Kanton Glarus
Indice delle disposizioni (7)
Testo normativo (7 Articoli)
Generalità
1 La Commissione degli avvocati tratta i compiti ad essa demandati dalla legge cantonale sugli avvocati in sedute che si tengono almeno due volte all'anno.
2 Le sedute non sono pubbliche.
Direzione operativa
1 La direzione operativa spetta alla Presidenza. Essa garantisce la celere
evasione degli affari, presiede le sedute nonché il procedimento scritto
e rappresenta la Commissione degli avvocati verso l'esterno.
2 Per il trattamento dei singoli affari e per la presentazione di proposte, la
Presidenza può nominare un membro della Commissione degli avvocati quale relatore. Su
incarico della Presidenza, una proposta può essere elaborata dalla Cancelleria.
3 La Presidenza può definire procedimenti divenuti privi di oggetto, o disporre l'archiviazione in caso di ritiro delle istanze.
Decisioni
1 Le decisioni sono di regola prese sulla base di una richiesta scritta, previo
dibattito orale nelle sedute della Commissione degli avvocati. In caso di
unanimità, le decisioni possono essere prese per via circolare.
2 Le decisioni finali sono firmate dalla Presidenza e dall'Attuario, mentre le
decisioni procedurali sono firmate dalla Presidenza o da un membro della
Commissione degli avvocati.
3 Le decisioni di archiviazione e i verbali sono raccolti cronologicamente in
registri delle sentenze. La Commissione degli avvocati decide in merito alla
pubblicazione di decisioni anonimizzate.
1) RS III I/1
RAS IX/1 10
1
III 1/4
III 1/4
Attuariato
1 L'attuariato, sotto la vigilanza del presidio, esercita il controllo della gestione
nonché tiene il registro degli avvocati e l'elenco pubblico ai sensi dell'articolo 28
capoverso 1 della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA).
2 L'attuariato concede alle persone o autorità legittimate la consultazione del
registro degli avvocati e dell'elenco pubblico e rilascia oralmente o per scritto le
informazioni previste dalla LLCA.
3 L'attuariato pubblica su Internet l'elenco aggiornato degli avvocati iscritti nel
registro degli avvocati.
Delegierte Geschäfte
1. Il Consiglio direttivo decide in merito ai seguenti affari
a. Iscrizione nel registro degli avvocati in caso di diritto chiaro;
b. Iscrizione nell'elenco pubblico ai sensi dell'articolo 7 lettera e
della legge cantonale sugli avvocati;
c. Cancellazione dal registro degli avvocati su richiesta della persona
iscritta;
d. Cancellazione dall'elenco pubblico su richiesta della persona iscritta;
e. Rilascio di atti ad altre autorità di vigilanza o a tribunali.
Scioglimento dal Segreto Professionale
1 Qualora per la tempestiva tutela di legittimi interessi sia necessario un agire immediato, la Presidenza o, in caso di impedimento, il membro della Commissione degli Avvocati che segue secondo la costituzione, è autorizzato/a a esonerare provvisoriamente un avvocato o un'avvocata dal segreto professionale mediante decisione presidenziale, senza sentire la controparte.
2 La richiesta viene accolta solo se la parte richiedente rilascia una dichiarazione coscienziosa attestante che lo scioglimento provvisorio dal segreto professionale non viola interessi di rango superiore della controparte. Lo scioglimento provvisorio può essere subordinato a una congrua prestazione di garanzia.
3 Non appena la parte richiedente avrà provvisoriamente tutelato i propri interessi, la controparte verrà sentita e la Commissione degli Avvocati deciderà in merito allo scioglimento dal segreto professionale.
Inkrafttreten
1 Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione nel Foglio ufficiale del
Cantone Glarona.2)
2) Pubblicato nel Foglio ufficiale il 4 settembre 2003
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