Kanton Glarus
Indice delle disposizioni (27)
Testo normativo (27 Articoli)
Oggetto
1 La presente legge disciplina l'esercizio della professione di avvocato nel Cantone di Glarona e attua la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA).
Ambito di applicazione
1 Questa legge si applica alle persone che sono in possesso di una licenza di avvocato e che rappresentano parti dinanzi ai tribunali glaronesi o che operano nel Cantone di Glarona a titolo consultivo con la corrispondente designazione professionale.
* Accesso ai documenti ufficiali
1 Le disposizioni sull'accesso informativo ai documenti ufficiali ai sensi della legge sull'informazione al pubblico, la protezione dei dati e gli archivi¹) non si applicano nell'ambito di competenza della Commissione degli avvocati.
Legittimazione alla rappresentanza delle parti
1 Salvo le eccezioni previste dalla legge, solo le persone iscritte nel registro cantonale degli avvocati ai sensi dell’articolo 5 LLCA o che beneficiano della libera circolazione ai sensi del diritto federale sono autorizzate a rappresentare e ad assistere le parti dinanzi ai tribunali e alle autorità inquirenti glaronesi. *
1) RS I F/1
SBE VIII/4 227
1
1/1
2 Su richiesta, la Commissione degli avvocati rilascia alle avvocatesse e agli avvocati, iscritti in un registro cantonale degli avvocati, l’autorizzazione a impiegare il personale in formazione che lavora presso di loro, sotto la loro direzione e responsabilità, per la rappresentanza processuale nel Cantone di Glarona, a condizione che questi soddisfino i requisiti dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a e dell’articolo 8 capoverso 1 lettere a-d LLCA. L’autorizzazione di sostituzione è rilasciata per un massimo di tre anni; può essere prorogata in casi di rigore, oppure revocata in presenza di un motivo giustificato.
2. Commissione degli avvocati
Composizione
1 La Commissione degli avvocati si compone di cinque membri e si costi-
tuisce autonomamente.
2 I membri della Commissione degli avvocati devono essere in possesso di
un brevetto di avvocato che autorizzi all’iscrizione in un registro cantonale
degli avvocati, oppure aver concluso studi di diritto con una licenza di un’uni-
versità svizzera o un diploma universitario equivalente di uno Stato che abbia
stipulato con la Svizzera un accordo di reciproco riconoscimento. Essi de-
vono essere indipendenti dall’amministrazione. Non possono appartenere al
medesimo studio legale né essere stati oggetto di sanzioni disciplinari negli
ultimi cinque anni prima di un’eventuale elezione. Un membro sanzionato
disciplinarmente durante il proprio mandato perde l’appartenenza.
Elezione
1 Il Landrat elegge i membri e i membri supplenti della Commissione degli avvocati
per una durata di quattro anni, corrispondente a quella delle autorità giudiziarie.
Possono essere elette anche persone che non hanno diritto di voto nel Cantone.
2 L'Ordine degli avvocati del Canton Glarona e la Commissione amministrativa dei tribunali
propongono al Landrat due membri e due membri supplenti ciascuno, il Consiglio di Stato
un membro ordinario e un membro supplente ciascuno.
Organizzazione
1 La Commissione degli avvocati è in grado di deliberare con cinque membri. Per il resto,
si applica per analogia l'articolo 51 capoversi 2 - 4 della legge sull'organizzazione giudiziaria.
2 Per lo svolgimento e l'accettazione degli esami di avvocato e degli
esami di idoneità secondo l'articolo 31 LLCA, essa può avvalersi di persone
specializzate idonee.
3 Essa nomina un attuario.
2
1/1
4 Se la Commissione degli avvocati non può essere interamente costituita in una
questione a causa di motivi di ricusazione o altri impedimenti, possono essere nominati
membri straordinari o membri supplenti straordinari. Il Presidente della Commissione
degli avvocati sottopone una proposta all'Ordine degli avvocati, alla Commissione
amministrativa dei tribunali e al Consiglio di Stato, i quali si accordano sulle persone da
nominare. *
Competenze
1 La Commissione degli avvocati è l'autorità cantonale di vigilanza sugli
avvocati (art. 14 LLCA) e adempie tutti i compiti conformemente alla
Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e conformemente
alla presente Legge. Essa
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
xk.
sottopone l'esame di avvocato e rilascia la patente di avvocato;
gestisce il registro cantonale degli avvocati del Cantone Glarona
(art. 5 cpv. 3 LLCA);
designa le organizzazioni di utilità pubblica riconosciute
(art. 8 cpv. 2 LLCA);
concede la consultazione del registro cantonale degli avvocati del
Cantone Glarona e fornisce informazioni se un avvocato è iscritto nel
registro cantonale degli avvocati del Cantone Glarona e se nei suoi
confronti è stato pronunciato un divieto di esercizio della professione
(art. 10 LLCA);
gestisce l'elenco pubblico degli appartenenti a Stati membri dell'Unione
Europea (UE) o dell'Associazione Europea di Libero Scambio (AELS)
che possono rappresentare permanentemente parti dinanzi alle
autorità giudiziarie in Svizzera con la loro designazione professionale
originale (elenco degli avvocati UE o AELS; art. 28 cpv. 1 LLCA);
concede la consultazione dell'elenco degli avvocati UE o AELS e
fornisce informazioni se una persona è iscritta in tale elenco e se
nei suoi confronti è stato pronunciato un divieto di esercizio della
professione;
effettua l'esame attitudinale o il colloquio per la verifica delle capacità
professionali (art. 30 LLCA);
esonera gli avvocati dal segreto professionale;
decide se un candidato o una candidata è ammesso all'esame di
avvocato;
...
3
Delega di competenze
1. La Commissione degli avvocati può delegare alla Presidenza singoli compiti amministrativi, in particolare il rilascio di autorizzazioni di sostituzione nonché l'iscrizione nel registro degli avvocati o la tenuta dell'elenco e della lista degli avvocati e delle avvocatesse dell'UE o dell'AELS operanti nel Cantone di Glarona con la loro denominazione professionale originale.
2. La Presidenza adotta inoltre i provvedimenti necessari in caso di pericolo imminente.
3. Patente di avvocato e registro degli avvocati
1. Die Anwaltskommission erteilt das Glarner Anwaltspatent Bewerberinnen und Bewerbern, welche die fachlichen Voraussetzungen im Sinne von Artikel 7 BGFA erfüllen und die glarnerische Anwaltsprüfung bestanden haben.
2. Die Anwaltskommission bestimmt in einem Reglement[[2]](#paragraphtext_content_fn_633647_2_2_c) die Einzelheiten der Anwaltsprüfung, welche eine Prüfung über die theoretischen und praktischen Kenntnisse zu umfassen hat, sowie die Modalitäten des für die Zulassung zur Prüfung erforderlichen Praktikums.
3. Das Anwaltspatent erbringt den Nachweis der fachlichen Voraussetzungen im Sinne von Artikel 7 BGFA für die Eintragung im kantonalen Anwaltsregister und berechtigt die Inhaberin oder den Inhaber unter der Berufsbezeichnung «Rechtsanwältin» oder «Rechtsanwalt» oder unter einem gleichwertigen Titel aufzutreten.
Registro degli avvocati
1 La Commissione degli avvocati tiene il registro cantonale degli avvocati con-
formemente all’articolo 5 LLCA.
2 Ogni nuova iscrizione nel registro degli avvocati, come pure la cancellazio-
ne dall’iscrizione, è pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale.
Iscrizione nel registro degli avvocati
1 Nel registro degli avvocati è iscritta una persona che fornisce la prova scritta
di soddisfare i requisiti professionali e personali secondo il diritto federale.
2 Fatte salve le disposizioni della Legge federale sulla libera circolazione degli
avvocati, la Commissione degli avvocati disciplina i requisiti per l’esame di
idoneità nonché il colloquio per la verifica delle capacità professionali per
i cittadini degli Stati membri dell’UE o dell’AELS che intendono farsi iscrivere
nel registro degli avvocati. *
2) RS III 1/3
4
Chi è iscritto nel registro degli avvocati deve notificare senza indugio alla
Commissione degli avvocati il venir meno di un requisito di idoneità e la
modifica dei dati registrati.
Löschung im Anwaltsregister
1 La Commissione degli avvocati cancella l'iscrizione nel Registro degli avvocati se una
delle condizioni per l'iscrizione nel Registro non è più soddisfatta.
2 La cancellazione può avvenire su richiesta o d'ufficio. Nella misura in cui la
persona iscritta non rinuncia essa stessa all'iscrizione, sono applicabili per analogia le
disposizioni della procedura disciplinare.
4. Regole professionali e vigilanza
Regole professionali
1 Per gli avvocati e le avvocatesse che nel Cantone di Glarona rappresentano
parti in giudizio o che, con la corrispondente designazione professionale,
svolgono attività di consulenza, valgono i doveri professionali ai sensi degli
articoli 12 e 13 LLCA indipendentemente dall'iscrizione nel registro degli
avvocati.
2 Gli avvocati e le avvocatesse sottostanno alla vigilanza e al potere
disciplinare dell'autorità di vigilanza, indipendentemente dall'iscrizione nel
registro degli avvocati.
Procedimento disciplinare
1 I procedimenti disciplinari sono avviati d'ufficio o su denuncia scritta. La
persona o l'autorità denunciante non è parte nel procedimento disciplinare.
2 Salvo che il diritto federale disponga diversamente, sono applicabili le
disposizioni della legge sulla procedura amministrativa³).
3 Le decisioni della Commissione degli avvocati devono essere comunicate
per iscritto all'avvocata o all'avvocato interessato/a, nonché alle autorità
previste dal diritto federale.
Disziplinarmassnahmen
Misure disciplinari
¹ Ist eine Verletzung der Berufsregeln durch eine Rechtsanwältin oder einen
Rechtsanwalt erstellt, kann eine Disziplinarmassnahme nach Artikel 17
BGFA angeordnet werden.
¹ Qualora sia accertata una violazione delle regole professionali da parte di un avvocato o di un’avvocatessa, può essere disposta una misura disciplinare ai sensi dell’articolo 17 LLCA.
² Wenn schwerwiegende Gründe es rechtfertigen, insbesondere wenn ein
Verbot der Berufsausübung von über einem Jahr mit hoher Wahrscheinlich-
keit zu erwarten ist, kann die anwaltliche Betätigung schon während der
Dauer des Disziplinarverfahrens vorsorglich untersagt werden (Art. 17 Abs. 3
BGFA).
² Se gravi motivi lo giustificano, in particolare se è altamente probabile l’imposizione di un divieto di esercizio della professione superiore a un anno, l’attività forense può essere provvisoriamente vietata già durante la durata del procedimento disciplinare (art. 17 cpv. 3 LLCA).
3) GS III G/1
5
1/1
3 Die Dauer des vorsorglichen Verbotes der Berufsausübung ist auf ein be-
fristetes Verbot anzurechnen.
³ La durata del divieto provvisorio di esercizio della professione è computata su un divieto a tempo determinato.
4 Ein Berufsausübungsverbot ist im Amtsblatt zu veröffentlichen.
⁴ Un divieto di esercizio della professione deve essere pubblicato nel Foglio ufficiale.
5. Rechtsschutz
5. Protezione giuridica
Ricorso al Tribunale amministrativo
1 Contro le decisioni della Commissione degli avvocati nonché della Presidenza
ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1, è possibile presentare ricorso al Tribunale
amministrativo conformemente alle disposizioni della legge sulla giustizia
amministrativa.
2 Contro le iscrizioni nel registro cantonale degli avvocati, il diritto di ricorso
spetta anche all’Ordine degli avvocati del Canton Glarona.
6. Onorario dell'avvocato
Principio generale
1 L'onorario dell'avvocato o dell'avvocata da parte della clientela è disciplinato dall'accordo sull'onorario con la clientela.
Esercizio temporaneo della professione
1 I tribunali del Cantone di Glarona richiedono ai cittadini degli Stati membri
dell'UE o dell'AFTA, in caso di esercizio temporaneo della professione
ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 della LLCA, la prova di essere abilitati
all'esercizio della professione di avvocato nello Stato d'origine con una denominazione professionale
riconosciuta. *
2 La Commissione degli avvocati può tenere un elenco delle attestazioni fornite.
1. Die Anwaltskommission führt eine öffentliche Liste der Angehörigen von Mitgliedstaaten der EU oder der EFTA, die aufgrund ihrer Tätigkeit im Herkunftsstaat berechtigt sind, unter ihrer ursprünglichen Berufsbezeichnung ständig Parteien vor den Glarner Gerichten zu vertreten.
2. Die Eintragung in die öffentliche Liste setzt eine Geschäftsadresse im Kanton Glarus voraus und wird, gleich wie die Löschung des Eintrages, im kantonalen Amtsblatt publiziert.
1. Für Amtshandlungen, die aufgrund dieses Gesetzes vorzunehmen sind, können nach Massgabe des Verwaltungsrechtspflegegesetzes und der Verordnung über amtliche Kosten im Verwaltungsverfahren und in der Verwaltungsrechtspflege[[4]](#paragraphtext_content_fn_633679_2_4_c) sowie des Reglements über die Anwaltsprüfung Gebühren erhoben werden.
2. Die Eintragungen im Anwaltsregister und in der öffentlichen Liste sind kostenlos.
3. Die Anwaltskommission setzt die Gebühren für die Anwaltsprüfung, die Eignungsprüfung und das Gespräch zur Prüfung der beruflichen Fähigkeiten im Reglement (Art. 9 Abs. 2) fest.
Obbligo di pagamento delle spese e delle indennità nel procedimento disciplinare
1 Le spese del procedimento disciplinare sono poste a carico dell’avvocata o
dell’avvocato se viene inflitta una sanzione disciplinare o se il procedimento è
stato colposamente avviato. Nel caso di una denuncia temeraria, la persona o
l’autorità denunciante è tenuta a sopportare le spese ed, eventualmente, anche
un’indennità; negli altri casi lo Stato sopporta le spese.
Obbligo di spese e indennità nel procedimento di ricorso
1. Nel procedimento di ricorso, l'obbligo di spese e indennità è disciplinato dalle disposizioni della legge sull'organizzazione della giustizia amministrativa.
**9. Disposizione penale**
Uso illecito di titoli
1 Chiunque si designa abusivamente come avvocata o avvocato o utilizza un titolo equivalente è punito con una multa fino a 5000 franchi, in caso di recidiva fino a 20'000 franchi. Inoltre, la decisione può essere pubblicata nel Foglio Ufficiale.
2 È riservata la designazione come consulente in brevetti o consulente in brevetti.
4)
RU III G/2
7
1/1
10. Disposizioni transitorie e finali
Iscrizione nel Registro degli Avvocati
1 Gli avvocati e le avvocatesse che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono in possesso del brevetto di avvocato glaronese e risiedono nel Cantone, vengono iscritti d'ufficio e senza l'applicazione di tasse nel Registro cantonale degli avvocati.
Casi disciplinari pendenti
1 I casi disciplinari pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente
legge sono trattati secondo il diritto previgente. Qualora le disposizioni della
presente legge siano più favorevoli per l'interessata o l'interessato, queste
ultime si applicano.
1. Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens.