Kanton Glarus (BEV)
Indice delle disposizioni (7)
Testo normativo (7 Articoli)
Scopo
1 La convenzione ha lo scopo di sostenere finanziariamente le parrocchie cattoliche romane dei Cantoni Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo, Glarona e Grigioni, al fine di permettere ai giovani professionisti un inserimento accompagnato nella pratica professionale della Diocesi di Coira.
Cofinanziamento delle Spese
1 Nel Vescovado di Coira, possono essere cofinanziate le seguenti spese per l'introduzione professionale
a.
Diplomati dell'Istituto di Pedagogia Religiosa (RPI) nel corso di studi di specializzazione
massimo 20 percento del salario;
b.
Partecipanti all'introduzione professionale del Vescovado di Coira
massimo 20 percento del salario;
c.
Persone provenienti da un altro contesto culturale che necessitano di essere introdotte nelle condizioni ecclesiastiche
massimo 20 percento del salario;
d.
Diplomati del corso di studi duale per operatori pastorali
massimo 20 percento del salario;
e.
Accompagnatori dei neoassunti: contributo ai costi di formazione.
2 Il cofinanziamento avviene su richiesta di una comunità parrocchiale, che deve soddisfare le seguenti condizioni
a.
Creazione della posizione di introduzione pratica;
b.
Messa a disposizione dei necessari carichi di lavoro per l'accompagnamento e la supervisione dei neoassunti.
3 La determinazione annuale dell'effettivo importo del contributo spetta alla Commissione direttiva. Essa si basa anche sui fondi disponibili nel quadro del preventivo.
SBE 2025 28
1
IV A/22/1
Finanziamento dell’introduzione professionale
1 I mezzi per il cofinanziamento dell’introduzione professionale sono messi
a disposizione tramite
a. contributi della Diocesi di 100 000 franchi annui;
b. contributi delle Chiese nazionali di 50 centesimi annui per membro
secondo il numero dei loro membri (sulla base del rilevamento an-
nuale della Conferenza centrale cattolica romana [RKZ]);
c. donazioni di terzi.
2 Il pagamento avviene per metà a fine maggio e per metà a fine novembre.
Commissione Direttiva
1 L'amministrazione spetta a una Commissione Direttiva. Essa è composta da una
rappresentanza per ciascuno degli enti ecclesiastici cantonali partecipanti all'accordo
e da due rappresentanze designate dalla Diocesi di Coira in collaborazione con le
tre regioni diocesane. La durata del mandato è di quattro anni; i membri supplenti
per i membri uscenti subentrano per il periodo di mandato in corso.
2 Le rappresentanze degli enti ecclesiastici cantonali partecipanti all'accordo
dispongono complessivamente di una forza di voto del 50 percento, suddivisa in
parti uguali tra gli enti. Le due rappresentanze della Diocesi di Coira dispongono di
una forza di voto del 25 percento ciascuna. È richiesta la maggioranza dei voti per
deliberare fondi per il cofinanziamento dell'introduzione professionale. Per il resto,
la Commissione Direttiva si costituisce autonomamente.
3 Essa determina, in collaborazione con la Diocesi di Coira, le parrocchie di
formazione.
4 Essa provvede all'incasso dei contributi, si adopera per ottenere donazioni da
terzi e stabilisce i contributi da erogare.
5 Essa può incaricare un segretariato per la riscossione dei contributi, l'elaborazione
delle domande, l'erogazione dei contributi per le prestazioni, l'amministrazione e
la contabilità.
6 La Commissione Direttiva opera in linea di principio a titolo onorifico. Le spese
documentate vengono rimborsate.
Preventivo e Conto Annuale
1 La Commissione direttiva allestisce annualmente un preventivo, un con-
to annuale e un rapporto di attività per la Conferenza di Biberbrugg. I
rappresentanti degli enti ecclesiastici cantonali partecipanti all’accordo
sono responsabili per l’emanazione o l’approvazione rispettiva.
2 Il conto annuale viene verificato dalla Commissione Finanziaria della
Diocesi di Coira.
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Risoluzione delle controversie
**IV A/22/1**
1 Le divergenze che non possono essere risolte direttamente in via consensuale
tra la Commissione Direttiva e la Parrocchia richiedente, nonché tutte le
ulteriori controversie derivanti dal presente accordo, sono decise in via
definitiva da un tribunale arbitrale.
2 Il tribunale arbitrale è composto da tre arbitri. Un arbitro è nominato
rispettivamente dagli enti ecclesiastici cantonali partecipanti all'accordo
e dalla Diocesi di Coira. I due arbitri nominati si accordano su un terzo
arbitro che presiederà. A lui spetta il voto decisivo in caso di parità.
3 La sede dell'arbitrato è Coira.
4 La lingua del procedimento è il tedesco.
5 Il diritto applicabile alla fattispecie è il diritto civile svizzero.
Inkrafttreten und Kündigung der Vereinbarung
Entrata in vigore e risoluzione dell'Accordo
1 Il presente Accordo entra in vigore il 1° luglio 2025, previa approvazione
da parte della Diocesi di Coira e adesione di almeno due enti ecclesiastici
cantonali che rappresentino almeno 120.000 cattolici e cattoliche. La Com-
missione direttiva disciplina le disposizioni transitorie.
2 Il presente Accordo può essere risolto da ciascuna Parte contraente con un
preavviso di dodici mesi, con effetto per la fine dell'anno.
3 In caso di recesso di una Parte contraente, i contributi per l'anno di recesso
rimangono dovuti. La Parte recedente non ha diritto al patrimonio.
4 Le restanti Parti contraenti decidono se, in caso di risoluzione, l'Accordo
decada o venga adeguato di conseguenza.