Kanton Glarus
Indice delle disposizioni (23)
Testo normativo (23 Articoli)
Principio generale
1 Il presente Regolamento disciplina il contenuto e lo svolgimento dell'esame
di avvocato, l'accertamento dell'idoneità e la conduzione del colloquio di verifica
delle attitudini professionali secondo la Legge federale del 23 giugno 2000
sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA).
1. Esame di avvocato
Date degli esami
1 Gli esami si tengono due volte all'anno, rispettivamente in primavera e in autunno. L'esame orale si svolge al più presto due settimane dopo l'invio della comunicazione scritta della decisione sull'ammissione all'esame orale.
2 La Commissione degli avvocati stabilisce le date di iscrizione e degli esami e le rende note nel Bollettino Ufficiale del Cantone di Glarona.
Ammissione all'esame
1 I candidati che desiderano superare l'esame per l'ottenimento della
patente di avvocato glaronese devono iscriversi per iscritto alla Presidenza
della Commissione degli avvocati del Cantone di Glarona (Commissione degli avvocati),
la quale decide in merito all'ammissione.
2 Le iscrizioni pervenute in ritardo saranno prese in considerazione per la
sessione d'esame successiva.
Voraussetzungen
1 Dem Gesuch müssen folgende Belege beiliegen, welche die Erfüllung der
Zulassungsvoraussetzung bestätigen
a. ein Ausweis über den Abschluss eines juristischen Studiums ge
mäss Artikel 7 BGFA;
") GS III I/1
SBE X/4 199 1
III 1/3
b. Bestätigungen über das absolvierte Praktikum oder eine sonst an-
rechenbare Berufstätigkeit gemäss Artikel 5 hiernach, wobei diese
Tätigkeit nicht mehr als fünf Jahre zurückliegen darf;
c. ein Handlungsfähigkeitszeugnis;
d. ein Auszug aus dem Strafregister;
e. ein Auszug aus dem Betreibungsregister;
f. eine schriftliche Erklärung, dass Behörden und Private gegenüber
der Anwaltskommission zwecks Überprüfung der Zulassungsvor-
aussetzungen von ihrem Amts- und Berufsgeheimnis entbunden
werden.
2 Wer bei der erstmaligen Anmeldung die Zulassungsvoraussetzung gemäss
des vorstehenden Absatzes 1 Buchstaben a und b erfüllt, wird auch zu all-
fälligen Wiederholungsprüfungen zugelassen, sofern diese innert fünf Jahren
seit Nichtbestehen der ersten Prüfung abgelegt werden.
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**Requisiti**
1 Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, che attestano il soddisfacimento dei requisiti di ammissione
a. un attestato di conseguimento di una formazione giuridica ai sensi dell'articolo 7 della LLCA;
") RU III I/1
RDG X/4 199 1
III 1/3
b. attestati del praticantato svolto o di altra attività professionale computabile ai sensi dell'articolo 5 qui di seguito, fermo restando che tale attività non deve risalire a più di cinque anni fa;
c. un certificato di capacità di agire;
d. un estratto del casellario giudiziale;
e. un estratto del registro delle esecuzioni e dei fallimenti;
f. una dichiarazione scritta che le autorità e i privati sono esonerati dal loro segreto d'ufficio e professionale nei confronti della Commissione degli avvocati ai fini della verifica dei requisiti di ammissione.
2 Chi al momento della prima iscrizione soddisfa i requisiti di ammissione ai sensi delle lettere a e b del capoverso 1 precedente, è ammesso anche a eventuali esami di ripetizione, a condizione che questi vengano sostenuti entro cinque anni dalla mancata riuscita del primo esame.
Attività pratica
1 La candidata o il candidato deve esercitare, dopo il conseguimento del titolo di studi, per
almeno un anno un’attività giuridica a tempo pieno presso i tribunali glaronesi o presso una
persona iscritta nel registro degli avvocati del Cantone di Glarona. Nel calcolo del termine annuale
sono da dedurre le assenze, in particolare quelle dovute a malattia, infortunio, servizio militare
o ferie.
2 La Presidenza della Commissione degli avvocati può riconoscere, in tutto o in parte, anche un’attività
giuridica svolta a tempo parziale ai sensi del capoverso 1.
Inoltre, può riconoscere, in tutto o in parte, un’attività giuridica pratica svolta a tempo pieno o
parziale al di fuori del Cantone di Glarona o nell’amministrazione o presso l’Ufficio d’inchiesta
del Cantone di Glarona, oppure un’attività presso i servizi legali di imprese. Un’attività
extra-cantonale può tuttavia essere riconosciuta al massimo per una durata di quattro mesi.
* **Forma dell'Esame**
1 L'esame di avvocato si articola in una prova scritta e in una prova orale.
Materia d'esame
1 La materia d'esame comprende
a. diritto pubblico, costituzionale e amministrativo federale e can-
tonale, compreso il diritto processuale;
b. diritto privato federale (CC, CO, LDIP) e cantonale;
c. diritto processuale civile (incl. diritto sull'organizzazione dei tribunali);
d. diritto in materia di esecuzione e fallimento;
e. diritto penale e processuale penale, nonché diritto della circolazione
stradale;
f. diritto delle assicurazioni sociali, nonché diritto tributario federale e
cantonale;
g. diritto professionale degli avvocati;
h. importanti accordi intercantonali e internazionali.
Svolgimento dell'esame scritto
1. L'esame scritto si svolge in forma di prova in loco (Klausur). Esso comprende l'elaborazione di uno o più elaborati, la cui impostazione del compito può estendersi su diversi settori giuridici ai sensi dell'articolo 7. *
2. Per la prova in loco sono a disposizione otto ore. *
3. Per gli elaborati scritti, di regola, vengono consegnate alle candidate e ai candidati esclusivamente edizioni ufficiali dei testi delle vigenti normative federali e cantonali in questione.
* Valutazione e ammissione all'esame orale
¹ Su richiesta dei relatori, la Commissione degli avvocati stabilisce in via definitiva il voto dell'esame scritto. Se questo è inferiore a 4,0, il candidato o la candidata non è ammesso all'esame orale e l'esame è considerato non superato.
Svolgimento dell’esame orale
¹ L’esame orale verte sulla materia d’esame di cui all’articolo 7 e dura al
massimo due ore. Le candidate e i candidati sono di regola esaminati
singolarmente.
² Le modifiche della materia d’esame o della procedura d’esame devono
essere comunicate il più presto possibile, al più tardi al momento della
comunicazione scritta della decisione relativa all’ammissione all’esame
orale.
³ L’esame orale può essere registrato con mezzi tecnici.
* Valutazione
1 La prestazione dell’esame scritto e la prestazione dell’esame orale sono
valutate dalla Commissione degli avvocati come segue
a. Voto 6: ottimo,
b. Voto 5: buono,
c. Voto 4: sufficiente,
d. Voto 3: insufficiente,
e. Voto 2: scarso,
f. Voto 1: molto scarso.
Sono ammessi i mezzi voti.
2 L’esame è superato se la media tra il voto dell’esame scritto e il voto
dell’esame orale è almeno di 4,0.
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III 1/3
Apertura del risultato dell'esame
1 Il voto per l'esame scritto e il risultato complessivo dell'esame
sono comunicati per iscritto alle candidate e ai candidati.
Rilascio della patente di avvocato
1 Il rilascio della patente di avvocato dopo il superamento dell’esame è retto
dall’articolo 9 della legge sugli avvocati.
Ripetizione dell'esame
1 Chi non ha superato l'esame può iscriversi nuovamente all'esame per la
successiva sessione ordinaria.
2 Chi non ha superato l'esame, ma ha ottenuto nella prova scritta un voto di
almeno 4,5, è esonerato dalla ripetizione di questa parte d'esame al succes-
sivo tentativo. *
3 Dopo tre insuccessi, una candidata o un candidato non è più ammesso a
una ripetizione dell'esame. Un abbandono senza giustificato motivo dopo
l'inizio dell'esame è considerato un insuccesso.
Uso di mezzi ausiliari non consentiti
1 In caso di comportamento non conforme ai doveri durante gli esami, in particolare in caso di frode o tentativo di frode all'esame, l'esame di avvocato è considerato non superato. La Commissione di avvocatura decide su richiesta del relatore.
2 Una nuova domanda di ammissione all'esame è ammissibile solo dopo un periodo di tre anni.
**2. Prova d'idoneità e colloquio d'esame**
Esame di idoneità
1. L'ammissione all'esame di idoneità è retta dall'articolo 31 LLCA. Le disposizioni della Sezione 1 del presente Regolamento sono applicabili per analogia allo svolgimento dell'esame di idoneità.
2. Alla domanda di ammissione all'esame di idoneità devono essere allegati
a. una descrizione del percorso professionale e delle conoscenze professionali acquisite;
b. i certificati conformemente all'articolo 31 capoverso 1 LLCA;
c. una dichiarazione scritta con cui si esonerano le autorità e i privati dal segreto d'ufficio e professionale nei confronti della Commissione degli avvocati, ai fini della verifica dei requisiti di ammissione.
Colloquio d'esame
1. L'ammissione al colloquio d'esame è disciplinata dall'articolo 30 LLCA. Lo svolgimento del colloquio per la verifica delle capacità professionali è disciplinato dall'articolo 32 LLCA. Le disposizioni della Sezione 1 del presente Regolamento si applicano per analogia.
2. Alla domanda di ammissione al colloquio d'esame devono essere allegati
a. una descrizione del percorso professionale e delle conoscenze professionali acquisite;
b. certificati conformemente all'articolo 31 capoverso 1 LLCA;
c. certificato attestante l'iscrizione in un elenco ai sensi dell'articolo 28 LLCA per almeno tre anni;
d. attestati relativi all'esercizio dell'attività nel diritto svizzero ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LLCA;
e. una dichiarazione scritta che le autorità e i privati sono esonerati dal loro segreto d'ufficio e professionale nei confronti della Commissione degli avvocati, ai fini della verifica dei requisiti di ammissione.
3. Tasse
Esame di Avvocato
**1 La tassa per l'esame di avvocato e per il rilascio della patente di avvocato ammonta a 2000-5000 franchi.**
E-2 Valutazione dell'idoneità e colloquio di esame
1 La tassa per la valutazione dell'idoneità ai sensi dell'articolo 31 LLCA e per il
colloquio per l'esame delle capacità professionali ai sensi dell'articolo 32 LLCA
ammonta a 1500-4000 franchi.
Fissazione
1 Nella fissazione delle tasse occorre tener conto dei costi sorti.
2 In caso di ritiro o respingimento di una domanda di ammissione la tassa
può essere ridotta fino a un decimo.
3 Le tasse sono anticipate.
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4. Protezione giuridica e disposizioni transitorie
Ricorsi
1 Nella misura in cui il presente regolamento o il diritto superiore non
contengano disposizioni particolari, è applicabile per analogia la Legge
del 4 maggio 1986 sulla giustizia amministrativa²).
Präsidialverfügungen
1. Contro le decisioni della Presidenza della Commissione degli avvocati è possibile presentare ricorso entro dieci giorni alla Commissione degli avvocati.
Integrazione, abrogazione del diritto previgente
1 Il presente Regolamento entra in vigore il 1° maggio 2007 e si applica per
la prima volta all’esame di avvocatura da svolgersi nell’autunno del 2007.
2 Si applica anche all’esame di ripetizione di candidate e candidati che non
hanno superato un esame secondo il diritto previgente e intendono ripeterlo
dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento.
3 Con l’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento
della Commissione amministrativa dei Tribunali del Cantone Glarona del
14 marzo 1991 sull’esame di avvocatura.
2) RS III G/1
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