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IV-A.21.2 CH-GL

Kanton Glarus

37 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Glarona
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Indice delle disposizioni (37)

Testo normativo (37 Articoli)

Kanton Glarus

Convocazione

1 La Sinodo si riunisce ordinariamente una volta all'anno. La convocazione avviene per opera del Presidente o della Presidente della Sinodo in accordo con il Consiglio ecclesiastico cantonale.

2 Sinodi straordinarie e sinodi di dialogo possono essere convocate su decisione della Sinodo, del Bureau, del Consiglio ecclesiastico cantonale, su richiesta scritta di almeno un quinto dei membri della Sinodo o di due autorità ecclesiastiche locali.

3 La convocazione di una Sinodo deve avvenire, unitamente al regolamento interno, almeno dieci giorni prima della seduta.

4 Le Sinodi ordinarie iniziano con una funzione religiosa.

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Momento e Luogo delle Sessioni

1. Il momento e il luogo delle sinodi sono stabiliti dall'Ufficio della Sinodo in accordo con il Consiglio cantonale ecclesiastico.

2. Le sinodi ordinarie hanno luogo nella Sala del Gran Consiglio a Glarus.

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Costituzione

1 La prima Sinodo di una nuova legislatura è aperta dal Decano o dalla Decana e presieduta fino all'elezione del Presidente o della Presidente.

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Voto, Insediamento

1. Dopo gli affari costitutivi, i membri del Sinodo prestano il giuramento di ufficio. Questo viene prestato anche dai Sinodali che vengono eletti durante un periodo di mandato, ciascuno alla successiva ordinaria sessione del Sinodo.

SBE VI/2 160 1

IV A/21/2

2. I membri del Consiglio cantonale della Chiesa e dell'Ufficio del Sinodo, dopo la loro elezione, vengono insediati nel loro ufficio e presi in servizio con un atto liturgico dal Presidente o dalla Presidente del Sinodo, rispettivamente dal Decano o dalla Decana. Le discussioni del Sinodo vengono interrotte a tal fine.

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Validità delle Deliberazioni

1 Viene accertata la presenza.

2 La Sinodo è valida per deliberare se è presente la maggioranza assoluta dei membri.

3 I membri della Sinodo sono tenuti a partecipare a tutte le sedute della Sinodo. Le giustificazioni devono essere comunicate per iscritto alla Presidenza prima della seduta.

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Oeffentlichkeit

¹ Le deliberazioni del Sinodo sono di regola pubbliche.

² Per importanti ragioni il Sinodo può deliberare a porte chiuse. La decisione in merito deve essere presa a esclusione della pubblicità.

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Situazioni straordinarie

1. In situazioni straordinarie decide l'Ufficio del Sinodo come essa debba

essere svolta. Esso può in particolare ordinare votazioni o elezioni per

corrispondenza nonché decidere di svolgere il Sinodo in tutto o in parte

per via elettronica.

2. Organizzazione

Ufficio

Organisation

1. Das Büro der Synode besteht aus dem Präsidenten oder der Präsidentin, dem Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin sowie dem Aktuar oder der Aktuarin. Dem Büro werden aus der Mitte der Synode zwei Stimmenzähler oder Stimmenzählerinnen beigestellt.

2. Der Präsident oder die Präsidentin vertritt die Synode nach aussen, stellt die Verbindung zum kantonalen Kirchenrat her und leitet die Geschäfte der Synode.

3. Das Büro versammelt sich auf Einladung des Präsidenten oder der Präsidentin. Ueber die Verhandlungen wird ein Kurzprotokoll erstellt[[1]](#paragraphtext_content_fn_840902_2_1_c).

4. ...

5. Das Büro der Synode bereitet die Wahlgeschäfte der Synode vor. Es kann den kantonalen Kirchenrat anhören, Fachpersonen beiziehen und Auskünfte von Dritten einholen.

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Commissione della Gestione (CdG)

1 L'elezione e l'attività della CdG si svolgono conformemente agli articoli 54 e 55 della Costituzione ecclesiastica (CE)2).

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Commissioni a tempo determinato

1 Per la preconsultazione di affari di particolare rilevanza, il Sinodo nomina

commissioni a tempo determinato.

2 L'Ufficio del Sinodo stabilisce il numero dei membri delle commissioni decise

dal Sinodo e ne designa i membri.

3 Il Consiglio ecclesiastico cantonale delega almeno uno dei suoi membri nelle

commissioni a tempo determinato.

4 Le commissioni possono, se necessario, avvalersi di esperti esterni.

5 Delle sedute delle commissioni deve essere redatto un verbale.

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Segreteria

1 Il Segretario o la Segretaria della Chiesa cantonale redige il verbale del

Sinodo3). *

2 Per i lavori di segreteria, il Presidio sinodale può avvalersi della segreteria

della Chiesa cantonale, previa consultazione con il Presidio del Consiglio

ecclesiastico cantonale. *

3. Oggetto della deliberazione

Gegenstand der Beratung

1. Die Synode behandelt die ihr durch Kirchenverfassung und Kirchenordnung[[5]](#paragraphtext_content_fn_840913_2_5_c) übertragenen Geschäfte.

2. Sie trägt die Verantwortung für die Ordnung der Landeskirche und übt die Oberaufsicht über die gesamte kirchliche Tätigkeit aus.

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Regolamento interno

1. Il regolamento interno viene elaborato dall’Ufficio del Sinodo in consultazione con il

Consiglio ecclesiastico cantonale e viene tempestivamente inviato a tutti i sinodali

dalla Segreteria della Chiesa nazionale.

2. GS IV A/1/4

3.

4. Pubblicazione successiva, in quanto la decisione non è stata segnalata

Pubblicazione successiva, in quanto la decisione non è stata segnalata

5. GS IV A/21/1

3

IV A/21/2

2 Per i singoli affari, il Consiglio ecclesiastico cantonale ed eventualmente le

commissioni del Sinodo elaborano documenti scritti.

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Mozione

1 Con una mozione, un membro del Sinodo o una commissione sinodale può

chiedere che il Consiglio Cantonale della Chiesa sottoponga al Sinodo una

determinata questione, di sua competenza, per una decisione.

2 La mozione può essere presentata sotto forma di proposta generale o sotto

forma di progetto elaborato.

3 La mozione deve essere presentata al Presidio del Sinodo con una breve

motivazione scritta. Il Presidio la trasmette immediatamente al Consiglio

Cantonale della Chiesa, il quale distribuisce il testo e la motivazione a tutti

i sinodali.

4 La mozione deve essere motivata alla successiva riunione del Sinodo. Il

Consiglio Cantonale della Chiesa prende posizione al più tardi al Sinodo

successivo. Se accetta la mozione e non viene presentata alcuna contropro-

posta dal Sinodo, la mozione si considera accolta.

5 Se il Consiglio Cantonale della Chiesa o un membro del Sinodo si oppone

all'accoglimento, si apre la discussione sulla questione. Al termine di essa,

il Sinodo decide se la mozione debba essere accolta o respinta.

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Postulat

1 Con un postulat, un membro del Sinodo incarica il Consiglio ecclesiastico cantonale di esaminare e riferire in merito a

a.

la presentazione di una bozza a livello di Costituzione, Regolamento ecclesiastico o Ordinanza;

b.

l'adozione di ulteriori misure in una questione riguardante la Chiesa cantonale.

2 La procedura per la presentazione e il trattamento dei postulat corrisponde alle disposizioni previste per le mozioni.

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Interpellanza

1 Con un’interpellanza, un membro del Sinodo può chiedere al Consiglio ec-

clesiastico cantonale informazioni su qualsiasi questione rientrante nelle com-

petenze della Chiesa cantonale.

2 L’interpellanza deve essere presentata per iscritto alla Presidenza del Sino-

do prima della sessione del Sinodo.

3 Il Consiglio ecclesiastico cantonale può rinviare la risposta all’interpellanza

a una successiva sessione del Sinodo.

4 Dopo la risposta del Consiglio ecclesiastico cantonale, il membro del Sino-

do interessato dichiara se sia soddisfatto della risposta. Una discussione ha

luogo solo se il Sinodo decide in tal senso.

4

IV A/21/2

Kanton Glarus

Risoluzioni

1 Le risoluzioni sono dichiarazioni del Sinodo indirizzate al pubblico, a grup-

pi specifici o ad autorità in merito a determinate questioni o eventi.

2 I testi delle risoluzioni possono essere presentati per iscritto dai membri del

Sinodo alla Presidenza prima della seduta, per essere trattati dal Sinodo.

3 Il testo della risoluzione viene comunicato ai membri del Sinodo. La discus-

sione ha luogo solo se la risoluzione viene contestata o se vengono propo-

ste modifiche testuali. Le modifiche alla bozza possono essere deliberate

anche senza il consenso del proponente o della proponente.

4 Per l'adozione di una risoluzione è necessaria una maggioranza di due ter-

zi dei voti dei membri sinodali presenti.

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Petizioni

1 Le petizioni sono istanze e richieste rivolte alla Sinodo dall'esterno.

Esse devono essere presentate al Presidio della Sinodo all'attenzione del

Ufficio e da questo comunicate al Consiglio sinodale cantonale.

L'Ufficio e il Consiglio sinodale cantonale relazionano alla Sinodo in una

presa di posizione comune.

4. Regolamento di procedura

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Consulenza

¹ Il Presidente o la Presidente del Sinodo mette in discussione il regolamento e presenta gli affari nell'ordine approvato dal Sinodo.

² Per gli affari di merito, la parola viene data dapprima a un membro del Consiglio ecclesiastico cantonale o della Commissione preliminare. Restano salve le disposizioni relative a mozioni, postulati e interpellanze.

Kanton Glarus

Discussione

1 Chi intende partecipare alla discussione deve annunciarsi al presidente o

alla presidente. La parola viene data nell'ordine delle iscrizioni, concedendo

però la precedenza a coloro che non hanno ancora parlato sull'oggetto della

deliberazione.

2 Ad eccezione dei membri del Consiglio sinodale cantonale e delle Com-

missioni che rappresentano un affare sostanziale, nonché del proponente

o della proponente di una mozione, nessun sinodale può parlare più di due

volte sulla stessa questione.

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IV A/21/2

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Ermahnung

1 Il Presidente o la Presidente deve richiamare all'ordine i relatori o le relatrici che si allontanano eccessivamente dall'oggetto della discussione. In caso di recidiva, la parola può essere ritirata.

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Dibattito d'entrata

1 All'inizio della trattazione di un affare materiale, si decide sulla questione

dell'entrata in materia.

2 Se una proposta consiste di pochi articoli, si può iniziare direttamente con la

deliberazione di dettaglio.

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Consulenza Dettagliata

¹ Se l'entrata in materia è stata decisa, segue la consultazione articolo per articolo.

² Il Sinodo può, su proposta del Presidente o della Presidentessa, decidere di consultare il progetto articolo per articolo, per sezioni o nella sua interezza.

³ Le proposte di modifica che vengono poste in votazione devono essere presentate, di regola, in forma scritta dal/dalla Sinodale proponente.

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Rinvio

1 Dopo la decisione di entrare nel merito o durante la deliberazione dettagliata, il

Sinodo può rinviare l'intero progetto o singoli articoli al Consiglio ecclesiastico cantonale

o alla commissione competente.

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Mozione d'ordine

1 Le mozioni d'ordine sono proposte che si riferiscono allo svolgimento delle trattative e alla procedura di voto, in particolare alla chiusura della discussione di un affare o della seduta.

2 Le mozioni d'ordine possono essere presentate in qualsiasi momento durante la discussione e devono essere trattate e decise immediatamente.

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Mozione di rinvio/ritorno in oggetto

1 Le mozioni di rinvio/ritorno in oggetto devono essere presentate al termine della discussione dettagliata di un affare o prima della votazione complessiva.

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Mozione di Riconsiderazione

1. Le mozioni di riconsiderazione propongono di riprendere in esame una questione già deliberata.

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Votazioni

1 Prima di ogni votazione, il Presidente o la Presidente fornisce una breve

panoramica sulle proposte e presenta la procedura di votazione.

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IV A/21/2

2 La votazione avviene per alzata di mano. Un quarto dei Sindacali

presenti può richiedere la votazione segreta o la votazione per

appello nominale. Se si vota per appello nominale, il verbale deve

riportare il voto di ciascun singolo membro.

3 Le proposte incontrastate sono dichiarate approvate dal Presidente o

dalla Presidente senza votazione. In caso di maggioranze manifeste, si

può rinunciare al conteggio dei voti.

4 Il Presidente o la Presidente del Sinodo non partecipa alle votazioni,

ma ha il voto decisivo in caso di parità.

5 Al posto della votazione per alzata di mano, i voti vengono

normalmente contati elettronicamente. Nelle votazioni aperte, viene

visualizzato il comportamento di voto dei singoli membri del Sinodo.

Nelle votazioni segrete, il risultato viene presentato solo come somma.

Le votazioni per appello nominale non vengono contate

elettronicamente. *

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Wahlen

1 Tutte le elezioni che, in conformità all'articolo 44 della Costituzione Cantonale (KV), sono attribuite al Sinodo, avvengono per alzata di mano palese.

2 Un quarto dei Sinodali presenti può richiedere una votazione segreta.

3 Al primo scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta, al secondo la maggioranza relativa.

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Stimmenthaltung, Ausstand

1. I membri del Sinodo che sono direttamente interessati dall'esito di affari o elezioni

devono astenersi dal voto.

2. Il Sinodo può anche deliberare l'astensione (Ausstand). I membri obbligati all'astensione

possono partecipare alla discussione all'inizio, ma, su richiesta del Presidente o della Presidente,

devono successivamente lasciare la sala riunioni.

3. Sono in ogni caso obbligati all'astensione

a. chi è personalmente interessato a un affare come richiedente o contraente;

b. chi si candida a un'elezione da effettuarsi dal Sinodo per una carica a tempo

pieno o parziale;

c. nelle questioni retributive, i membri del Sinodo che sono impiegati a tempo

pieno o parziale in un rapporto di servizio ecclesiastico.

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IV A/21/2

5. Sinodi di dialogo

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Scopo e Finalità

1. I sinodi di discussione servono alla trattazione e all'approfondimento di temi fondamentali che richiedono una riflessione ecclesiale, nonché alla preparazione di deliberazioni e prese di posizione sinodali.

2. I sinodi di discussione non adottano decisioni vincolanti.

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Preparazione

¹ Per la preparazione, lo svolgimento e l'elaborazione dei sinodi conversazionali

viene di volta in volta istituita una commissione dall'Ufficio del Sinodo

in accordo con il Consiglio ecclesiastico cantonale. La commissione può, se necessario,

consultare esperti esterni.

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Invitati

1 Alle sinodi di dialogo sono invitati anche i membri dei concili ecclesiastici

locali e, a seconda dell'argomento, collaboratrici e collaboratori ecclesiastici,

membri delle commissioni cantonali ecclesiastiche, nonché rappresentanti di

altre organizzazioni. Possono essere consultati esperti.

6. Protocollo

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Inhalt

1 Il verbale del Sinodo deve contenere

a. Il nome del Presidente e dell'Attuario;

b. Luogo, data e durata della sessione;

c. La constatazione della presenza;

d. Il contenuto essenziale delle dichiarazioni, le proposte e i proponenti, nonché le delibere su tutte le proposte con l'indicazione del numero dei voti, qualora sia stato accertato;

e. Il voto di ciascun membro nelle votazioni per appello nominale;

f. I risultati delle elezioni e i nomi degli eletti.

2 Se le discussioni vengono registrate su supporto audio, queste servono esclusivamente come ausilio per la redazione del verbale.

Kanton Glarus

Genehmigung

1 Das Protokoll wird vom Synodalbüro, das um die beiden Stimmenzähler

oder Stimmenzählerinnen erweitert ist, innerhalb von vier Wochen nach der

Synode genehmigt.

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IV A/21/2

2 Zur Einsicht wird das Protokoll im Sekretariat der Evangelisch-Reformier-

ten Landeskirche aufgelegt.

3 Einsprachen von Mitgliedern der Synode oder des kantonalen Kirchenrates

sind dem erweiterten Büro innert 30 Tagen nach der Genehmigung vorzu-

bringen und von diesem zu entscheiden. Einsprachen dürfen sich nur auf Irr-

tümer oder auf inhaltsverfälschende Wiedergaben und Auslassungen bezie-

hen.

7. Entschädigungen

***

**Approvazione**

1 Il verbale viene approvato dall'Ufficio sinodale, ampliato con i due scrutatori

o le due scrutatrici, entro quattro settimane dalla

Sinodo.

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IV A/21/2

2 Per la consultazione, il verbale è depositato presso il Segretariato della Chiesa

evangelica riformata cantonale.

3 Le opposizioni da parte dei membri del Sinodo o del Consiglio ecclesiastico

cantonale devono essere presentate all'Ufficio ampliato entro 30 giorni

dall'approvazione e decise da quest'ultimo. Le opposizioni possono riferirsi

solo a errori o a riproduzioni e omissioni che alterano il contenuto.

7. Indennità

Entschädigungen

1. Die Entschädigung der Synodalen ist Sache der Kirchgemeinden. Für Beauftragte der Kantonalkirche und eingeladene Fachleute erfolgt die Entschädigung durch den kantonalen Kirchenrat.

2. Sitzungen des Büros und von Kommissionen der Synode werden gemäss Reglement der Kantonalkirche entschädigt.

Schlussbestimmung

1. Dieses Geschäftsreglement ersetzt die «Geschäftsordnung für die evangelische Synode des Kantons Glarus» vom 18. November 1930 und tritt auf den 1. Januar 1996 in Kraft.

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