Kanton Glarus
Indice delle disposizioni (61)
Testo normativo (61 Articoli)
Mandato
1 La Chiesa evangelica riformata del Cantone, nella fede nel Regno di Dio che verrà, si sente chiamata a testimoniare il messaggio di Cristo nel nostro popolo. Con le sue parrocchie, essa serve il popolo attraverso l'annuncio del Vangelo di Gesù Cristo nel culto in parola e sacramento, nelle azioni ecclesiastiche, nella cura pastorale, nell'insegnamento, nella diaconia e in altre opere di carità. A partire dal Vangelo, essa si impegna per la comunione ecclesiale, la missione, la salvaguardia dei diritti umani e la responsabilità verso il creato.
Appartenenza
1 La Chiesa Evangelica Riformata del Canton Grigioni si comprende come parte della Chiesa cristiana mondiale.
2 Essa è membro della Chiesa evangelica riformata in Svizzera.
1. Evangelisch ist sie, weil sie Grund und Verpflichtung zu ihrem Glauben und Handeln erkennt im Evangelium gemäss Altem und Neuem Testament.
2. Reformiert ist sie dank ihrer Herkunft aus der Reformation Huldrych Zwinglis und seiner Nachfolger, und durch ihren Willen, sich stets der Heiligen Schrift gemäss zu erneuern.
3. Landeskirche ist sie durch ihre Verbindung mit dem Werden und Wachsen des glarnerischen Staatswesens und durch ihre Verankerung in der Verfassung des Kantons Glarus[[1]](#paragraphtext_content_fn_507142_2_1_c).
Ecumenismo
1. Obiettivo vincolante della Chiesa evangelico-riformata è l'unità cristiana. Perciò essa collabora con altre confessioni e comunità cristiane.
2. Nell'incontro con altre comunità religiose, essa si impegna per il dialogo e la comprensione, sulla base della libertà di fede e di coscienza.
Forma giuridica
¹ La Chiesa evangelica riformata cantonale è un ente di diritto pubblico. Nel quadro del diritto statale, essa disciplina le proprie questioni in autonomia.
Appartenenza
1. La Chiesa evangelica riformata del Cantone di Glarona comprende tutte le persone che appartengono a una parrocchia evangelica riformata del Cantone di Glarona.
2. Le parrocchie
Adempimento dell’incarico
1 Le parrocchie provvedono all’adempimento del loro incarico secondo i
principi della presente Costituzione. Esse collaborano, nei limiti delle loro
possibilità, alla soluzione di compiti cantonali e dell’intera Chiesa.
2 In questioni generali che non sono regolate a livello di Chiesa cantonale, la decisione spetta alle parrocchie.
1. Bestand und Umfang der Kirchgemeinden werden in der Kirchenordnung[[2]](#paragraphtext_content_fn_507149_2_2_c) festgelegt.
2. Veränderungen in Bestand und Umfang der Kirchgemeinden bedürfen der Zustimmung der betreffenden Kirchgemeindeversammlungen und der Genehmigung durch die Synode.
Mitgliedschaft IV A/1/4
Iscrizione IV A/1/4
1 Membro di una parrocchia è ogni persona evangelico-riformata che risiede
nel territorio della parrocchia e che non ha dichiarato per iscritto la propria uscita.
2 Questa iscrizione trova segno ed espressione nel battesimo e nella Santa Cena,
nell'istruzione e nella confermazione, nella partecipazione al culto e nell'interesse
alla vita della comunità.
Forma giuridica
1 La Parrocchia è un ente di diritto pubblico con capacità patrimoniale e il
diritto di riscuotere imposte. Nell'ambito dell'ordinamento giuridico statale
e ecclesiastico, essa disciplina autonomamente le proprie questioni.
Organi
1 Gli organi della Parrocchia sono
a. l'Assemblea parrocchiale;
b. il Consiglio parrocchiale;
c. i Revisori dei conti.
Collaborazione
1 Le parrocchie possono collaborare per l'adempimento dei loro compiti. Esse
sono autorizzate a formare consorzi speciali.
2 Gli accordi tra parrocchie relativi all'adempimento comune e duraturo di
compiti devono essere portati a conoscenza del Consiglio Ecclesiastico Evan-
gelico del Cantone di Glarona (Consiglio Ecclesiastico Cantonale).
3 Gli statuti dei consorzi speciali devono essere sottoposti all'approvazione del
Consiglio Ecclesiastico Cantonale. La sua decisione può essere inoltrata al Si-
nodo entro 30 giorni, il quale prende una decisione definitiva.
4 Se la collaborazione è strettamente necessaria e le parrocchie non riescono
a trovare un accordo entro un termine stabilito dal Consiglio Ecclesiastico Can-
tonale, il Sinodo adotta le misure necessarie.
3. Assemblea Parrocchiale
Posizione
1 L'Assemblea della Parrocchia è l'organo supremo della parrocchia.
Essa è composta dai residenti evangelico-riformati aventi diritto di voto.
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IV A/1/4
Diritto di Voto
1 Il diritto di voto e di eleggibilità in questioni ecclesiastiche spetta a tutti i
membri della comunità parrocchiale che possiedono la cittadinanza svizzera
e che hanno compiuto il 16° anno di età.
2 Quali membri di un'autorità ecclesiastica sono eleggibili tutti i membri della
comunità parrocchiale che possiedono la cittadinanza svizzera e che hanno
compiuto il 18° anno di età.
3 Stranieri e straniere con permesso di domicilio che si considerano apparte-
nenti alla chiesa evangelica, sono abilitati al voto e eleggibili secondo i capoversi
1 e 2.
Convocazione
1 L'Assemblea della Parrocchia è convocata dal Consiglio Parrocchiale, ogni
volta che gli affari lo richiedano, ma almeno una volta all'anno.
2 Essa deve riunirsi entro tre mesi, qualora un decimo degli aventi diritto al
voto lo richieda per iscritto, indicando l'oggetto della trattanda.
Compiti
1 Rientrano in particolare nelle competenze dell'Assemblea della Parrocchia
a. Elezione del Presidente o della Presidentessa della Parrocchia;
b. Elezione dell'Amministratore o dell'Amministratrice dei beni ecclesiastici;
c. Elezione degli altri membri del Consiglio di Parrocchia;
d. Elezione degli incaricati della revisione dei conti;
e. Elezione dei Sinodali;
f. Elezione dei Pastori e delle Pastore;
g. Elezione degli altri impiegati della Parrocchia, nella misura in cui
tale competenza non sia stata delegata al Consiglio di Parrocchia;
h. Elezione degli scrutatori e delle scrutatrici;
i. Approvazione del conto annuale;
k. Deliberazione sul preventivo e sull'aliquota fiscale;
l. Decisione su questioni di rilevante importanza per la vita della
Parrocchia;
m. Deliberazione sull'acquisto, la vendita o la costituzione in pegno
di beni immobili, grandi progetti edilizi, la costituzione o l'utilizzo
di fondazioni e l'assunzione di crediti per esigenze straordinarie;
n. Vigilanza sull'amministrazione della Parrocchia;
o. Deliberazione sull'adesione a un'associazione di scopo.
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IV A/1/4
Ricorso
1. Chi fa valere un proprio interesse degno di protezione contro decisioni dell'assemblea parrocchiale, può presentare ricorso al Consiglio ecclesiastico cantonale entro dieci giorni dalla decisione.
2. Le disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa si applicano per analogia.
3. In questioni legali, ogni parte può impugnare la decisione del Consiglio ecclesiastico cantonale dinanzi al Tribunale amministrativo entro dieci giorni, conformemente alle disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa.
4. Consigli parrocchiali
Compiti
1 Il Consiglio della Chiesa è l'organo direttivo ed esecutivo della Parrocchia. Esso promuove la vita ecclesiastica nella comunità e si occupa di tutti gli affari che non sono stati attribuiti ad altri organi.
Composizione
1 Il Consiglio ecclesiastico è composto dal Presidente o dalla Presidente del
patriziato ecclesiastico, dall'Amministratore o dalla Amministratrice dei beni
ecclesiastici e da almeno tre altri membri.
2 È in grado di deliberare quando è presente la maggioranza dei membri.
3 Il Parroco e la Parroca sono chiamati a partecipare alle trattative del Consiglio
ecclesiastico con voto consultivo.
4 Possono essere coinvolti ulteriori collaboratori e collaboratrici del patriziato
ecclesiastico.
Ricorso
1 Chi fa valere un proprio interesse degno di protezione può interporre ricorso contro le decisioni del Consiglio di Parrocchia presso il Consiglio Cantonale della Chiesa entro 30 giorni dalla notifica.
2 Le disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa si applicano per analogia.
3) GS III G/1
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IV A/1/4
5. Revisori
Procedura di Elezione
1 L'assemblea parrocchiale elegge almeno due delegati per la revisione dei conti. Essi non possono far parte del Consiglio della Chiesa né essere dipendenti della parrocchia.
Compito
1 I revisori dei conti esaminano l'intera contabilità e riferiscono annualmente all'Assemblea della Parrocchia.
6. Servizi
1 La Chiesa evangelico-riformata è basata sulla collaborazione e sulla corresponsabilità dei suoi membri.
2 Le parrocchie, le associazioni intercomunali e la Chiesa cantonale possono incaricare persone idonee dell'esercizio di determinati servizi. Essi ne promuovono la formazione continua.
7. Ministero pastorale
Mandato e Formazione
1 Al pastore e alla pastora è affidato l'annuncio del Vangelo.
2 Questo servizio richiede una formazione teologica.
3 Il pastore e la pastora svolgono questo compito secondo i principi di questa
Costituzione.
Eleggibilità
1. È eleggibile al ministero parrocchiale chi soddisfa i seguenti requisiti
a. Certificato di eleggibilità dell'autorità di verifica del Concordato;
b. Ordinazione al servizio ecclesiastico.
2. Eccezionalmente, il Consiglio ecclesiastico cantonale può dichiarare eleggibile una persona anche sulla base di un'altra formazione equivalente.
3. Qualora le circostanze lo richiedano, il Sinodo può emanare regolamenti divergenti in materia di eleggibilità.
Convento parrocchiale
1 Le persone elette conformemente all'articolo 25 sono i membri votanti del
convento parrocchiale.
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IV A/1/4
2 Il convento parrocchiale si occupa delle questioni relative alla gestione
dell'ufficio e di altri problemi che riguardano la parrocchia.
3 Il convento parrocchiale ha il diritto di presentare mozioni al Consiglio
sinodale cantonale e al Sinodo.
8. Decanato
Wahlverfahren
**1** Il Convento dei Parroci elegge al suo interno, per la presidenza, il Decano o la Decana. Tale elezione necessita della conferma del Sinodo.
Funzioni
1 Rientrano nelle funzioni del decanato
a. la rappresentanza del Convento pastorale all'esterno;
b. la consulenza al clero in questioni ecclesiastiche e personali;
c. l'installazione pastorale per l'insediamento;
d. l'esercizio del diritto di partecipare alle sedute del Consiglio cantonale della Chiesa con voto consultivo.
Professionisti non teologici
¹ Le parrocchie, le unioni di scopo e la Chiesa Evangelica Riformata Cantonale possono impiegare altre persone, come diaconi e diaconesse, catechisti e catechiste, assistenti comunitari e assistenti comunitarie, per l'adempimento di compiti ecclesiastici.
² Il Sinodo può prevedere per tali collaboratori e collaboratrici l'ordinazione al servizio ecclesiastico.
**9. Chiesa Evangelica Riformata Cantonale**
Compiti
1 La Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo adempie ai compiti ad essa
affidati dalla presente Costituzione.
Mittel
1 I costi finanziari della Chiesa evangelico-riformata cantonale sono coperti in particolare da
a. le imposte stabilite nella legislazione cantonale;
b. i contributi fiscali basati su decisioni sinodali;
c. il rendimento del patrimonio, delle fondazioni e dei fondi;
d. i contributi statali.
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IV A/1/4
Organi
1 Gli organi della Chiesa evangelica riformata del Canton Glarona sono
a. la cittadinanza attiva evangelica riformata;
b. la Sinodo;
c. il Consiglio evangelico della Chiesa del Cantone Glarona (Consiglio
della Chiesa cantonale);
d. la Commissione di gestione e di revisione dei conti (GPK).
10. Cittadinanza attiva
Art. 1 Composizione
1 La cittadinanza attiva evangelico-riformata è composta dalla totalità dei membri aventi diritto di voto di tutte le parrocchie della Chiesa evangelico-riformata del Cantone.
Referendum obbligatorio
1 Le modifiche della Costituzione ecclesiastica sono sottoposte a votazione segreta
al referendum obbligatorio dei cittadini attivi.
Referendum Facoltativo
1 Sono sottoposti a referendum facoltativo
a. le leggi e le decisioni di carattere generale e vincolante emanate dal Sinodo;
b. le decisioni creditizie del Sinodo, nella misura in cui superano l'importo minimo stabilito nell'Ordinamento Ecclesiastico.
2 Trecento membri della cittadinanza attiva o almeno due parrocchie possono, entro 60 giorni – a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale – richiedere che una decisione sottoposta a referendum facoltativo sia sottoposta a votazione segreta.
Iniziativa
1 Con una richiesta di iniziativa, 600 membri della cittadinanza attiva o almeno
tre parrocchie possono richiedere l’emanazione, la modifica o l’abrogazione
di disposizioni della Costituzione ecclesiastica, del Regolamento ecclesiastico
o di una decisione che non rientra nella competenza esclusiva del Sinodo.
2 La richiesta di iniziativa può essere presentata come semplice suggerimento
o come progetto elaborato. Deve essere formulata in modo chiaro e può
avere ad oggetto un solo atto normativo.
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IV A/1/4
Procedura in caso di semplice proposta
1 Se un'iniziativa è presentata sotto forma di semplice proposta, e
il Sinodo è d'accordo, esso deve elaborare un decreto corrispondente.
2 Se il Sinodo non approva la richiesta, spetta alla cittadinanza attiva
decidere se tale decreto debba essere elaborato.
Procedura in caso di progetto elaborato
1 Se il Sinodo approva una richiesta di iniziativa nella forma del progetto
elaborato, tale progetto deve essere sottoposto alla cittadinanza attiva per
decisione.
2 Se il Sinodo non approva la richiesta di iniziativa, può proporre la reiezione
dell'iniziativa ed eventualmente elaborare un controprogetto.
3 La votazione sull'iniziativa e sul controprogetto si svolge contemporanea-
mente. Il doppio sì è ammesso. Se sia l'iniziativa che il controprogetto
raggiungono la maggioranza assoluta, si considera adottata la proposta che
ha ottenuto più voti favorevoli.
Ammissibilità
1 Il Sinodo decide sull’ammissibilità di un’iniziativa.
2 Contro la decisione del Sinodo che dichiara un’iniziativa illegale, è possibile ricorrere entro dieci giorni dalla notifica, conformemente alle disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa, al Tribunale amministrativo.
11. Sinodo
Posizione giuridica
1 Il Sinodo è – con riserva della competenza della cittadinanza attiva evangelico-riformata – l'organo supremo della Chiesa cantonale.
Composizione
1 La Sinodo si compone
a.
b.
c.
dei deputati eletti dalle comunità parrocchiali;
dei membri evangelico-riformati del Consiglio di Stato;
dei pastori e delle pastore elette conformemente all'articolo 25.
2 I membri del Consiglio cantonale della Chiesa partecipano alla Sinodo. Essi
hanno il diritto di presentare proposte e di partecipare alle deliberazioni, ma
non alle votazioni e alle elezioni.
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IV A/1/4
Elezione dei Deputati
1. Le Parrocchie eleggono 50 membri al Sinodo.
2. Ad ogni Parrocchia spetta almeno un seggio.
3. Per il resto, il Regolamento Ecclesiastico disciplina la ripartizione dei seggi in base
alla popolazione evangelica riformata residente.
Diritto di Proposta
1 Il diritto di presentare proposte al Sinodo spetta a
a.
i Sinodali;
b.
le Commissioni del Sinodo;
c.
il Consiglio Ecclesiastico cantonale;
d.
il Convento dei Parroci;
e.
le Comunità parrocchiali e le autorità ecclesiastiche locali.
Compiti
1 Il Sinodo è responsabile dell'ordinamento della Chiesa cantonale e
esercita l'alta vigilanza sull'intera attività ecclesiastica.
2 In particolare, gli spettano
a.
l'elezione del Presidente o della Presidente, del Vicepresidente
o della Vicepresidente e dell'Attuario o dell'Attuaria del
Sinodo; essi costituiscono insieme l'Ufficio sinodale;
b.
l'elezione del Presidente o della Presidente, dell'Amministratore
o dell'Amministratrice finanziaria e degli altri cinque membri del
Consiglio ecclesiastico cantonale;
c.
l'elezione del Presidente o della Presidente della Commissione parlamentare di controllo (CPC), dei due Incaricati della
revisione dei conti, nonché degli altri due membri della CPC;
d.
l'elezione dei membri di ulteriori commissioni;
e.
l'elezione del Predicatore o della Predicatrice del Sinodo;
f.
l'approvazione del rapporto annuale del Consiglio ecclesiastico e la presa di
conoscenza del rapporto della CPC sull'attività del Consiglio ecclesiastico
cantonale e sul suo rapporto annuale;
g.
l'approvazione dei conti annuali;
h.
la fissazione del budget e dell'ammontare del contributo fiscale delle
comunità parrocchiali;
i.
l'approvazione del rapporto della CPC;
k.
l'emanazione dell'ordinamento ecclesiastico, di ulteriori leggi e di deliberazioni
generalmente vincolanti;
l.
le deliberazioni su direttive e raccomandazioni;
m.
la creazione di servizi regionali;
n.
l'approvazione di accordi e contratti stipulati dal
Consiglio ecclesiastico cantonale con altre Chiese, con lo Stato o con
istituzioni di interesse pubblico;
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IV A/1/4
o. l'approvazione di adesioni a organizzazioni intercantonali;
p. le deliberazioni in materia di spese che non rientrano nella competenza del Consiglio
ecclesiastico cantonale;
q. la conferma della nomina al Decanato effettuata dal Convento dei Pastori.
Regolamento interno
1 La Sinodo si dà un regolamento interno.
2 È in grado di deliberare quando è presente la maggioranza assoluta dei membri.
3 Le discussioni della Sinodo sono di regola pubbliche.
4 Per motivi importanti, la Sinodo può decidere di svolgere discussioni a porte chiuse. La decisione preliminare deve essere presa a porte chiuse.
### Sedute
1. La Sinodo si riunisce ordinariamente una volta all'anno.
2. Sedute straordinarie possono essere convocate, indicando gli affari da trattare, mediante decisione
a. della Sinodo;
b. del suo Ufficio;
c. del Consiglio della Chiesa cantonale;
d. nonché su richiesta scritta di almeno un quinto dei membri della Sinodo o di due autorità ecclesiastiche locali.
Reclamo
1 Chi fa valere un proprio interesse meritevole di protezione a causa di deliberazioni del Sinodo, può presentare reclamo al Tribunale Amministrativo per violazione di diritto entro dieci giorni dalla data della deliberazione, conformemente alle disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa.
12. Consiglio Cantonale della Chiesa
Composizione
1 Il Consiglio ecclesiastico cantonale è composto dal presidente o dalla pre-
sidente, dall'amministratore o dall'amministratrice delle finanze e da cinque
ulteriori membri.
2 Il Consiglio non può contare più di tre membri del ceto pastorale.
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IV A/1/4
Costituzione
1 Fatta salva la facoltà di elezione del Sinodo, il Consiglio ecclesiastico
cantonale si costituisce autonomamente.
2 Esso elegge le delegazioni e le commissioni del Consiglio ecclesiastico.
1. Der kantonale Kirchenrat leitet die Evangelisch-Reformierte Landeskirche, vollzieht die Gesetze und Beschlüsse der Synode und vertritt die Landeskirche nach aussen. Es stehen ihm insbesondere zu
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | Wahl in Ämter, Kommissionen und Abordnungen, deren Bestellung nicht ausdrücklich der Synode vorbehalten ist; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | Ordinationen; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | Prüfung der Wahlfähigkeit der Pfarrer und Pfarrerinnen gemäss Artikel 25 und Validierung der entsprechenden Wahlen; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d. | Vorbereitung und Antragstellung zu allen Geschäften der Synode; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | e. | Aufsicht über die von ihm gewählten Beauftragten und über das Unterrichtswesen; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | f. | Oberaufsicht über die Kirchgemeinden; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | g. | Entscheid über Beschwerden gegen Wahlen und Beschlüsse von Kirchgemeindeversammlungen und örtlichen Kirchenräten; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | h. | Entscheid bei Streitigkeiten zwischen Kirchgemeinden; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | i. | Vernehmlassungen der Landeskirche. | | |
1. Die Finanzkompetenzen des kantonalen Kirchenrates werden durch die Kirchenordnung geregelt.
Jahresbericht
1 Il Consiglio ecclesiastico cantonale presenta ogni anno alla Sinodo una relazione scritta.
Ricorso
1 Chiunque faccia valere un proprio interesse degno di protezione contro le
disposizioni e le decisioni del Consiglio ecclesiastico cantonale può, entro 30
giorni dalla notifica e conformemente alle disposizioni della legge sulla
giustizia amministrativa, presentare ricorso al Tribunale amministrativo per
violazione di diritto.
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IV A/1/4
13. Commissione di verifica della gestione e dei conti (GPK)
Composizione
1 La GPK è composta dal presidente o dalla presidente, da due incaricati
per la revisione dei conti e da due altri membri.
Compiti
1 La GPK esamina la gestione del Consiglio ecclesiastico cantonale sulla base dei
verbali, dei rapporti annuali e di ulteriori documenti.
2 I due incaricati della revisione contabile esaminano in particolare la
contabilità della Chiesa cantonale.
3 La GPK riferisce e presenta proposte annualmente al Sinodo.
**14. Disposizioni comuni per le Parrocchie e la Chiesa cantonale**
Durata del mandato e inizio della carica
1 La durata del mandato di tutte le autorità ecclesiastiche, dei titolari di cariche
e dei dipendenti è di quattro anni.
2 Il mandato inizia il 1° luglio successivo alle elezioni generali per il rinnovo.
3 Per coloro che sono eletti dal Sinodo, il mandato inizia con il Sinodo.
Esercizio contabile
1 L'esercizio contabile coincide con l'anno civile.
Diritto supplementare
1 Nella misura in cui il diritto canonico non contenga alcuna disposizione,
si applica per analogia il diritto statale.
15. Disposizioni finali
Entrata in vigore
1 Questa Costituzione ecclesiastica richiede l'approvazione della cittadinanza attiva
e l'approvazione da parte del Gran Consiglio.
2 Essa entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.
Abrogazione del diritto precedente
1 Con l'entrata in vigore della presente Costituzione ecclesiastica, tutte le
leggi, regolamenti e ordinanze ecclesiastiche decadono, nella misura in cui
contraddicono la presente Costituzione.
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IV A/1/4
Disposizione transitoria
**1** La durata del mandato delle autorità, dei delegati e dei funzionari in carica
al momento dell’entrata in vigore della presente Costituzione è retta dal diritto previgente.
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