati possono interporre ricorso scritto e motivato, entro 30 giorni dalla no-
tifica, dinanzi a una commissione di ricorso designata dal Comitato della
Conferenza competente. Le disposizioni della legge sul Tribunale ammini-
strativo sono applicabili per analogia. Le decisioni della commissione di ri-
corso possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi al Tribunale fe-
derale, dalle autorità di riconoscimento e dai privati interessati, fondandosi
sugli articoli 82 segg. della legge sul Tribunale federale. *
3
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3 Il Comitato della Conferenza competente disciplina la composizione e
l’organizzazione della commissione di ricorso in un regolamento.
Strafbestimmung
1 Chi porta un titolo protetto ai sensi dell’articolo 8 capoverso 4 senza disporre di un titolo di studio riconosciuto, o chi usa un titolo che dà l’impressione di aver conseguito un titolo di studio riconosciuto, è punito con la detenzione o con la multa. La negligenza è punibile. L’esercizio dell’azione penale spetta ai Cantoni.
*Costi e Tasse*
1 I costi derivanti dal presente accordo sono a carico dei Cantoni aderenti, fatti salvi i capoversi 2, 3 e 4, in base al numero di abitanti.
2 Per il rilascio di attestati sul riconoscimento successivo a livello svizzero di un diploma cantonale e di attestati in relazione all'obbligo di notifica dei fornitori di servizi, nonché per la registrazione dei dati necessari ai sensi dell'articolo 12b capoverso 5 e per il rilascio di informazioni dal Registro delle professioni sanitarie ai sensi dell'articolo 12b capoverso 8, possono essere riscosse tasse da un minimo di 100 franchi a un massimo di 1000 franchi.
3 Per le decisioni e le decisioni su ricorso concernenti
a. il riconoscimento successivo a livello svizzero di un diploma cantonale,
b. il riconoscimento di titoli di formazione esteri,
c. l'obbligo di notifica per i fornitori di servizi e
d. la verifica delle qualifiche professionali dei fornitori di servizi
possono essere riscosse tasse da un minimo di 100 franchi a un massimo di 3000 franchi.
4 Il Consiglio direttivo della rispettiva Conferenza stabilisce le singole tasse in un regolamento sulle tasse. Esse sono commisurate al tempo e al lavoro effettivo impiegati, nonché all'interesse pubblico nella rispettiva attività.
* Lista sulle persone insegnanti senza abilitazione all’insegnamento
1 La CDPE tiene una lista sulle persone insegnanti alle quali, nel quadro
di una decisione cantonale, è stata revocata l’abilitazione all’insegnamento
o l’autorizzazione all’esercizio della professione. I Cantoni sono tenuti a
comunicare i dati personali secondo il capoverso 2 al Segretariato
generale della CDPE dopo il passaggio in giudicato della decisione
corrispondente.
4
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2 La lista contiene il nome della persona insegnante, la data del diploma o
dell’autorizzazione all’esercizio della professione, la data del provvedimento
di revoca, l’autorità di revoca e la durata della revoca, eventualmente la
data della revoca del diploma di insegnamento. Le autorità cantonali e
comunali nel settore dell’educazione ricevono informazioni su una
eventuale iscrizione, previa richiesta scritta, se dimostrano un interesse
legittimo e se la richiesta si riferisce a una persona specifica.
3 Le persone insegnanti interessate vengono informate dell’iscrizione e
della cancellazione dell’iscrizione. Il diritto di consultazione della persona
insegnante interessata è garantito in ogni momento.
4 L’iscrizione viene cancellata dopo la scadenza della durata della revoca,
in caso di nuova concessione dell’abilitazione all’insegnamento o dopo il
compimento del 70° anno di età.
5 Le persone insegnanti interessate possono ricorrere contro l’iscrizione
nella lista entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di iscrizione
presso la Commissione di ricorso ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2,
per iscritto e motivatamente.
6 Per il resto trovano applicazione per analogia i principi del diritto in
materia di protezione dei dati del Cantone di Berna.
1. Die GDK führt ein Register über die Inhaberinnen und Inhaber von inländischen, im Anhang zu dieser Vereinbarung aufgeführten nichtuniversitären Ausbildungsabschlüssen in Gesundheitsberufen sowie die Inhaberinnen und Inhaber entsprechender als gleichwertig anerkannter ausländischer Ausbildungsabschlüsse. Das Register erfasst ausserdem Personen, die sich nach dem BGMD gemeldet haben und über den Abschluss in einem Beruf gemäss Anhang verfügen.
2. Die GDK kann die Führung des Registers an Dritte delegieren.
3. Der Vorstand der GDK passt den Anhang jeweils dem neuesten Stand an.
4. Das Register dient dem Schutz und der Information von Patientinnen und Patienten, der Information von in- und ausländischen Stellen, der Qualitätssicherung sowie zu statistischen Zwecken. Es dient ausserdem der Vereinfachung der für die Erteilung der Berufsausübungsbewilligungen notwendigen Abläufe.
5. Das Register enthält die Daten, die zur Erreichung des Zwecks nach Absatz 4 benötigt werden. Dazu gehören auch die in Absatz 7 Satz 2 genannten besonders schützenswerte Personendaten. Im Register wird ebenfalls die Versichertennummer gemäss Artikel 50e Absatz 3 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung zur eindeutigen Identifizierung der im Register aufgeführten Personen sowie der Aktualisierung der Personendaten systematisch verwendet. Der Vorstand der GDK erlässt nähere Bestimmungen.
6. Die für die Erteilung von inländischen und die für die Anerkennung von ausländischen Ausbildungsabschlüssen zuständigen Stellen teilen der registerführenden Stelle unverzüglich jeden erteilten bzw. anerkannten Ausbildungsabschluss mit. Die zuständigen kantonalen Behörden teilen der registerführenden Stelle unverzüglich die Erteilung, die Verweigerung, den Entzug und jede Änderung der Bewilligung zur Berufsausübung, namentlich jede Einschränkung der Berufsausübung, jede andere aufsichtsrechtliche Massnahme sowie die Personen mit, die sich nach dem BGMD gemeldet haben und ihre Tätigkeit ausüben dürfen. Die in Absatz 1 genannten Personen liefern der registerführenden Stelle alle im Sinne des Absatzes 5 erforderlichen Daten, soweit sie über diese verfügen und nicht andere Stellen zur Datenlieferung verpflichtet sind.
7. Die im Register enthaltenen Daten werden durch ein Abrufverfahren bekannt gegeben. Gründe für den Entzug beziehungsweise die Verweigerung der Berufsausübungsbewilligungen sowie Daten zu aufgehobenen Einschränkungen und zu anderen aufsichtsrechtlichen Massnahmen stehen nur den für die Erteilung von Berufsausübungsbewilligungen sowie den für die Aufsicht zuständigen Behörden zur Verfügung. Die Versichertennummer steht nur der registerführenden Stelle sowie den für die Erteilung von Berufsausübungsbewilligungen zuständigen Behörden zur Verfügung. Alle anderen Daten sind öffentlich zugänglich.
8. Für die Erfassung der nach Absatz 5 notwendigen Daten werden bei den in Absatz 1 genannten Personen, für die Erteilung von Auskünften an Private und ausserkantonale Stellen von den Auskunftsersuchenden Gebühren gemäss Artikel 12 erhoben.
9. Alle Einträge zu einer Person werden aus dem Register entfernt, sobald eine Behörde deren Ableben meldet. Die Daten können danach in anonymisierter Form für statistische Zwecke verwendet werden. Der Eintrag von Verwarnungen, Verweisen und Bussen wird fünf Jahre nach ihrer Anordnung, der Eintrag von Einschränkungen der Bewilligung fünf Jahre nach deren Aufhebung entfernt. Beim Eintrag eines befristeten Berufsausübungsverbotes wird zehn Jahre nach seiner Aufhebung im Register der Vermerk „gelöscht“ angebracht.
10. Das Einsichtsrecht der betroffenen Gesundheitsfachpersonen ist jederzeit gewährleistet
11. Im Übrigen finden die Grundsätze des Datenschutzrechtes des Kantons Bern sinngemäss Anwendung.
Adesione, Disdetta
1 L'adesione a questo Accordo è dichiarata alla Direzione della Conferenza
svizzera dei direttori cantonali dell'educazione. Quest'ultima comunica la
dichiarazione di adesione al Consiglio federale.
2 L'Accordo può essere disdetto per la fine di un anno civile, con
preavviso di tre anni.
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1. Der Vorstand der EDK setzt die Vereinbarung in Kraft, wenn ihr mindestens 17 Kantone beigetreten sind und wenn sie vom Bund genehmigt worden ist.