Kanton Glarus
Indice delle disposizioni (31)
Testo normativo (31 Articoli)
Composizione
1 L'Associazione dei comuni ecclesiastici romano-cattolici (Chiesa cantonale
romano-cattolica) comprende i comuni ecclesiastici romano-cattolici e con
ciò la popolazione romano-cattolica del Cantone di Glarona.
Natura giuridica
1 Le parrocchie cattoliche romane e la Chiesa cattolica romana cantonale del Canton Glarona sono enti di diritto pubblico autonomi.
Autonomie
1 La Chiesa cattolica romana del Canton Glarona regola i propri affari liberamente e in modo autonomo nel quadro del diritto statale.
2 Essa riconosce, nell'ambito ecclesiastico interno, il diritto ecclesiastico cattolico romano, con riserva dei diritti e delle consuetudini precedenti.
2. La Chiesa cantonale
2.1. Disposizioni generali
Compiti
1 La Chiesa cattolica cantonale ha lo scopo di organizzare internamente
la parte della popolazione del Cantone Glarona di fede romano-cattolica
e di rappresentarla all’esterno.
2 Essa si impegna per il mantenimento della pace confessionale nonché per
la comprensione e la collaborazione tra le diverse confessioni religiose.
3 Essa disciplina la perequazione finanziaria tra le parrocchie del Cantone
nella misura dei mezzi a sua disposizione.
4 Essa sostiene le esigenze cantonali in materia di assistenza spirituale.
SBE IV/4 327
1
IV A/1/6
Sede
1 La Chiesa cattolica cantonale ha la propria sede nel comune di domicilio del Presidente del Consiglio cantonale della Chiesa cattolica.
Organi
1 Sono organi della Chiesa cattolica cantonale
1.
2.
3.
Consiglio cantonale della Chiesa cattolica;
Commissione del Consiglio cantonale della Chiesa cattolica;
Revisori dei conti.
2.2. Consiglio cantonale della Chiesa cattolica
Composizione
1 Il Consiglio sinodale è l'autorità suprema della Chiesa cantonale ed è composto da 25 membri.
2 I membri del Consiglio sinodale sono eletti dalle Parrocchie in proporzione al numero dei loro abitanti. Determinante è il risultato dell'ultimo censimento. Ogni Parrocchia elegge almeno due membri.
3 I dettagli sono regolati da un Regolamento elettorale, emanato dal Consiglio sinodale.
Elezione
1 L'elezione dei membri del Consiglio ecclesiastico avviene in seduta pubblica
dell'Assemblea parrocchiale o, se questa lo decide, mediante votazione
alle urne secondo le disposizioni del diritto cantonale.
2 La Parrocchia può delegare la competenza elettorale al suo organo diretti-
vo.
3 È eleggibile ogni membro della confessione religiosa, con diritto di voto,
sia di stato laico che ecclesiastico.
4 Il parroco/direttore di parrocchia incaricato è eleggibile anche se possiede
il diritto di voto in un'altra parrocchia. *
Costituzione
¹ La durata del mandato del Consiglio ecclesiastico corrisponde a quella del Landrat.
2 Il Consiglio ecclesiastico si costituisce autonomamente e, per la durata del mandato, elegge
il Presidente, il Vicepresidente, l'Attuario, l'Amministratore e tre
altri membri del Comitato. *
3 I membri del Comitato non devono necessariamente appartenere al Consiglio ecclesiastico. Se
non sono membri del Consiglio ecclesiastico, partecipano alle sedute con voto
consultivo. *
4 La convocazione e la conduzione degli affari fino alla costituzione sono effettuate
dal Presidente o Vicepresidente uscente.
Regolamento interno
**IV A/1/6**
1 Le sedute del Consiglio ecclesiastico sono pubbliche, a meno che esso
non decida eccezionalmente diversamente.
2 Le sedute del Comitato e delle Commissioni non sono pubbliche.
3 Per il resto, il Consiglio ecclesiastico si dà autonomamente il proprio
regolamento interno.
Convocazione
1 Il Consiglio ecclesiastico è convocato dal Presidente o, in caso di suo
impedimento, dal Vicepresidente e si riunisce almeno due volte all'anno.
2 Il Comitato, una comunità ecclesiastica o la sua presidenza possono
richiedere la convocazione di una seduta straordinaria, indicando gli affari
da trattare.
3 L'invito deve essere spedito almeno 14 giorni prima della data della
seduta, indicando i trattandi e mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale
del Cantone Glarona.
1. Dem Kirchenrat obliegen
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 1. | Vorberatung von Änderungen dieser Verfassung; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 2. | Erlass von organisatorischen Ausführungsvorschriften zu dieser Verfassung; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 3. | Erlass allgemeinverbindlicher Vorschriften im Rahmen dieser Verfassung, insbesondere über den Finanzausgleich unter den Kirchgemeinden sowie über Äufnung und Verwendung des zentralen Ausgleichsfonds; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 4. | Festsetzung der Beiträge, die von den Kirchgemeinden an den Haushalt der Landeskirche zu leisten sind; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 5. | Beschlüsse über einmalige und wiederkehrende Ausgaben, die die Höhe der vom Kirchenrat festgelegten Befugnisse des Ausschusses übersteigen; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 6. | Beschlüsse über Anlage neuer Fonds und Auflösung bestehender Fonds sowie über Erwerb und Veräusserung von dinglichen oder obligatorischen Rechten an Liegenschaften; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 7. | Schaffung von Bedienstetenstellen für die Landeskirche und Festsetzung der Entschädigungen, die für die Behördenmitglieder und Bediensteten zu leisten sind; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 8. | Wahl des Ausschusses, der Kommissionsmitglieder, der Delegierten, der Rechnungsrevisoren und der Bediensteten der Landeskirche; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 9. | Aufsicht über die Tätigkeit des Ausschusses; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 10. | Aufsicht über die Verwaltung, die Zentralkasse und sämtliche Fonds, Abnahme der Jahresrechnungen und Genehmigung der Voranschläge; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 11. | Beschluss über die Durchführung von Landeswallfahrten; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 12. | Vorschlag des jeweiligen katholischen Fahrtspredigers; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 13. | Vorschlag der katholischen Religionslehrer an der Oberstufe der Kantonsschule; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 14. | Vorschlag für die Benützung der Freiplätze im erzbischöflichen Seminar in Mailand. | | |
Delega di competenze
1. Il Consiglio ecclesiastico può delegare le sue competenze al Comitato,
purché l'autorizzazione sia limitata a un determinato ambito e sia più
specificamente definita nello scopo e nella portata.
2.3. Comitato del Consiglio ecclesiastico cattolico cantonale
Composizione
1 Il Comitato è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dall'Attuario
e dall'Amministratore, nonché da tre altri membri. Essi sono eletti per un
mandato; la rielezione è ammessa.
Compiti
1 Il Comitato è autorità esecutiva e cura tutte le questioni della Chiesa cantonale, che non devono essere decise dal Consiglio ecclesiastico o, nella forma del referendum, dalle parrocchie.
Regolamento interno
1. Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio ecclesiastico o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente.
2. Delle trattative viene redatto un verbale, che deve essere approvato dal Comitato e conservato.
2.4. Revisori dei conti
Composizione
1 Il Consiglio della Chiesa elegge per la durata del mandato due revisori dei
conti che non possono far parte del Comitato.
4
IV A/1/6
Funzioni
1 I revisori dei conti esercitano le funzioni loro attribuite dal Consiglio
ecclesiastico, vigilano sulla contabilità e riferiscono annualmente al Consiglio
ecclesiastico sulla loro attività e sul risultato dei loro controlli.
3. Referendum e Iniziativa
Referendum Obbligatorio
**Art. 1** Le modifiche e l'abrogazione della presente Costituzione necessitano dell'approvazione della maggioranza delle parrocchie e della ratifica da parte del Landrat.
Referendum facoltativo
1 Le deliberazioni del Consiglio ecclesiastico secondo l'articolo 7 capoverso 3, l'articolo 12 numeri 2-4 e 7, nonché secondo i numeri 5 e 6, nella misura in cui superano i 50'000 franchi per le spese una tantum e i 10'000 franchi per le spese ricorrenti, sono soggette a referendum facoltativo.
2 Entro un termine di 30 giorni dalla pubblicazione di tali deliberazioni, cinque membri del Consiglio ecclesiastico, la presidenza di una comunità ecclesiastica o 50 membri aventi diritto di voto della Chiesa cantonale possono richiedere al Presidente del Consiglio ecclesiastico una votazione da parte delle comunità ecclesiastiche. Le deliberazioni sono adottate se la maggioranza delle comunità ecclesiastiche le approva.
Pubblicazione
1 Le decisioni del Consiglio ecclesiastico, soggette a referendum, vengono pubblicate nel Foglio ufficiale del Cantone Glarona.
Votazione referendaria
1 Entro 90 giorni dalla notifica del Consiglio ecclesiastico cattolico cantonale in merito alla riuscita del referendum, le votazioni si svolgono nelle assemblee parrocchiali. Queste possono anche decidere per una votazione segreta.
Diritto d'iniziativa
1 Cinque membri del Consiglio della Chiesa, la presidenza di una comunità parrocchiale o 50 membri aventi diritto di voto della Chiesa cantonale possono presentare al Presidente del Consiglio della Chiesa proposte sotto forma di stimolo generale o di progetto elaborato.
IV A/1/6
2 La decisione del Consiglio della Chiesa adottata in seguito a una tale proposta è soggetta, conformemente agli articoli 19 e 20 qui sopra, al referendum obbligatorio o facoltativo.
**4. Le comunità parrocchiali**
Compiti
1 Le parrocchie si occupano dei loro affari liberamente e autonomamente nel quadro della presente Costituzione e del diritto cantonale.
Organizzazione
1 Le Parrocchie regolano la loro organizzazione interna nello Statuto parroc-
chiale.
2 Accordo di portata generale con altre Comuni o con Consorzi di comuni
su compiti comuni permanenti, dev’essere approvato dal Consiglio della
Chiesa cantonale.
Appartenenza
1 Le parrocchie comprendono gli appartenenti alla confessione romano-cattolica
residenti all'interno del territorio parrocchiale, che non abbiano dichiarato
per iscritto alla propria parrocchia l'uscita o la non appartenenza.
* Diritto di voto e di eleggibilità
1 Il diritto di voto e di eleggibilità in materia ecclesiastica spetta a tutti i membri
della parrocchia che possiedono la cittadinanza svizzera e hanno compiuto
il 16° anno di età.
2 Sono eleggibili quali membri di un’autorità ecclesiastica tutti i membri della
parrocchia che possiedono la cittadinanza svizzera e hanno compiuto il 18°
anno di età.
3 Gli stranieri con permesso di domicilio, che si professano appartenenti alla
Chiesa cattolica romana, hanno diritto di voto e di eleggibilità conformemente
ai capoversi 1 e 2.
4 Per il resto, il diritto di voto e di eleggibilità si conforma al diritto cantonale.
Competenze *
1 Le competenze degli aventi diritto di voto e degli altri organi della
comunità parrocchiale risultano dal diritto cantonale e dal regolamento
della comunità parrocchiale.
2 *
6
IV A/1/6
3 Gli aventi diritto di voto eleggono i chierici e i teologi laici dichiarati
eleggibili dall'autorità ecclesiastica competente. Allo stesso modo eleggono
la presidenza, i revisori dei conti, i dipendenti ecclesiastici e gli altri
organi della comunità parrocchiale per una durata di carica, nella misura
in cui la loro elezione non sia delegata alla presidenza.
4 Qualora il parroco/responsabile della parrocchia incaricato non sia
membro eletto della presidenza, partecipa alle sedute con voto consultivo. *
5. Mezzi di ricorso
1. Gegen letztinstanzliche Verfügungen und Beschlüsse von Kirchgemeindeorganen können die Betroffenen innert 30 Tagen beim kantonalen Kirchenrat oder beim Regierungsrat Beschwerde erheben.
2. Gegen Beschwerdeentscheide des kantonalen Kirchenrates oder gegen Verfügungen und Beschlüsse von Organen der Landeskirche steht den Betroffenen das Beschwerderecht an das kantonale Verwaltungsgericht zu.
1. Mit dem Inkrafttreten dieser Verfassung werden das Gesetz über den Bestand, die Wahl und die Verrichtungen eines katholischen Kirchenrates, genehmigt vom Landrat am 18. April 1866, sowie sämtliche mit dieser Verfassung im Widerspruch stehenden Vorschriften aufgehoben.
Inkrafttreten
1 La presente Costituzione entra in vigore dopo la sua adozione da parte
della maggioranza delle parrocchie e con l'approvazione del Gran Con-
siglio all'inizio del prossimo periodo di carica.
7
IV A/1/6