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IV-A.1.6 CH-GL

Kanton Glarus

31 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Glarona
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Indice delle disposizioni (31)

Art. 1 Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Glarus (römisch-katholische Landeskirche) Art. 2 Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Glarus (römisch-katholische Landeskirche) Art. 3 Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Glarus (römisch-katholische Landeskirche) Art. 4 Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Glarus (römisch-katholische Landeskirche) Art. 5 Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Glarus (römisch-katholische Landeskirche) Art. 6 Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Glarus (römisch-katholische Landeskirche) Art. 7 Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Glarus (römisch-katholische Landeskirche) Art. 8 Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Glarus (römisch-katholische Landeskirche) Art. 9 Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Glarus (römisch-katholische Landeskirche) Art. 10 Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Glarus (römisch-katholische Landeskirche) Art. 11 Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Glarus (römisch-katholische Landeskirche) Art. 12 Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Glarus (römisch-katholische Landeskirche) Art. 13 Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Glarus (römisch-katholische Landeskirche) Art. 14 Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Glarus (römisch-katholische Landeskirche) Art. 15 Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Glarus (römisch-katholische Landeskirche) Art. 16 Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Glarus (römisch-katholische Landeskirche) Art. 17 Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Glarus (römisch-katholische Landeskirche) Art. 18 Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Glarus (römisch-katholische Landeskirche) Art. 19 Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Glarus (römisch-katholische Landeskirche) Art. 20 Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Glarus (römisch-katholische Landeskirche) Art. 21 Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Glarus (römisch-katholische Landeskirche) Art. 22 Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Glarus (römisch-katholische Landeskirche) Art. 23 Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Glarus (römisch-katholische Landeskirche) Art. 24 Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Glarus (römisch-katholische Landeskirche) Art. 25 Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Glarus (römisch-katholische Landeskirche) Art. 26 Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Glarus (römisch-katholische Landeskirche) Art. 26a Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Glarus (römisch-katholische Landeskirche) Art. 27 Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Glarus (römisch-katholische Landeskirche) Art. 28 Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Glarus (römisch-katholische Landeskirche) Art. 29 Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Glarus (römisch-katholische Landeskirche) Art. 30 Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Glarus (römisch-katholische Landeskirche)

Testo normativo (31 Articoli)

Kanton Glarus

Composizione

1 L'Associazione dei comuni ecclesiastici romano-cattolici (Chiesa cantonale

romano-cattolica) comprende i comuni ecclesiastici romano-cattolici e con

ciò la popolazione romano-cattolica del Cantone di Glarona.

Kanton Glarus

Natura giuridica

1 Le parrocchie cattoliche romane e la Chiesa cattolica romana cantonale del Canton Glarona sono enti di diritto pubblico autonomi.

Kanton Glarus

Autonomie

1 La Chiesa cattolica romana del Canton Glarona regola i propri affari liberamente e in modo autonomo nel quadro del diritto statale.

2 Essa riconosce, nell'ambito ecclesiastico interno, il diritto ecclesiastico cattolico romano, con riserva dei diritti e delle consuetudini precedenti.

2. La Chiesa cantonale

2.1. Disposizioni generali

Kanton Glarus

Compiti

1 La Chiesa cattolica cantonale ha lo scopo di organizzare internamente

la parte della popolazione del Cantone Glarona di fede romano-cattolica

e di rappresentarla all’esterno.

2 Essa si impegna per il mantenimento della pace confessionale nonché per

la comprensione e la collaborazione tra le diverse confessioni religiose.

3 Essa disciplina la perequazione finanziaria tra le parrocchie del Cantone

nella misura dei mezzi a sua disposizione.

4 Essa sostiene le esigenze cantonali in materia di assistenza spirituale.

SBE IV/4 327

1

IV A/1/6

Kanton Glarus

Sede

1 La Chiesa cattolica cantonale ha la propria sede nel comune di domicilio del Presidente del Consiglio cantonale della Chiesa cattolica.

Kanton Glarus

Organi

1 Sono organi della Chiesa cattolica cantonale

1.

2.

3.

Consiglio cantonale della Chiesa cattolica;

Commissione del Consiglio cantonale della Chiesa cattolica;

Revisori dei conti.

2.2. Consiglio cantonale della Chiesa cattolica

Kanton Glarus

Composizione

1 Il Consiglio sinodale è l'autorità suprema della Chiesa cantonale ed è composto da 25 membri.

2 I membri del Consiglio sinodale sono eletti dalle Parrocchie in proporzione al numero dei loro abitanti. Determinante è il risultato dell'ultimo censimento. Ogni Parrocchia elegge almeno due membri.

3 I dettagli sono regolati da un Regolamento elettorale, emanato dal Consiglio sinodale.

Kanton Glarus

Elezione

1 L'elezione dei membri del Consiglio ecclesiastico avviene in seduta pubblica

dell'Assemblea parrocchiale o, se questa lo decide, mediante votazione

alle urne secondo le disposizioni del diritto cantonale.

2 La Parrocchia può delegare la competenza elettorale al suo organo diretti-

vo.

3 È eleggibile ogni membro della confessione religiosa, con diritto di voto,

sia di stato laico che ecclesiastico.

4 Il parroco/direttore di parrocchia incaricato è eleggibile anche se possiede

il diritto di voto in un'altra parrocchia. *

Kanton Glarus

Costituzione

¹ La durata del mandato del Consiglio ecclesiastico corrisponde a quella del Landrat.

2 Il Consiglio ecclesiastico si costituisce autonomamente e, per la durata del mandato, elegge

il Presidente, il Vicepresidente, l'Attuario, l'Amministratore e tre

altri membri del Comitato. *

3 I membri del Comitato non devono necessariamente appartenere al Consiglio ecclesiastico. Se

non sono membri del Consiglio ecclesiastico, partecipano alle sedute con voto

consultivo. *

4 La convocazione e la conduzione degli affari fino alla costituzione sono effettuate

dal Presidente o Vicepresidente uscente.

Kanton Glarus

Regolamento interno

**IV A/1/6**

1 Le sedute del Consiglio ecclesiastico sono pubbliche, a meno che esso

non decida eccezionalmente diversamente.

2 Le sedute del Comitato e delle Commissioni non sono pubbliche.

3 Per il resto, il Consiglio ecclesiastico si dà autonomamente il proprio

regolamento interno.

Kanton Glarus

Convocazione

1 Il Consiglio ecclesiastico è convocato dal Presidente o, in caso di suo

impedimento, dal Vicepresidente e si riunisce almeno due volte all'anno.

2 Il Comitato, una comunità ecclesiastica o la sua presidenza possono

richiedere la convocazione di una seduta straordinaria, indicando gli affari

da trattare.

3 L'invito deve essere spedito almeno 14 giorni prima della data della

seduta, indicando i trattandi e mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale

del Cantone Glarona.

Die Landeskirche - Kantonaler katholischer Kirchenrat

1. Dem Kirchenrat obliegen

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 1. | Vorberatung von Änderungen dieser Verfassung; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 2. | Erlass von organisatorischen Ausführungsvorschriften zu dieser Verfassung; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 3. | Erlass allgemeinverbindlicher Vorschriften im Rahmen dieser Verfassung, insbesondere über den Finanzausgleich unter den Kirchgemeinden sowie über Äufnung und Verwendung des zentralen Ausgleichsfonds; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 4. | Festsetzung der Beiträge, die von den Kirchgemeinden an den Haushalt der Landeskirche zu leisten sind; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 5. | Beschlüsse über einmalige und wiederkehrende Ausgaben, die die Höhe der vom Kirchenrat festgelegten Befugnisse des Ausschusses übersteigen; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 6. | Beschlüsse über Anlage neuer Fonds und Auflösung bestehender Fonds sowie über Erwerb und Veräusserung von dinglichen oder obligatorischen Rechten an Liegenschaften; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 7. | Schaffung von Bedienstetenstellen für die Landeskirche und Festsetzung der Entschädigungen, die für die Behördenmitglieder und Bediensteten zu leisten sind; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 8. | Wahl des Ausschusses, der Kommissionsmitglieder, der Delegierten, der Rechnungsrevisoren und der Bediensteten der Landeskirche; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 9. | Aufsicht über die Tätigkeit des Ausschusses; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 10. | Aufsicht über die Verwaltung, die Zentralkasse und sämtliche Fonds, Abnahme der Jahresrechnungen und Genehmigung der Voranschläge; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 11. | Beschluss über die Durchführung von Landeswallfahrten; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 12. | Vorschlag des jeweiligen katholischen Fahrtspredigers; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 13. | Vorschlag der katholischen Religionslehrer an der Oberstufe der Kantonsschule; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 14. | Vorschlag für die Benützung der Freiplätze im erzbischöflichen Seminar in Mailand. | | |

Kanton Glarus

Delega di competenze

1. Il Consiglio ecclesiastico può delegare le sue competenze al Comitato,

purché l'autorizzazione sia limitata a un determinato ambito e sia più

specificamente definita nello scopo e nella portata.

2.3. Comitato del Consiglio ecclesiastico cattolico cantonale

Kanton Glarus

Composizione

1 Il Comitato è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dall'Attuario

e dall'Amministratore, nonché da tre altri membri. Essi sono eletti per un

mandato; la rielezione è ammessa.

Kanton Glarus

Compiti

1 Il Comitato è autorità esecutiva e cura tutte le questioni della Chiesa cantonale, che non devono essere decise dal Consiglio ecclesiastico o, nella forma del referendum, dalle parrocchie.

Kanton Glarus

Regolamento interno

1. Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio ecclesiastico o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente.

2. Delle trattative viene redatto un verbale, che deve essere approvato dal Comitato e conservato.

2.4. Revisori dei conti

Kanton Glarus

Composizione

1 Il Consiglio della Chiesa elegge per la durata del mandato due revisori dei

conti che non possono far parte del Comitato.

4

IV A/1/6

Kanton Glarus

Funzioni

1 I revisori dei conti esercitano le funzioni loro attribuite dal Consiglio

ecclesiastico, vigilano sulla contabilità e riferiscono annualmente al Consiglio

ecclesiastico sulla loro attività e sul risultato dei loro controlli.

3. Referendum e Iniziativa

Kanton Glarus

Referendum Obbligatorio

**Art. 1** Le modifiche e l'abrogazione della presente Costituzione necessitano dell'approvazione della maggioranza delle parrocchie e della ratifica da parte del Landrat.

Kanton Glarus

Referendum facoltativo

1 Le deliberazioni del Consiglio ecclesiastico secondo l'articolo 7 capoverso 3, l'articolo 12 numeri 2-4 e 7, nonché secondo i numeri 5 e 6, nella misura in cui superano i 50'000 franchi per le spese una tantum e i 10'000 franchi per le spese ricorrenti, sono soggette a referendum facoltativo.

2 Entro un termine di 30 giorni dalla pubblicazione di tali deliberazioni, cinque membri del Consiglio ecclesiastico, la presidenza di una comunità ecclesiastica o 50 membri aventi diritto di voto della Chiesa cantonale possono richiedere al Presidente del Consiglio ecclesiastico una votazione da parte delle comunità ecclesiastiche. Le deliberazioni sono adottate se la maggioranza delle comunità ecclesiastiche le approva.

Kanton Glarus

Pubblicazione

1 Le decisioni del Consiglio ecclesiastico, soggette a referendum, vengono pubblicate nel Foglio ufficiale del Cantone Glarona.

Kanton Glarus

Votazione referendaria

1 Entro 90 giorni dalla notifica del Consiglio ecclesiastico cattolico cantonale in merito alla riuscita del referendum, le votazioni si svolgono nelle assemblee parrocchiali. Queste possono anche decidere per una votazione segreta.

Kanton Glarus

Diritto d'iniziativa

1 Cinque membri del Consiglio della Chiesa, la presidenza di una comunità parrocchiale o 50 membri aventi diritto di voto della Chiesa cantonale possono presentare al Presidente del Consiglio della Chiesa proposte sotto forma di stimolo generale o di progetto elaborato.

IV A/1/6

2 La decisione del Consiglio della Chiesa adottata in seguito a una tale proposta è soggetta, conformemente agli articoli 19 e 20 qui sopra, al referendum obbligatorio o facoltativo.

**4. Le comunità parrocchiali**

Kanton Glarus

Compiti

1 Le parrocchie si occupano dei loro affari liberamente e autonomamente nel quadro della presente Costituzione e del diritto cantonale.

Kanton Glarus

Organizzazione

1 Le Parrocchie regolano la loro organizzazione interna nello Statuto parroc-

chiale.

2 Accordo di portata generale con altre Comuni o con Consorzi di comuni

su compiti comuni permanenti, dev’essere approvato dal Consiglio della

Chiesa cantonale.

Kanton Glarus

Appartenenza

1 Le parrocchie comprendono gli appartenenti alla confessione romano-cattolica

residenti all'interno del territorio parrocchiale, che non abbiano dichiarato

per iscritto alla propria parrocchia l'uscita o la non appartenenza.

Kanton Glarus

* Diritto di voto e di eleggibilità

1 Il diritto di voto e di eleggibilità in materia ecclesiastica spetta a tutti i membri

della parrocchia che possiedono la cittadinanza svizzera e hanno compiuto

il 16° anno di età.

2 Sono eleggibili quali membri di un’autorità ecclesiastica tutti i membri della

parrocchia che possiedono la cittadinanza svizzera e hanno compiuto il 18°

anno di età.

3 Gli stranieri con permesso di domicilio, che si professano appartenenti alla

Chiesa cattolica romana, hanno diritto di voto e di eleggibilità conformemente

ai capoversi 1 e 2.

4 Per il resto, il diritto di voto e di eleggibilità si conforma al diritto cantonale.

Kanton Glarus

Competenze *

1 Le competenze degli aventi diritto di voto e degli altri organi della

comunità parrocchiale risultano dal diritto cantonale e dal regolamento

della comunità parrocchiale.

2 *

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IV A/1/6

3 Gli aventi diritto di voto eleggono i chierici e i teologi laici dichiarati

eleggibili dall'autorità ecclesiastica competente. Allo stesso modo eleggono

la presidenza, i revisori dei conti, i dipendenti ecclesiastici e gli altri

organi della comunità parrocchiale per una durata di carica, nella misura

in cui la loro elezione non sia delegata alla presidenza.

4 Qualora il parroco/responsabile della parrocchia incaricato non sia

membro eletto della presidenza, partecipa alle sedute con voto consultivo. *

5. Mezzi di ricorso

Rechtsmittel

1. Gegen letztinstanzliche Verfügungen und Beschlüsse von Kirchgemeindeorganen können die Betroffenen innert 30 Tagen beim kantonalen Kirchenrat oder beim Regierungsrat Beschwerde erheben.

2. Gegen Beschwerdeentscheide des kantonalen Kirchenrates oder gegen Verfügungen und Beschlüsse von Organen der Landeskirche steht den Betroffenen das Beschwerderecht an das kantonale Verwaltungsgericht zu.

Schlussbestimmungen

1. Mit dem Inkrafttreten dieser Verfassung werden das Gesetz über den Bestand, die Wahl und die Verrichtungen eines katholischen Kirchenrates, genehmigt vom Landrat am 18. April 1866, sowie sämtliche mit dieser Verfassung im Widerspruch stehenden Vorschriften aufgehoben.

Kanton Glarus

Inkrafttreten

1 La presente Costituzione entra in vigore dopo la sua adozione da parte

della maggioranza delle parrocchie e con l'approvazione del Gran Con-

siglio all'inizio del prossimo periodo di carica.

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IV A/1/6

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